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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
TO ON, AT
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6369/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IO LA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005870786000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005870786000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6369-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di EN Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di IO LA per l'annullamento della Cartella di Pagamento n 03420230005870786000, notificata il 25.04.2023 a mezzo
PEC, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno 2018, per un importo pari ad
€ 9.541,06, nonché l'imposta di registro di atti giudiziari anno 2019 per ulteriori € 572,66, oltre diritti di notifica per un totale complessivo di € 10.119,60
Lamentava illegittimità di tale cartella
Si costituivano AE IO LA e AE EN
La causa decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il ricorrente in data 5 febbraio 2026 depositava richiesta di definizione agevolata
( rottamazione quinquies) con relativo provvedimento di AE di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 232101 del 24/11/2023 presentata dal C.F. CF_Ricorrente_1
Con tale richiesta la ricorrente si è assunta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
All'udienza veniva confermato dal difensore la rinuncia al ricorso e richiesta di cessazione materia del contendere, AE prendeva atto di tale assunto
Il Collegio rileva che è intervenuta rinuncia al ricorso e pertanto vi è causa di estinzione del giudizio
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
TO ON, AT
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6369/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IO LA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005870786000 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005870786000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6369-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di EN Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di IO LA per l'annullamento della Cartella di Pagamento n 03420230005870786000, notificata il 25.04.2023 a mezzo
PEC, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno 2018, per un importo pari ad
€ 9.541,06, nonché l'imposta di registro di atti giudiziari anno 2019 per ulteriori € 572,66, oltre diritti di notifica per un totale complessivo di € 10.119,60
Lamentava illegittimità di tale cartella
Si costituivano AE IO LA e AE EN
La causa decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il ricorrente in data 5 febbraio 2026 depositava richiesta di definizione agevolata
( rottamazione quinquies) con relativo provvedimento di AE di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 232101 del 24/11/2023 presentata dal C.F. CF_Ricorrente_1
Con tale richiesta la ricorrente si è assunta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
All'udienza veniva confermato dal difensore la rinuncia al ricorso e richiesta di cessazione materia del contendere, AE prendeva atto di tale assunto
Il Collegio rileva che è intervenuta rinuncia al ricorso e pertanto vi è causa di estinzione del giudizio
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate