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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 4006/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4006/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
Con
( ) residente in [...] C.F._1
Giugno n. 31 – 00043 - Roma rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Santulli
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f. C.F._3
giusta procura generali alle liti;
- Resistente –
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24/7/2023 adiva il Tribunale di Velletri, Sezione Parte_2
Lavoro per chiedere di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte istante a richiedere al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito a titolo di TFR nella misura di €. 3.899,34 ed un credito per 14ma maturata negli ultimi tre mesi pari ad €. 208,58 o comunque nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso Condannare l' al pagamento in favore della parte istante della CP_2 somma di €. 3.899,34 a titolo di TFR ed €. 208,58 a titolo di ratei di 14ma, o nella maggiore
o minore somma di giustizia. Il tutto sempre con accessori come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresi spese generali, IVA e CPA e tenuto conto di quanto disposto dal comma 1bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 stante la presenza dei collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria del 25/1/2024 si costituiva in giudizio l' per chiedere la cessazione della CP_2
materia del contendere con compensazione delle spese di lite per i motivi spiegati in memoria.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/2/2023; a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente in data 17/2/2023 presentava al Fondo di garanzia dell' domanda per pagamento di crediti da lavoro e per TFR non pagati in virtù CP_2
di sentenza esecutiva n. 5827/2022 del 16/6/2022 emessa dal Tribunale di Roma- Sezione lavoro, che veniva rigettata in data 10/3/2023. Successivamente, in data 5/6/2023, l' in CP_2
via di autotutela annullava il rigetto ma non provvedeva al pagamento dei crediti.
5. La ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale che veniva notificato in data 31/7/2023.
Pag. 2 di 4 6. L' in data 31/8/2023 procedeva all'accoglimento della domanda di pagamento del CP_2
TFR che veniva posto in pagamento l'8/9/2023 (v. doc. prodotti da parte resistente) e in data
8/9/2023 provvedeva all'accogliento della domanda di pagamento delle retribuzioni non pagate, che venivano poste in pagamento il 19/9/2023 (v. doc. prodotti da parte resistente).
7. L'avvenuto pagamento del credito da parte del Fondo di Garanzia determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
8. In ordine alle spese di lite, atteso che per inerzia dell' la parte ricorrente è stata CP_2 costretta ad introdurre il presente giudizio, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_2
favore della ricorrente nella misura per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a €
4107,92 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 €
per un totale di 884,50 €
condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 884,50 per onorari per CP_2
soccombenza virtuale oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale pari a € CP_2
884,50 per onorari oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 27 febbraio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4006/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
Con
( ) residente in [...] C.F._1
Giugno n. 31 – 00043 - Roma rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Santulli
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f. C.F._3
giusta procura generali alle liti;
- Resistente –
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24/7/2023 adiva il Tribunale di Velletri, Sezione Parte_2
Lavoro per chiedere di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte istante a richiedere al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito a titolo di TFR nella misura di €. 3.899,34 ed un credito per 14ma maturata negli ultimi tre mesi pari ad €. 208,58 o comunque nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso Condannare l' al pagamento in favore della parte istante della CP_2 somma di €. 3.899,34 a titolo di TFR ed €. 208,58 a titolo di ratei di 14ma, o nella maggiore
o minore somma di giustizia. Il tutto sempre con accessori come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresi spese generali, IVA e CPA e tenuto conto di quanto disposto dal comma 1bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 stante la presenza dei collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria del 25/1/2024 si costituiva in giudizio l' per chiedere la cessazione della CP_2
materia del contendere con compensazione delle spese di lite per i motivi spiegati in memoria.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/2/2023; a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
* * *
4. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente in data 17/2/2023 presentava al Fondo di garanzia dell' domanda per pagamento di crediti da lavoro e per TFR non pagati in virtù CP_2
di sentenza esecutiva n. 5827/2022 del 16/6/2022 emessa dal Tribunale di Roma- Sezione lavoro, che veniva rigettata in data 10/3/2023. Successivamente, in data 5/6/2023, l' in CP_2
via di autotutela annullava il rigetto ma non provvedeva al pagamento dei crediti.
5. La ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale che veniva notificato in data 31/7/2023.
Pag. 2 di 4 6. L' in data 31/8/2023 procedeva all'accoglimento della domanda di pagamento del CP_2
TFR che veniva posto in pagamento l'8/9/2023 (v. doc. prodotti da parte resistente) e in data
8/9/2023 provvedeva all'accogliento della domanda di pagamento delle retribuzioni non pagate, che venivano poste in pagamento il 19/9/2023 (v. doc. prodotti da parte resistente).
7. L'avvenuto pagamento del credito da parte del Fondo di Garanzia determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
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8. In ordine alle spese di lite, atteso che per inerzia dell' la parte ricorrente è stata CP_2 costretta ad introdurre il presente giudizio, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_2
favore della ricorrente nella misura per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a €
4107,92 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 €
per un totale di 884,50 €
condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 884,50 per onorari per CP_2
soccombenza virtuale oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale pari a € CP_2
884,50 per onorari oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 27 febbraio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4