TAR Torino, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 548
TAR
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno

    La Questura ha documentato che il reddito del ricorrente era inferiore all'assegno sociale e che le buste paga non trovavano riscontro nel registro INAIL. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi dell'impresa datrice di lavoro e l'istanza di rateizzazione sono state presentate tardivamente. Il ricorrente non ha fornito repliche o aggiornamenti.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata traduzione dei provvedimenti

    La mancata traduzione non comporta illegittimità del provvedimento, ma solo la rimessione in termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali. Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente esercitato il suo diritto di difesa nel presente giudizio. La dedotta non conoscenza dell'italiano è smentita dalla presentazione dell'istanza per il permesso di soggiorno UE, che richiede la conoscenza della lingua italiana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 548
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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