Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Speronello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dei provvedimenti emessi in data -OMISSIS-, con i quali il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate dal ricorrente;
- nonché di tutti gli antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti indicati in epigrafe, la Questura resistente ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate dal ricorrente.
Avverso tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 318/2021 (non appellata), questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la valutazione della Questura sull’insussistenza dei presupposti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno richiesti.
I motivi devono ritenersi infondati.
La Questura resistente, quanto all’insussistenza del requisito reddituale, ha dedotto e documentato che il reddito del ricorrente per gli anni di imposta 2019 e 2020 risultava inferiore all’importo dell’assegno sociale e che le buste paga prodotte in giudizio per i mesi da agosto a dicembre 2020 e da gennaio a marzo 2021 non troverebbero riscontro nel registro telematico delle presenze collegato al conto assicurativo INAIL. Quanto poi alla capacità economica del datore di lavoro per far fronte all’impegno economico derivante dal rapporto di lavoro con il ricorrente, la Questura ha rilevato che le dichiarazioni dei redditi dell’impresa datrice di lavoro per gli anni di imposta 2018 e 2019 sono state presentate solamente ad aprile 2021, successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato, così come l’istanza di rateizzazione per somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
A fronte di tali specifiche e documentate deduzioni, il ricorrente non ha fornito repliche né ha prodotto aggiornamenti sulla sua situazione lavorativa dal 2021 ad oggi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 e del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., essendo stati i predetti provvedimenti comunicati in lingua italiana e non tradotti nella sua lingua d’origine.
Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Al riguardo, si deve richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non comporta la sua illegittimità, ma l’eventuale rimessione in termini del cittadino extracomunitario per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 7856/2022).
Nel caso di specie, non risulta vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, il quale ha regolarmente esercitato tale diritto nel presente giudizio. Peraltro, la dedotta circostanza che il ricorrente non comprenderebbe la lingua italiana sembrerebbe smentita dalla stessa presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il quale richiede il regolare soggiorno sul territorio nazionale da almeno cinque anni e l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (art. 9, commi 1 e 2- bis , d.lgs. n. 286/1998).
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AN | AF RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.