Sentenza 2 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/11/2021, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 01318/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Borsetto in Marghera, via delle Industrie, 19/C;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto nr. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato al ricorrente in data 9 gennaio 2020) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto la -OMISSIS- sofferta dal ricorrente “-OMISSIS-” come non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato al ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 1702 del 18 febbraio 2019 del -OMISSIS-con il quale si è ritenuto che l’infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché il parere espresso in sede di riesame recante n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 2117 del 12 novembre 2019 del -OMISSIS-, nonché il verbale della C.M.O. di Padova Mod. B. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2017 nella parte in cui ha ascritto la -OMISSIS- sofferta dal ricorrente alla Tabella B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, in servizio presso il -OMISSIS-, espone di essere stato impegnato in numerose missioni all’estero venendo esposto a diverse sostanze inquinanti, tra le quali l’uranio impoverito, di essere stato sottoposto ad una somministrazione vaccinale multipla in un breve arco temporale senza il rispetto dei protocolli vaccinali dettati dal Ministero della Salute (i quali prevedono che i vaccini vadano effettuati almeno sei mesi prima dell’invio in missione all’estero) e senza che l’Amministrazione effettuasse previamente una verifica sulla sua situazione immunologica.
Il ricorrente deduce inoltre di aver partecipato ad esercitazioni in territorio nazionale presso il poligono sperimentale e di addestramento interforze di -OMISSIS-, e di aver prestato assistenza sanitaria per le esercitazioni a fuoco per il poligono di -OMISSIS-.
Nel mese febbraio 2017 al ricorrente è stato diagnosticato un “-OMISSIS-” e lo stesso ha subito -OMISSIS-.
Il ricorrente ha altresì sottoposto il reperto biologico della -OMISSIS-, ad un’indagine nanodiagnostica, che ha riscontrato un’anomala concentrazione di metalli pesanti come Cromo, Ferro, Nichel, Bismuto e Alluminio.
In data 11 luglio 2017, il ricorrente ha presentato un’istanza volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla richiesta di equo indennizzo in ordine a tale infermità.
La commissione medica ospedaliera di Padova ha ascritto la -OMISSIS- sofferta dal ricorrente alla Tabella B.
Il -OMISSIS-, con pronunciamento nr. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 1702 del 18 febbraio 2019, ha ritenuto che l’infermità sofferta dal ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio formulando il seguente parere: “ nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una-OMISSIS-. Si può presentare nella terza e quarta decade, ma l’età media è attorno ai 60 anni, con una prevalenza nel sesso maschile. Le cause -OMISSIS-sono nella maggior parte dei casi sconosciute ed anche in fattori di rischio sono poco chiari, comunque la -OMISSIS- è legata mutazioni genetiche che colpiscono i linfociti in varie fasi del loro sviluppo, per questo le caratteristiche -OMISSIS-sono così variabili.
Possibili cause eziologiche possono essere attribuite a fattori ambientali noti come l’esposizione a radiazioni ionizzanti o agenti chimici o farmaci. La parte, nella sua istanza, descrive con dovizia di particolari le attività operative di impiego all’estero anche se non attinenti al proprio ruolo tecnico – logistico (partecipazione ad operazioni effettuate presso il poligoni di -OMISSIS-., ad operazioni di sminamento e brillamento di ordigni bellici in teatro operativo, all’esposizione a fumi di diossina presso la base ITALBATT 1 in Libano, asserita ingestione di acqua contaminata durante l’attività operativa svolta a -OMISSIS-.). Il servizio nonostante l’enfasi rientra nella ordinarietà per il tipo di funzioni assegnate e non tale da creare condizioni anomale di stress in assenza di fatti specifici straordinarie che non risultano dall’esame dei rapporti informativi, richiesti con supplementi di istruttoria, nei quali non è documentata un’esposizione ina ambienti fortemente degradati, o eventuali tossici ed inquinanti ambientali. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concasualità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso -OMISSIS-. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
L’Amministrazione con nota del 30 aprile 2019 ha chiesto il riesame di tale parere. Il -OMISSIS-con un nuovo parere n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 2117 del 12 novembre 2019, ha confermato il precedente parere negativo, ribadendo che a proprio giudizio non sussiste il nesso eziologico in quanto “ nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso ”.
Il Ministero della Difesa, con Decreto nr.-OMISSIS- in data 11 dicembre 2019 (notificato il 9 gennaio 2020) ha ritenuto la -OMISSIS- sofferta dal ricorrente “-OMISSIS-” come non dipendente da causa di servizio, negandogli il beneficio dell’equo indennizzo.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato, unitamente ai pareri resi dal -OMISSIS-e al verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Padova nella parte in cui ha ascritto la -OMISSIS- sofferta dal ricorrente alla Tabella B, con un unico ed articolato motivo con il quale il ricorrente lamenta l’erronea valutazione della situazione di fatto, il difetto d’istruttoria, l’errore sui presupposti, l’illogicità, l’incongruità, l’inattendibilità, l’insufficienza, l’abnormità ed apoditticità della motivazione, la manifesta ingiustizia, lo sviamento nonché la violazione dei D.P.R. n. 37 del 2009, n. 90 del 2010 e n. 40 del 2012 e del relativo rischio tipizzato da esposizione all’uranio impoverito, l’illogicità, l’irrazionalità, la contraddittorietà, l’incongruità, l’errore sui presupposti e la manifesta ingiustizia.
Il ricorrente, in particolare, ripercorre le missioni svolte all’estero descrivendone minuziosamente i molteplici fattori di rischio ai quali è stato esposto.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto dalla documentata descrizione delle modalità di impego e alloggiative del ricorrente emerge che l’Amministrazione non ha considerato gli effettivi rischi connessi al livello di esposizione a fonti di inquinamento ambientale, e in particolare da uranio impoverito, incontrati dal ricorrente nel corso della propria carriera.
Va premesso che il parere formulato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici. Pertanto il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. Come è stato osservato “la valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 agosto 2018, n. 5132; cfr. altresì Consiglio di Stato Sez. III, 1 agosto 2018, n. 4772; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 agosto 2018, n. 8605; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6901).
Nel caso di specie costituisce circostanza ampiamente documentata lo svolgimento, da parte del ricorrente, di missioni in territori fortemente inquinati anche da particelle di uranio impoverito.
Infatti è stato impegnato:
1) nell’operazione International Security Assistance Force (ISAF) - Afghanistan (Kabul) dal 4 maggio 2004 al 18 ottobre 2004, in condizioni igieniche e di salubrità ambientale critiche descritte nel ricorso;
2) nell’operazione International Security Assistance Force (ISAF) - Afghanistan (Herat) dall’11 settembre 2007 al 14 novembre 2007, nel corso della quale, al ritrovamento o sequestro di caveau con ordigni esplosivi, ha dovuto provvedere al brillamento senza alcun tipo di equipaggiamento specifico e con distanze di sicurezza inferiori al Km;
3) nell’operazione "Leonte" 6 – Libano dal 12 maggio 2009 al 18 agosto 2009, in una base esposta ai fumi di una discarica che spesso veniva data alle fiamme;
4) nell’operazione "Joint Enterprise" – Kosovo – Villaggio Italia, Città di Pec dal 23 marzo 2012 al 6 agosto 2012, e dal 30 luglio 2013 al 5 agosto 2013 in una base eretta su un poligono serbo, precedentemente bombardato con proiettili all’uranio impoverito, ed in cui l’acquedotto locale è risultato contaminato da mercurio, con conseguente necessità, su disposizione del ricorrente, di approvvigionamento mediante autobotti dell’acqua proveniente dal depuratore di Pec;
5) nell’operazione "Joint Enterprise" – Kosovo- base Film City, nella città di -OMISSIS- dal 16 ottobre 2016 al 13 gennaio 2017, con consumo di acqua che si è rivelata contenere bromato, sostanza potenzialmente cancerogena ed esposizione ai fumi di una vicina centrale a carbone;
6) in esercitazioni in territorio nazionale presso il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di -OMISSIS-, dall’8 novembre 2010 al 18 novembre 2010, ed impiegato durante le operazioni di brillamento di munizionamento inesploso nel poligono di -OMISSIS-, sempre privo di qualsiasi dispositivo di protezione individuale.
E’ pertanto un dato acquisito che il ricorrente ha prestato la propria attività in aree bombardate con proiettili all’uranio impoverito nel territorio kosovaro e afghano dove l'inquinamento atmosferico, bellico, ambientale ed alimentare è ormai riconosciuto ed è comprovato dalle mappe dei siti bombardati diramate dall’Unep e dalla Nato versate in atti (cfr. doc. 26 allegato al ricorso), oltre che nei poligoni sardi. Il ricorrente deduce altresì di aver operato anche nella città di Dakovica che è stata sottoposta a massicci bombardamenti con munizioni contenenti uranio impoverito come risulta da uno studio condotto dalle Nazioni Unite.
E’ ormai notoria la circostanza che il contatto con queste particelle è in grado di sviluppare -OMISSIS-, e che i militari italiani che si sono trovati inconsapevolmente esposti a tali sostanze, anche a distanza di tempo dal compimento della missione, hanno sviluppato -OMISSIS-.
Su tale questione la giurisprudenza ha affermato che “ la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche -OMISSIS- non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (TAR Firenze. n. 156/2021).
In sostanza è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.
In tale prospettiva è stato ritenuto che il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.
Ne consegue che una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che tale inquinante non abbia determinato l'insorgere della -OMISSIS- e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Bis, n. 4345/2015) ” (in questi termini si esprime il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 915 data di spedizione del 19 maggio 2021; in modo analogo si esprimono Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684). La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo proprio con riferimento alla -OMISSIS- sofferta dal ricorrente (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 1415)
Va peraltro sottolineato che la correlazione tra le -OMISSIS- e l'esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo affermata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali, tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l’esistenza del “rischio specifico” correlato all’impiego nei teatri operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (in questo senso dispone l’art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010, e analoga disposizione era contenuta nell’abrogato art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell’art. 2, commi 78 e 79, della legge n. 244 del 2007), e tale correlazione è stata oggetto di approfondimento in sede parlamentare mediante la costituzione di apposite commissioni di inchiesta.
Nel caso in esame il ricorrente ha fornito i dati rilevanti sulla vicenda precisando in modo circostanziato di aver operato in assenza di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevato fattore di rischio connesso al contatto con un ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento ambientale dovuto a molteplici fattori, di aver subito massicce vaccinazioni e di aver altresì operato presso il poligono di tiro, ed ha inoltre prodotto della documentazione dalla quale risulta la presenza di metalli pesanti nel reperto biologico della biopsia.
Pertanto, avuto riguardo al quadro fattuale e normativo di riferimento, il Collegio ritiene che le motivazioni poste a base del diniego impugnato siano viziate dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale, perché l’Amministrazione non ha in realtà considerato in modo sufficientemente approfondito lo specifico caso del ricorrente, esposto a più riprese e per periodi non brevi ad agenti esogeni altamente inquinanti e fonti di -OMISSIS-.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati con conseguente obbligo del Ministero di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dalla presente sentenza considerando i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il ricorrente, valutando in modo analitico e compiuto l’incidenza causale di tali fattori rispetto alla -OMISSIS- diagnosticata, potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere dell’infermità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 447 e la giurisprudenza ivi citata).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole nella somma di € 2.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.