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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 38906/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 38906/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Roma, via Aversa n. Parte_1 P.IVA_1
37, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pistolese, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Fabio Massimo n. 60, giusta delega depositata in via telematica in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
, con sede in Hong Kong alla Unit 2, 3/F Wining Controparte_1
Center, 29 Tai Yau Street, San Po Kong, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Laura Marrucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valle Muricana n. 507, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: 140012 - Vendita di cose mobili (Opposizione al D.I. n. 7149/2021 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 14.4.2021 con N.R.G. 15714/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Fermo quanto sopra, questa difesa, per Parte_1
- richiama e conferma tutto quanto dedotto, eccepito ed osservato nei propri precedenti scritti difensivi nonché nei verbali delle udienze, anche celebrate in forma scritta;
- insiste affinché il Giudice, previa revoca dell'ordinanza con la quale decideva di non ammettere le prove, ammetta le prove così come articolate nelle memorie ex art. 183 co. 6 ritualmente depositate per l'opponente e disponga la CTU così come ivi invocata;
- precisa le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo di questo giudizio e che di seguito, letteralmente, si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in accoglimento delle ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 7149/2021, reso dal Tribunale civile di Roma nel procedimento R.G. 15714/2021, notificato il 15.04.2021 essendo l'opposizione fondata su prova scritta, sussistendo il fumus ed anche considerato che l'opposta ha sede unicamente in Hong Kong e l'eventuale ripetizione delle somme versatele risulterebbe complesso e dispendioso;
- nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito dell'opposta nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846, SO
18092787, SO 18092839, SO 18092866 per grave inadempimento dell'opposta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di $ 46.751,35, ovvero alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, oltre interessi moratori dal pagamento alla restituzione;
- sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846,
SO 18092787, SO 18092839, SO 18092866 per grave inadempimento dell'opposta, condannarla al risarcimento del danno quantificato per le ragioni dedotte nella parte motiva di questo atto in € 14.088,06, ovvero alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- in ogni caso vittoria di spese”.
PARTE OPPOSTA: “Tutto ciò premesso la , come in epigrafe Controparte_1 rappresentata e difesa, riportandosi a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito, prodotto e richiesto con i precedenti scritti difensivi di parte, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, nonché nei verbali di udienza, reiterate le richieste istruttorie formulate nel rispetto dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non accolte (richiesta di interrogatorio formale del
l.r.p.t. della di disposizione, ove ritenuta necessaria, della CTU tecnica Parte_1 informatica volta a confermare l'invio dei messaggi in atti da parte della opponente, Per_ ribadendosi la disponibilità del Sig. ad esibire il proprio telefono e consentirne l'esame; di prova contraria, in caso di ammissione delle avverse istanze), precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla la Parte_1 relativa domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 7149/2021, del 14/04/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in Controparte_1
p.l.r.p.t., della somma di $ (USD) 65.573,15, oltre interessi legali dalla consegna della merce al vettore all'effettivo saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione, condannare la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
[...
, in p.l.r.p.t., della somma di $ (USD) 65.573,15, per i motivi esposti in narrativa, non potendo l'acquirente operare la restituzione della merce, avendone ordinata la distruzione, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio;
- con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della , in p.l.r.p.t., di una somma CP_1 Controparte_1 equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali, determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre spese generali, Iva e Cpa del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 14.4.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...]
n. 7149/2021 - N.R.G. 15714/2021 - cui intimava alla società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di USD 65.573,15, oltre ad interessi e spese processuali, quale corrispettivo della vendita delle merci di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
2. Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, notificato in data 15.4.2021, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla ripetizione in proprio favore della somma di USD 46.751,35 ed al risarcimento del danno, previa risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846, SO 18092787, SO
18092839, SO 18092866 per inadempimento dell'opposta.
A fondamento delle proprie domande l'opponente deduceva:
- che la a far tempo da marzo 2020, aveva acquistato dall'opposta merce per Parte_1
la somma complessiva di USD 715.480,25, a fronte dell'emissione delle seguenti fatture:
1) SO-18092675 del 2.3.2020 dell'importo di USD 7.552,00;
2) SO-18092689 del 6.3.2020 dell'importo di USD 36.280,00;
3) SO-18092700 del 6.3.2020 dell'importo di USD 27.200,00;
4) SO-18092714 del 14.3.2020 dell'importo di USD 10.285,00;
5) SO-18092716 del 16.3.2020 dell'importo di USD 9.318,75;
6) SO-18092727 del 19.3.2020 dell'importo di USD 48.972,00;
7) SO-18092729 del 19.3.2020 dell'importo di USD 35.843,50; 8) SO-18092735 del 22.3.2020 dell'importo di USD 132.000,00;
9) SO-18092747 del 24.3.2020 dell'importo di USD 66.000,00;
10) SO-18092752 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
11) SO-18092753 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
12) SO-18092754 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
13) SO-18092755 del 26.3.2020 dell'importo di USD 25.500,00;
14) SO-18092767 del 26.3.2020 dell'importo di USD 20.400,00;
15) SO-18092768 del 26.3.2020 dell'importo di USD 30.600,00;
16) SO-18092785 del 31.3.2020 dell'importo di USD 27.200,00;
17) SO-18092790 del 31.03.2020 dell'importo di USD 6.960,00;
18) SO-18092897 del 5.5.2020 dell'importo di USD 2.320,00;
19) SO-18092791 del 31.3.2020 dell'importo di USD 17.850,00;
20) SO-18092899 del 5.5.2020 dell'importo di USD 11.136,00;
21) SO-18092811 del 7.4.2020 dell'importo di USD 10.386,00;
22) SO-18092787 del 31.3.2020 dell'importo di USD 22.584,75;
23) SO-18092819 del 8.4.2020 dell'importo di USD 16.136,25;
24) SO-18092839 del 16.4.2020 dell'importo di USD 5.345,00;
25) SO-18092846 del 20.4.2020 dell'importo di USD 5.560,00;
26) SO-18092866 del 24.4.2020 dell'importo di USD 49.242,50;
27) SO-18093011W del 18.6.2020 dell'importo di USD 4.108,50;
- che, tuttavia, non sussisteva alcun credito in capo alla società opposta, ma un controcredito dell'opponente, atteso che la , quanto alle mascherine di cui alle Controparte_1
fatture SO-18092819, SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839 e SO-18092866, del valore complessivo di USD 98.868,50, di cui USD 33.295,35 effettivamente corrisposti, le aveva fornito beni non conformi alle normative vigenti ed inidonei, pertanto, ad essere immessi nel mercato dell'Unione Europea quali dispositivi di protezione individuale, nonostante che la avesse sempre rappresentato alla controparte la necessità di approvvigionarsi Parte_1
di mascherine che potessero essere vendute quali DPI e nonostante che l'opposta, in precedenza, avesse sempre fornito mascherine conformi alla tipologia KN95/FFP2 o
N95/FFP3;
- che le mascherine di cui alla fattura SO-18092819 non potevano essere sdoganate, tanto che l'opponente, consapevole del fatto che le mascherine in giacenza non potevano essere immesse sul mercato, aveva impartito istruzioni al vettore di procedere alla restituzione della merce al venditore, che aveva opposto un ingiustificato rifiuto alla restituzione, rendendo necessaria la distruzione della merce;
- che le mascherine di cui alle fatture SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839 non erano state sdoganate in quanto difformi rispetto a quanto esplicitamente pattuito tra le parti e che dopo la loro restituzione alla venditrice, quest'ultima non aveva corrisposto la somma pari ai costi di sdoganamento in entrata della merce;
- che le mascherine di cui alla fattura SO-18092866 non erano state sdoganate ed erano rimaste in giacenza nei magazzini del vettore in attesa di essere rese alla mittente o, in caso di rifiuto da pare di quest'ultima, distrutte, con conseguente non debenza della somma di USD 49.242,50;
- che i face shields di cui alle fatture n. SO-18092897 e SO-18092899 (successivamente suddivisa in due ulteriori fatture di pari importo) non erano corredate dei test report richiesti dall'INAIL per l'immissione in commercio, tanto che il vettore aveva chiesto alla Parte_1
di fornire una dichiarazione d'obbligo a conservare la merce con divieto di distribuzione,
[...]
a tracciare la movimentazione della merce e ad inviare a mezzo PEC gli esiti del controllo
INAIL;
- che, all'esito dei controlli da parte dell'INAIL, i face shields erano stati ritenuti non conformi alla normativa , tanto che ne era stato sancito il divieto di immissione in NumeroDi_1
commercio quale dispositivo di protezione individuale, nonostante la società opponente avesse specificatamente contrattato la vendita di visiere commerciabili con tale qualifica, tanto che la facendo affidamento sulle informazioni e sulla documentazione ricevuta dal Parte_1 legale rappresentante dell'odierna opposta, aveva fornito all' Parte_2 un'autocertificazione in cui aveva dichiarato che la merce in oggetto era effettivamente conforme alla normativa vigente, così esponendo il legale rappresentante a profili di responsabilità penale;
- che la vantava, pertanto, nei confronti della controparte un credito di USD Parte_1
13.456,00 derivante dal pagamento di face shields non idonei all'uso;
- che l'opposta si era resa, quindi, inadempiente all'obbligazione di consegna di merce conforme rispetto a quanto pattuito, così integrando gli estremi per domandare la risoluzione per inadempimento dei contratti presupposti alle fatture n. SO-18092897, SO-18092899, SO-
18092819, SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839, SO-18092866 per complessivi USD
112.324,50, oltre risarcimento del danno;
- che la aveva, pertanto, diritto alla ripetizione della somma di USD Parte_1
46.751,35, oltre interessi moratori dal pagamento al soddisfo, nonché della somma di € 14.088,06 a titolo di risarcimento del danno, attesa la ingiustificata corresponsione di somme per oneri doganali e spese di importazione, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
3. Con comparsa depositata il 15.11.2021 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:
[...]
- l'infondatezza delle eccezioni di controparte, atteso che i beni oggetto delle fatture di cui al monitorio erano oggetto di un accordo di compravendita con clausola c.d. “ex work warehouse”, secondo cui il passaggio del rischio relativo alla perdita della merce era avvenuto nel momento in cui la società acquirente l'aveva ritirata presso lo stabilimento di produzione facendo uso di un proprio corriere, occasione in cui il soggetto acquirente avrebbe dovuto valutare la rispondenza della merce consegnata con quella richiesta o comunque accertare la sussistenza o meno delle certificazioni considerate necessarie, non potendosi ritenere il venditore estero responsabile per la carenza di documenti non dovuti, non richiesti e non necessari nel paese di esportazione;
- che al fine di rendere la sussistenza del certificato CE un elemento rilevante dell'accordo intervenuto tra le parti, la società opponente avrebbe dovuto preventivamente informare la venditrice dell'essenzialità di tale qualità e conseguentemente richiedere mascherine dotate dei suddetti certificati, circostanza invero non avvenuta;
- che contrariamente a quanto affermato da controparte, la società opposta, che in precedenza aveva già consegnato alla della merce espressamente non commerciabile nel Parte_1
mercato europeo senza ricevere alcuna contestazione, aveva consegnato dei beni conformi a quanto pattuito, atteso che le fatture di cui al monitorio afferivano ad una mera ripetizione di un ordine già effettuato in precedenza ed avente ad oggetto beni della medesima qualità;
- che le mascherine oggetto di contestazione, in ogni caso, erano state espressamente ordinate e confermate dal legale rappresentante della Parte_1
Per_
- che in data 28.03.2020 a seguito di specifica richiesta formulata dal Sig. rappresentante della , il Sig. confermava l'ordine di invio di Controparte_1 Parte_3
mascherine 3M, inoltrando a riprova dell'interesse uno stralcio del verbale n. 13 della riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile il 29 febbraio 2020, per cui le mascherine
N95 Niosh potevano considerarsi equipollenti ai DPI classificati come “FFP2” ed in ragione del quale aveva notato un aumento di richieste sul mercato della merce ordinata:
- che in data 01.04.2020 il Sig. confermava altresì la richiesta di mascherine Parte_3
modello SG di diverso tipo;
- che in data 20 Aprile 2020 la società venditrice aveva inviato al Sig. una Parte_3
mail con riepilogo della merce ritirata dal vettore – esattamente corrispondente a quella riportata nelle fatture – costituita da mascherine Niosh, 3M, FFP2, PPF2, PFF2, FPP3, FFP3,
N95, con e senza valvole;
- che la merce risultava essere perfettamente corrispondente a quella ordinata, tanto da essere stata ritirata senza alcuna contestazione della società opponente e senza eccezioni, ma, anzi, con richiesta di aggiungere ulteriori 40 mila pezzi;
- che ciò smentiva l'affermazione di controparte di aver richiesto solo ed esclusivamente modelli di mascherine KN95, FFP2, N95 e FFP3 e dimostrava che la era ben Parte_1
edotta circa le caratteristiche della merce acquistata, essendo stata la medesima già oggetto di precedenti ordini e/o espressamente confermata dal legale rappresentante
- che solo in data 26.4.2020 la aveva richiesto alla Parte_1 Controparte_1
i certificati CE delle mascherine in arrivo, tanto che il legale rappresentante della società venditrice aveva fatto presente che le mascherine già inviate erano consistite in modelli anche non dotati della certificazione CE (circostanza poi ribadita) occasione in cui parte opponente, lungi dal manifestare una mancanza di interesse per le mascherine consegnate o formulare qualsiasi tipo di contestazione, si era limitata a prendere atto della circostanza affermando che avrebbe dovuto effettuare una certificazione in dogana;
- che in data 27 Aprile 2020, confermata anche per mail l'assenza di certificato di conformità Per_ CE da parte del Sig. la si limitava a richiedere una scheda e/o un altro Parte_1
certificato (cfr. mail Sig.ra del 27 Aprile, h. 14.27), oltre a confermare che sarebbe stato Tes_1
sufficiente andare sul sito delle case produttrici e scaricare i certificati, che potevano essere allegati alla bolla di sdoganamento, se richiesti (cfr. mail Sig. del 27 Aprile, h. Parte_3
18.12);
- che ciò veniva ulteriormente ribadito nei giorni successivi quando, riscontrate le
Per_ problematiche alla dogana e stante l'evidente disappunto del Sig. il Sig. Parte_3
tentava di tranquillizzarlo circa il pagamento delle fatture;
- che, con riferimento ad altra fornitura proveniente da un diverso fornitore, avente sempre ad oggetto delle mascherine prive della marcatura CE, la aveva richiesto la Parte_1 validazione all'Istituto Superiore di Sanità, di talché non poteva escludersi che l'acquirente intendesse seguire questa procedura anche per le mascherine controverse;
- che, a causa della difficoltà di ottenere il pagamento delle fatture, l'odierna opposta si era resa disponibile ad accettare il reso della merce, a condizione lo stesso avvenisse in tempi brevi, ma ciò non era avvenuto;
- che i face shields ritirati dal vettore dell'acquirente in data 5-8.5.2020 (fatture SO-18092897
e SO-18092899) corrispondevano a quelle espressamente ordinate dalla con Parte_1
email del 16.4.2020;
- che, a seguito della fornitura dei face shields di cui alla fattura SO-18092790, regolarmente consegnati e mai contestati, neanche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Pt_1
ne aveva ordinati ulteriori 6.500;
[...]
- che i face shields in oggetto sarebbero stati oggetto di celere certificazione di conformità e piena commerciabilità qualora la avesse corredato la richiesta indirizzata Parte_1 all'Inail con la certificazione trasmessa dalla in data 15.05.2021; Controparte_1
- che l'opposta aveva adempiuto le obbligazioni a suo carico, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale posta da controparte.
Tanto premesso, la convenuta concludeva, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva come in epigrafe riportato.
4. Con ordinanza del 16.8.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via meramente documentale e, all'esito, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Con il primo motivo di opposizione la contesta la pretesa creditoria Parte_1 dell' , eccependo la difformità della merce consegnata da quella Controparte_1
effettivamente pattuita tra le parti.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
s.u. n. 13533 del 30.10.2001).
E', quindi, onere dell'ingiungente dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito vantato. Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, per constante giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce (cfr. Cass. n. 9593 del 20.5.2004).
D'altra parte, la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso, libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo di consegna a norma dell'art. 1510 comma II c.c. (cfr. Cass. n. 1300 del 7.2.1998) ed è la parte acquirente che deve contestare la mancata consegna, il difetto di idoneità o quantità della merce.
Venendo al caso di specie, la presente opposizione è infondata.
Invero, la società ha posto a fondamento della propria pretesa Controparte_1
creditoria le fatture SO-18092675, SO-18092689, SO-18092700, SO-18092714, SO-18092716,
SO-18092727, SO-18092729, SO-18092735, SO-18092747, SO-18092752, SO-18092753,
SO-18092754, SO-18092755, SO-18092767, SO-18092768, SO-18092785, SO-18092790,
SO-18092897, SO-18092791, SO-18092899, SO-18092811, SO-18092787, SO-18092819,
SO-18092839, SO-18092846, SO-18092866, SO-18093011W unitamente ai relativi documenti di trasporto.
Si rileva al riguardo che, in ragione della condizione di acquisto c.d. “ex works warehouse” pattuita tra le parti, desumibile dal tenore delle fatture in oggetto, nonché dall'invio da parte dell'odierna opponente di un proprio vettore per il ritiro della merce, la consegna è regolarmente avvenuta mediante messa a disposizione dei bancali presso lo stabilimento della
[...]
Nelle obbligazioni di consegna di cosa mobile c.d. “ex works” il soggetto Controparte_1
venditore si libera quando rimette le res allo spedizioniere, nel rispetto delle obbligazioni assunte. Se ne ricava, quindi, che va esclusa la responsabilità del venditore per ogni vizio o difformità che, pur intervenuto dopo il trasferimento del rischio all'acquirente (che coincide con la consegna allo spedizioniere) non sia imputabile alla violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi. Parte opponente, dal canto suo, ha rilevato come la mera indicazione della clausola c.d. “ex works” (anche detta c.d. “franco fabbrica”) nelle fatture contestate, quale atto di formazione unilaterale, non bastasse di per sé a provare la sussistenza di un accordo generale che regolasse i rapporti tra le parti.
L'elemento indicato da parte opposta risulta, invece, sufficiente al fine di ricostruire una volontà contrattuale, dato il carattere di costanza nel tempo, considerato che la società opponente, nei rapporti commerciali intrattenuti con la società opposta anteriormente alle forniture qui discusse, ha ripetutamente accettato tale condizione senza mai nulla eccepire al riguardo, come risultante dalla corrispondenza in atti.
Occorre, altresì, evidenziare che costituisce circostanza pacifica che la società opponente abbia corrisposto la somma di USD 649.907,10, a fronte di dovuti USD 715.480,25, così residuando il credito di USD 65.573,15 oggetto di azione monitoria.
Ciò posto, comprovata la sussistenza di un accordo relativo alla vendita dei prodotti sopra descritti nonché la loro consegna all'acquirente, è controversa tra le parti la conformità della merce effettivamente consegnata a quella asseritamente concordata, consistente, a dire della società opponente, in mascherine della tipologia KN95-FFP2-N95-FFP3, come tali necessariamente conformi alle normative vigenti nello spazio commerciale dell'Unione
Europea con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e dotate di marchio CE.
Orbene, le contestazioni della sulla mancanza, nei beni controversi, delle Parte_1
qualità convenute ed in particolare dei contrassegni di idoneità alla loro immissione sul mercato dell'Unione Europea non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, atteso il difetto di prova scritta che le parti avessero effettivamente convenuto che i beni oggetto di vendita fossero muniti delle suddette qualità, anche tenuto conto della circostanza che si trattava in parte di riordini di prodotti già acquistati sui quali non vi era stata alcuna precedente contestazione.
Al riguardo si rileva che, per stessa ammissione di parte opponente, “la Controparte_1
, del resto, aveva sempre inviato merce conforme a quanto esplicitamente richiesto
[...]
dunque non vi era motivo per dubitare che anche in quel caso la merce in consegna sarebbe stata regolarmente sdoganata”.
Quanto alle mascherine, le forniture oggetto di contestazione afferiscono alle seguenti fatture:
1) SO-18092787 del 31.3.2020 dell'importo di USD 22.584,75 (n. 800 Protection Mask RU with Valve;
n. 240 Honeywell FPP3; n. 10 3M 8210V; n. 520 SAS Safety N95; n. 300 Vonder
PPF2; n. 534 3M 9820+ BR;
n. 27 3M 9822; n. 7 3M 9162E; n. 10 Delta Plus PFF2 with Valve;
n. 47 Delta Plus PFF2 Mask;
n. 12 FFP2 Mask;
n. 90 FFP2 Mask with Valve;
n. 560 3M 8210; n. 100 SAS Safety N95; n. 100 3M 8810; n. 300 Climax Mascarilla 1730 FFP3 Mask;
n. 1.000
SG N95 9020V Mask);
2) SO-18092819 del 8.4.2020 dell'importo di USD 16.136,25 (n. 675 3M VFlex;
n. 370 3M
C112; n. 500 Climax Mascarilla 1730 FFP3 Mask;
n. 1.740 3M 8210);
3) SO-18092839 del 16.4.2020 dell'importo di USD 5.345,00 (n. 140 3M 8805 N95; n. 20 3M
9105J; n. 840 3M 9010V; n. 40 SG N95 9020V Mask;
n. 1603M 8210);
4) SO-18092846 del 20.4.2020 dell'importo di USD 5.560,00 (n. 100 SG N95 9020V Mask;
n.
860 3M 9010V; n. 130 3M 8210; n. 160 3M 8210V);
5) SO-18092866 del 24.4.2020 dell'importo di USD 49.242,50 (n. 11.225 Honeywell FPP2
Valve; n. 640 3M 9010V; n. 80 3M 8210V).
I suindicati modelli di mascherine sono stati ripetutamente acquistati dalla Parte_1
sia in data anteriore che successiva rispetto alle date delle suindicate fatture, senza che venisse dedotto alcunché in ordine alla pretesa necessità di approvvigionarsi di mascherine commerciabili quali dispositivi di protezione individuale all'interno del mercato dell'Unione
Europea, come peraltro desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince che era stato chiarito in modo espresso dall'opposta che “le maschere N95 (6400 pezzi) non sono per il mercato europeo” (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione, in cui personale riconducibile all'opposta ha ricordato tale circostanza all'opponente con mail del 6.3.2020) nonché parte opponente chiariva “se pensi che solo qualche settimana fa le stesse (o modelli similari a quelle che oggi sono ferme) sono passate senza troppi problemi… è l'Italia, possiamo farci poco. Sicuramente, arrivati a questo punto, credo che l'obiettivo per entrambi sia quello di limitare i danni, non credi? (cfr. all. 15 della comparsa di costituzione, in cui personale riconducibile all'opponente ha fatto presente tale circostanza all'opposta con mail del
27.5.2020).
Risulta dallo scambio di comunicazioni tra le parti la piena consapevolezza da parte della che le mascherine potevano non avere il marchio CE: nei messaggi WA (non Parte_1
contestati) emerge che l'opponente specificava solo che “se non hanno CE dobbiamo fare un'autocertificazione in dogana” (doc.12 e 14 parte opposta), era a conoscenza che alcune mascherina acquistate erano senza marchio CE e cercava il modo di procedere allo sdoganamento o di procedere alla distruzione (cfr le email doc. 13, 15, 17 parte opposta) e ha anche in sede di missiva alla trasmissione Report chiarito che “ in data 16 marzo Parte_1
precisava, a mezzo mail, che il prodotto che sarebbe stato fornito al Dipartimento della
Protezione Civile non era classificabile, in base alla normativa vigente, come un dispositivo medico, né tanto meno che presentava marcatura CE;
- successivamente all'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, il prodotto è stato, nei fatti, importato e sdoganato come dispositivo meramente “filtrante”, non idoneo per uso sanitario (come peraltro indicato sulle confezioni)”
(doc.16 parte opposta).
Come peraltro desumibile dalla lettura Guida per gli Operatori per lo sdoganamento delle mascherine (cfr. all. 23 alle memorie ex art. 183 comma II n. 2 c.p.c.), alla tipologia di prodotto
(FFP2 e FFP3) non consegue necessariamente ed automaticamente la presenza del marchio CE
(“se marchio CE non è presente o non è valido occorre inviare apposita autocertificazione all'INAIL come da art. 15, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest'ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo
“sdoganato condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni (CuraItalia - Inail istruzioni operative validazione dpi) se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a
“mascherina generica” e, se non può essere rietichettato come generico (perché, ad esempio, il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto. Per questo tipo di dispositivo è utilizzabile la procedura di svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario”).
Ne consegue l'infondatezza della presente opposizione, quantomeno con riferimento alla fornitura di mascherine, risultanti conformi a quanto ordinato.
Quanto ai c.d. “face shields” valgono le medesime considerazioni sopra esposte già svolte con riferimento alle mascherine, evidenziandosi che, come da documento all. n. 19 alla comparsa di risposta, il personale riconducibile all'opponente ha rappresentato all'opposta, con email del
27.5.2020, che “con la presente siamo a ordinare n.
6.500 visiere protettive come da ultima fornitura. Restiamo in attesa della conferma ordine e del tracking della spedizione”.
Manca la prova scritta da cui dedurre che le parti avessero convenuto che i beni oggetto di vendita fossero muniti delle qualità necessarie per poter essere regolarmente immesse in commercio nel mercato dell'Unione Europea e va considerata la circostanza secondo cui, anche con riferimento a questa tipologia di prodotto si è trattato di un mero riordine di prodotti già acquistati sui quali non vi era stata alcuna precedente contestazione e la società opposta ha fornito la documentazione in suo possesso in ordine ai test effettuati sul prodotto (doc. 20 parte opposta).
L'opposizione proposta dalla è, pertanto, infondata e ne consegue la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 7149/2021 del 14.4.2021 con N.R.G. 15714/2021.
All'infondatezza dell'opposizione consegue, altresì, il rigetto delle domande riconvenzionali poste dall'opponente, non potendosi ravvisare gli estremi della risoluzione da inadempimento dei contratti sottesi alle fatture SO-18092897, SO-18092899, SO-18092819, SO-18092846,
SO-18092787, SO-18092839 e SO 18092866 e conseguente risarcimento del danno derivante dal lamentato inadempimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore di causa, tra minimo e medio. Le spese vanno distratte in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. richiesto da parte opposta, tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 38906/2021 tra le società e Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7149/2021, N.R.G. 15714/2021, emesso il
14.4.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma;
2) CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1 controparte, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Laura Marrucci dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma in data 9.1.2025.
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 38906/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , con sede legale in Roma, via Aversa n. Parte_1 P.IVA_1
37, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pistolese, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Fabio Massimo n. 60, giusta delega depositata in via telematica in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
, con sede in Hong Kong alla Unit 2, 3/F Wining Controparte_1
Center, 29 Tai Yau Street, San Po Kong, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Laura Marrucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valle Muricana n. 507, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: 140012 - Vendita di cose mobili (Opposizione al D.I. n. 7149/2021 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 14.4.2021 con N.R.G. 15714/2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Fermo quanto sopra, questa difesa, per Parte_1
- richiama e conferma tutto quanto dedotto, eccepito ed osservato nei propri precedenti scritti difensivi nonché nei verbali delle udienze, anche celebrate in forma scritta;
- insiste affinché il Giudice, previa revoca dell'ordinanza con la quale decideva di non ammettere le prove, ammetta le prove così come articolate nelle memorie ex art. 183 co. 6 ritualmente depositate per l'opponente e disponga la CTU così come ivi invocata;
- precisa le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo di questo giudizio e che di seguito, letteralmente, si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in accoglimento delle ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 7149/2021, reso dal Tribunale civile di Roma nel procedimento R.G. 15714/2021, notificato il 15.04.2021 essendo l'opposizione fondata su prova scritta, sussistendo il fumus ed anche considerato che l'opposta ha sede unicamente in Hong Kong e l'eventuale ripetizione delle somme versatele risulterebbe complesso e dispendioso;
- nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito dell'opposta nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846, SO
18092787, SO 18092839, SO 18092866 per grave inadempimento dell'opposta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di $ 46.751,35, ovvero alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, oltre interessi moratori dal pagamento alla restituzione;
- sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846,
SO 18092787, SO 18092839, SO 18092866 per grave inadempimento dell'opposta, condannarla al risarcimento del danno quantificato per le ragioni dedotte nella parte motiva di questo atto in € 14.088,06, ovvero alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- in ogni caso vittoria di spese”.
PARTE OPPOSTA: “Tutto ciò premesso la , come in epigrafe Controparte_1 rappresentata e difesa, riportandosi a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito, prodotto e richiesto con i precedenti scritti difensivi di parte, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, nonché nei verbali di udienza, reiterate le richieste istruttorie formulate nel rispetto dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non accolte (richiesta di interrogatorio formale del
l.r.p.t. della di disposizione, ove ritenuta necessaria, della CTU tecnica Parte_1 informatica volta a confermare l'invio dei messaggi in atti da parte della opponente, Per_ ribadendosi la disponibilità del Sig. ad esibire il proprio telefono e consentirne l'esame; di prova contraria, in caso di ammissione delle avverse istanze), precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla la Parte_1 relativa domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 7149/2021, del 14/04/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in Controparte_1
p.l.r.p.t., della somma di $ (USD) 65.573,15, oltre interessi legali dalla consegna della merce al vettore all'effettivo saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione, condannare la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
[...
, in p.l.r.p.t., della somma di $ (USD) 65.573,15, per i motivi esposti in narrativa, non potendo l'acquirente operare la restituzione della merce, avendone ordinata la distruzione, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio;
- con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della , in p.l.r.p.t., di una somma CP_1 Controparte_1 equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali, determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre spese generali, Iva e Cpa del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 14.4.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...]
n. 7149/2021 - N.R.G. 15714/2021 - cui intimava alla società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di USD 65.573,15, oltre ad interessi e spese processuali, quale corrispettivo della vendita delle merci di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
2. Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, notificato in data 15.4.2021, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla ripetizione in proprio favore della somma di USD 46.751,35 ed al risarcimento del danno, previa risoluzione dei contratti sottesi alle fatture nn. SO 18092897, SO 18092899, SO 18092819, SO 18092846, SO 18092787, SO
18092839, SO 18092866 per inadempimento dell'opposta.
A fondamento delle proprie domande l'opponente deduceva:
- che la a far tempo da marzo 2020, aveva acquistato dall'opposta merce per Parte_1
la somma complessiva di USD 715.480,25, a fronte dell'emissione delle seguenti fatture:
1) SO-18092675 del 2.3.2020 dell'importo di USD 7.552,00;
2) SO-18092689 del 6.3.2020 dell'importo di USD 36.280,00;
3) SO-18092700 del 6.3.2020 dell'importo di USD 27.200,00;
4) SO-18092714 del 14.3.2020 dell'importo di USD 10.285,00;
5) SO-18092716 del 16.3.2020 dell'importo di USD 9.318,75;
6) SO-18092727 del 19.3.2020 dell'importo di USD 48.972,00;
7) SO-18092729 del 19.3.2020 dell'importo di USD 35.843,50; 8) SO-18092735 del 22.3.2020 dell'importo di USD 132.000,00;
9) SO-18092747 del 24.3.2020 dell'importo di USD 66.000,00;
10) SO-18092752 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
11) SO-18092753 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
12) SO-18092754 del 25.3.2020 dell'importo di USD 28.900,00;
13) SO-18092755 del 26.3.2020 dell'importo di USD 25.500,00;
14) SO-18092767 del 26.3.2020 dell'importo di USD 20.400,00;
15) SO-18092768 del 26.3.2020 dell'importo di USD 30.600,00;
16) SO-18092785 del 31.3.2020 dell'importo di USD 27.200,00;
17) SO-18092790 del 31.03.2020 dell'importo di USD 6.960,00;
18) SO-18092897 del 5.5.2020 dell'importo di USD 2.320,00;
19) SO-18092791 del 31.3.2020 dell'importo di USD 17.850,00;
20) SO-18092899 del 5.5.2020 dell'importo di USD 11.136,00;
21) SO-18092811 del 7.4.2020 dell'importo di USD 10.386,00;
22) SO-18092787 del 31.3.2020 dell'importo di USD 22.584,75;
23) SO-18092819 del 8.4.2020 dell'importo di USD 16.136,25;
24) SO-18092839 del 16.4.2020 dell'importo di USD 5.345,00;
25) SO-18092846 del 20.4.2020 dell'importo di USD 5.560,00;
26) SO-18092866 del 24.4.2020 dell'importo di USD 49.242,50;
27) SO-18093011W del 18.6.2020 dell'importo di USD 4.108,50;
- che, tuttavia, non sussisteva alcun credito in capo alla società opposta, ma un controcredito dell'opponente, atteso che la , quanto alle mascherine di cui alle Controparte_1
fatture SO-18092819, SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839 e SO-18092866, del valore complessivo di USD 98.868,50, di cui USD 33.295,35 effettivamente corrisposti, le aveva fornito beni non conformi alle normative vigenti ed inidonei, pertanto, ad essere immessi nel mercato dell'Unione Europea quali dispositivi di protezione individuale, nonostante che la avesse sempre rappresentato alla controparte la necessità di approvvigionarsi Parte_1
di mascherine che potessero essere vendute quali DPI e nonostante che l'opposta, in precedenza, avesse sempre fornito mascherine conformi alla tipologia KN95/FFP2 o
N95/FFP3;
- che le mascherine di cui alla fattura SO-18092819 non potevano essere sdoganate, tanto che l'opponente, consapevole del fatto che le mascherine in giacenza non potevano essere immesse sul mercato, aveva impartito istruzioni al vettore di procedere alla restituzione della merce al venditore, che aveva opposto un ingiustificato rifiuto alla restituzione, rendendo necessaria la distruzione della merce;
- che le mascherine di cui alle fatture SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839 non erano state sdoganate in quanto difformi rispetto a quanto esplicitamente pattuito tra le parti e che dopo la loro restituzione alla venditrice, quest'ultima non aveva corrisposto la somma pari ai costi di sdoganamento in entrata della merce;
- che le mascherine di cui alla fattura SO-18092866 non erano state sdoganate ed erano rimaste in giacenza nei magazzini del vettore in attesa di essere rese alla mittente o, in caso di rifiuto da pare di quest'ultima, distrutte, con conseguente non debenza della somma di USD 49.242,50;
- che i face shields di cui alle fatture n. SO-18092897 e SO-18092899 (successivamente suddivisa in due ulteriori fatture di pari importo) non erano corredate dei test report richiesti dall'INAIL per l'immissione in commercio, tanto che il vettore aveva chiesto alla Parte_1
di fornire una dichiarazione d'obbligo a conservare la merce con divieto di distribuzione,
[...]
a tracciare la movimentazione della merce e ad inviare a mezzo PEC gli esiti del controllo
INAIL;
- che, all'esito dei controlli da parte dell'INAIL, i face shields erano stati ritenuti non conformi alla normativa , tanto che ne era stato sancito il divieto di immissione in NumeroDi_1
commercio quale dispositivo di protezione individuale, nonostante la società opponente avesse specificatamente contrattato la vendita di visiere commerciabili con tale qualifica, tanto che la facendo affidamento sulle informazioni e sulla documentazione ricevuta dal Parte_1 legale rappresentante dell'odierna opposta, aveva fornito all' Parte_2 un'autocertificazione in cui aveva dichiarato che la merce in oggetto era effettivamente conforme alla normativa vigente, così esponendo il legale rappresentante a profili di responsabilità penale;
- che la vantava, pertanto, nei confronti della controparte un credito di USD Parte_1
13.456,00 derivante dal pagamento di face shields non idonei all'uso;
- che l'opposta si era resa, quindi, inadempiente all'obbligazione di consegna di merce conforme rispetto a quanto pattuito, così integrando gli estremi per domandare la risoluzione per inadempimento dei contratti presupposti alle fatture n. SO-18092897, SO-18092899, SO-
18092819, SO-18092846, SO-18092787, SO-18092839, SO-18092866 per complessivi USD
112.324,50, oltre risarcimento del danno;
- che la aveva, pertanto, diritto alla ripetizione della somma di USD Parte_1
46.751,35, oltre interessi moratori dal pagamento al soddisfo, nonché della somma di € 14.088,06 a titolo di risarcimento del danno, attesa la ingiustificata corresponsione di somme per oneri doganali e spese di importazione, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
3. Con comparsa depositata il 15.11.2021 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:
[...]
- l'infondatezza delle eccezioni di controparte, atteso che i beni oggetto delle fatture di cui al monitorio erano oggetto di un accordo di compravendita con clausola c.d. “ex work warehouse”, secondo cui il passaggio del rischio relativo alla perdita della merce era avvenuto nel momento in cui la società acquirente l'aveva ritirata presso lo stabilimento di produzione facendo uso di un proprio corriere, occasione in cui il soggetto acquirente avrebbe dovuto valutare la rispondenza della merce consegnata con quella richiesta o comunque accertare la sussistenza o meno delle certificazioni considerate necessarie, non potendosi ritenere il venditore estero responsabile per la carenza di documenti non dovuti, non richiesti e non necessari nel paese di esportazione;
- che al fine di rendere la sussistenza del certificato CE un elemento rilevante dell'accordo intervenuto tra le parti, la società opponente avrebbe dovuto preventivamente informare la venditrice dell'essenzialità di tale qualità e conseguentemente richiedere mascherine dotate dei suddetti certificati, circostanza invero non avvenuta;
- che contrariamente a quanto affermato da controparte, la società opposta, che in precedenza aveva già consegnato alla della merce espressamente non commerciabile nel Parte_1
mercato europeo senza ricevere alcuna contestazione, aveva consegnato dei beni conformi a quanto pattuito, atteso che le fatture di cui al monitorio afferivano ad una mera ripetizione di un ordine già effettuato in precedenza ed avente ad oggetto beni della medesima qualità;
- che le mascherine oggetto di contestazione, in ogni caso, erano state espressamente ordinate e confermate dal legale rappresentante della Parte_1
Per_
- che in data 28.03.2020 a seguito di specifica richiesta formulata dal Sig. rappresentante della , il Sig. confermava l'ordine di invio di Controparte_1 Parte_3
mascherine 3M, inoltrando a riprova dell'interesse uno stralcio del verbale n. 13 della riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile il 29 febbraio 2020, per cui le mascherine
N95 Niosh potevano considerarsi equipollenti ai DPI classificati come “FFP2” ed in ragione del quale aveva notato un aumento di richieste sul mercato della merce ordinata:
- che in data 01.04.2020 il Sig. confermava altresì la richiesta di mascherine Parte_3
modello SG di diverso tipo;
- che in data 20 Aprile 2020 la società venditrice aveva inviato al Sig. una Parte_3
mail con riepilogo della merce ritirata dal vettore – esattamente corrispondente a quella riportata nelle fatture – costituita da mascherine Niosh, 3M, FFP2, PPF2, PFF2, FPP3, FFP3,
N95, con e senza valvole;
- che la merce risultava essere perfettamente corrispondente a quella ordinata, tanto da essere stata ritirata senza alcuna contestazione della società opponente e senza eccezioni, ma, anzi, con richiesta di aggiungere ulteriori 40 mila pezzi;
- che ciò smentiva l'affermazione di controparte di aver richiesto solo ed esclusivamente modelli di mascherine KN95, FFP2, N95 e FFP3 e dimostrava che la era ben Parte_1
edotta circa le caratteristiche della merce acquistata, essendo stata la medesima già oggetto di precedenti ordini e/o espressamente confermata dal legale rappresentante
- che solo in data 26.4.2020 la aveva richiesto alla Parte_1 Controparte_1
i certificati CE delle mascherine in arrivo, tanto che il legale rappresentante della società venditrice aveva fatto presente che le mascherine già inviate erano consistite in modelli anche non dotati della certificazione CE (circostanza poi ribadita) occasione in cui parte opponente, lungi dal manifestare una mancanza di interesse per le mascherine consegnate o formulare qualsiasi tipo di contestazione, si era limitata a prendere atto della circostanza affermando che avrebbe dovuto effettuare una certificazione in dogana;
- che in data 27 Aprile 2020, confermata anche per mail l'assenza di certificato di conformità Per_ CE da parte del Sig. la si limitava a richiedere una scheda e/o un altro Parte_1
certificato (cfr. mail Sig.ra del 27 Aprile, h. 14.27), oltre a confermare che sarebbe stato Tes_1
sufficiente andare sul sito delle case produttrici e scaricare i certificati, che potevano essere allegati alla bolla di sdoganamento, se richiesti (cfr. mail Sig. del 27 Aprile, h. Parte_3
18.12);
- che ciò veniva ulteriormente ribadito nei giorni successivi quando, riscontrate le
Per_ problematiche alla dogana e stante l'evidente disappunto del Sig. il Sig. Parte_3
tentava di tranquillizzarlo circa il pagamento delle fatture;
- che, con riferimento ad altra fornitura proveniente da un diverso fornitore, avente sempre ad oggetto delle mascherine prive della marcatura CE, la aveva richiesto la Parte_1 validazione all'Istituto Superiore di Sanità, di talché non poteva escludersi che l'acquirente intendesse seguire questa procedura anche per le mascherine controverse;
- che, a causa della difficoltà di ottenere il pagamento delle fatture, l'odierna opposta si era resa disponibile ad accettare il reso della merce, a condizione lo stesso avvenisse in tempi brevi, ma ciò non era avvenuto;
- che i face shields ritirati dal vettore dell'acquirente in data 5-8.5.2020 (fatture SO-18092897
e SO-18092899) corrispondevano a quelle espressamente ordinate dalla con Parte_1
email del 16.4.2020;
- che, a seguito della fornitura dei face shields di cui alla fattura SO-18092790, regolarmente consegnati e mai contestati, neanche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Pt_1
ne aveva ordinati ulteriori 6.500;
[...]
- che i face shields in oggetto sarebbero stati oggetto di celere certificazione di conformità e piena commerciabilità qualora la avesse corredato la richiesta indirizzata Parte_1 all'Inail con la certificazione trasmessa dalla in data 15.05.2021; Controparte_1
- che l'opposta aveva adempiuto le obbligazioni a suo carico, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale posta da controparte.
Tanto premesso, la convenuta concludeva, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva come in epigrafe riportato.
4. Con ordinanza del 16.8.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via meramente documentale e, all'esito, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Con il primo motivo di opposizione la contesta la pretesa creditoria Parte_1 dell' , eccependo la difformità della merce consegnata da quella Controparte_1
effettivamente pattuita tra le parti.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
s.u. n. 13533 del 30.10.2001).
E', quindi, onere dell'ingiungente dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito vantato. Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, per constante giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce (cfr. Cass. n. 9593 del 20.5.2004).
D'altra parte, la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso, libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo di consegna a norma dell'art. 1510 comma II c.c. (cfr. Cass. n. 1300 del 7.2.1998) ed è la parte acquirente che deve contestare la mancata consegna, il difetto di idoneità o quantità della merce.
Venendo al caso di specie, la presente opposizione è infondata.
Invero, la società ha posto a fondamento della propria pretesa Controparte_1
creditoria le fatture SO-18092675, SO-18092689, SO-18092700, SO-18092714, SO-18092716,
SO-18092727, SO-18092729, SO-18092735, SO-18092747, SO-18092752, SO-18092753,
SO-18092754, SO-18092755, SO-18092767, SO-18092768, SO-18092785, SO-18092790,
SO-18092897, SO-18092791, SO-18092899, SO-18092811, SO-18092787, SO-18092819,
SO-18092839, SO-18092846, SO-18092866, SO-18093011W unitamente ai relativi documenti di trasporto.
Si rileva al riguardo che, in ragione della condizione di acquisto c.d. “ex works warehouse” pattuita tra le parti, desumibile dal tenore delle fatture in oggetto, nonché dall'invio da parte dell'odierna opponente di un proprio vettore per il ritiro della merce, la consegna è regolarmente avvenuta mediante messa a disposizione dei bancali presso lo stabilimento della
[...]
Nelle obbligazioni di consegna di cosa mobile c.d. “ex works” il soggetto Controparte_1
venditore si libera quando rimette le res allo spedizioniere, nel rispetto delle obbligazioni assunte. Se ne ricava, quindi, che va esclusa la responsabilità del venditore per ogni vizio o difformità che, pur intervenuto dopo il trasferimento del rischio all'acquirente (che coincide con la consegna allo spedizioniere) non sia imputabile alla violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi. Parte opponente, dal canto suo, ha rilevato come la mera indicazione della clausola c.d. “ex works” (anche detta c.d. “franco fabbrica”) nelle fatture contestate, quale atto di formazione unilaterale, non bastasse di per sé a provare la sussistenza di un accordo generale che regolasse i rapporti tra le parti.
L'elemento indicato da parte opposta risulta, invece, sufficiente al fine di ricostruire una volontà contrattuale, dato il carattere di costanza nel tempo, considerato che la società opponente, nei rapporti commerciali intrattenuti con la società opposta anteriormente alle forniture qui discusse, ha ripetutamente accettato tale condizione senza mai nulla eccepire al riguardo, come risultante dalla corrispondenza in atti.
Occorre, altresì, evidenziare che costituisce circostanza pacifica che la società opponente abbia corrisposto la somma di USD 649.907,10, a fronte di dovuti USD 715.480,25, così residuando il credito di USD 65.573,15 oggetto di azione monitoria.
Ciò posto, comprovata la sussistenza di un accordo relativo alla vendita dei prodotti sopra descritti nonché la loro consegna all'acquirente, è controversa tra le parti la conformità della merce effettivamente consegnata a quella asseritamente concordata, consistente, a dire della società opponente, in mascherine della tipologia KN95-FFP2-N95-FFP3, come tali necessariamente conformi alle normative vigenti nello spazio commerciale dell'Unione
Europea con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e dotate di marchio CE.
Orbene, le contestazioni della sulla mancanza, nei beni controversi, delle Parte_1
qualità convenute ed in particolare dei contrassegni di idoneità alla loro immissione sul mercato dell'Unione Europea non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, atteso il difetto di prova scritta che le parti avessero effettivamente convenuto che i beni oggetto di vendita fossero muniti delle suddette qualità, anche tenuto conto della circostanza che si trattava in parte di riordini di prodotti già acquistati sui quali non vi era stata alcuna precedente contestazione.
Al riguardo si rileva che, per stessa ammissione di parte opponente, “la Controparte_1
, del resto, aveva sempre inviato merce conforme a quanto esplicitamente richiesto
[...]
dunque non vi era motivo per dubitare che anche in quel caso la merce in consegna sarebbe stata regolarmente sdoganata”.
Quanto alle mascherine, le forniture oggetto di contestazione afferiscono alle seguenti fatture:
1) SO-18092787 del 31.3.2020 dell'importo di USD 22.584,75 (n. 800 Protection Mask RU with Valve;
n. 240 Honeywell FPP3; n. 10 3M 8210V; n. 520 SAS Safety N95; n. 300 Vonder
PPF2; n. 534 3M 9820+ BR;
n. 27 3M 9822; n. 7 3M 9162E; n. 10 Delta Plus PFF2 with Valve;
n. 47 Delta Plus PFF2 Mask;
n. 12 FFP2 Mask;
n. 90 FFP2 Mask with Valve;
n. 560 3M 8210; n. 100 SAS Safety N95; n. 100 3M 8810; n. 300 Climax Mascarilla 1730 FFP3 Mask;
n. 1.000
SG N95 9020V Mask);
2) SO-18092819 del 8.4.2020 dell'importo di USD 16.136,25 (n. 675 3M VFlex;
n. 370 3M
C112; n. 500 Climax Mascarilla 1730 FFP3 Mask;
n. 1.740 3M 8210);
3) SO-18092839 del 16.4.2020 dell'importo di USD 5.345,00 (n. 140 3M 8805 N95; n. 20 3M
9105J; n. 840 3M 9010V; n. 40 SG N95 9020V Mask;
n. 1603M 8210);
4) SO-18092846 del 20.4.2020 dell'importo di USD 5.560,00 (n. 100 SG N95 9020V Mask;
n.
860 3M 9010V; n. 130 3M 8210; n. 160 3M 8210V);
5) SO-18092866 del 24.4.2020 dell'importo di USD 49.242,50 (n. 11.225 Honeywell FPP2
Valve; n. 640 3M 9010V; n. 80 3M 8210V).
I suindicati modelli di mascherine sono stati ripetutamente acquistati dalla Parte_1
sia in data anteriore che successiva rispetto alle date delle suindicate fatture, senza che venisse dedotto alcunché in ordine alla pretesa necessità di approvvigionarsi di mascherine commerciabili quali dispositivi di protezione individuale all'interno del mercato dell'Unione
Europea, come peraltro desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince che era stato chiarito in modo espresso dall'opposta che “le maschere N95 (6400 pezzi) non sono per il mercato europeo” (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione, in cui personale riconducibile all'opposta ha ricordato tale circostanza all'opponente con mail del 6.3.2020) nonché parte opponente chiariva “se pensi che solo qualche settimana fa le stesse (o modelli similari a quelle che oggi sono ferme) sono passate senza troppi problemi… è l'Italia, possiamo farci poco. Sicuramente, arrivati a questo punto, credo che l'obiettivo per entrambi sia quello di limitare i danni, non credi? (cfr. all. 15 della comparsa di costituzione, in cui personale riconducibile all'opponente ha fatto presente tale circostanza all'opposta con mail del
27.5.2020).
Risulta dallo scambio di comunicazioni tra le parti la piena consapevolezza da parte della che le mascherine potevano non avere il marchio CE: nei messaggi WA (non Parte_1
contestati) emerge che l'opponente specificava solo che “se non hanno CE dobbiamo fare un'autocertificazione in dogana” (doc.12 e 14 parte opposta), era a conoscenza che alcune mascherina acquistate erano senza marchio CE e cercava il modo di procedere allo sdoganamento o di procedere alla distruzione (cfr le email doc. 13, 15, 17 parte opposta) e ha anche in sede di missiva alla trasmissione Report chiarito che “ in data 16 marzo Parte_1
precisava, a mezzo mail, che il prodotto che sarebbe stato fornito al Dipartimento della
Protezione Civile non era classificabile, in base alla normativa vigente, come un dispositivo medico, né tanto meno che presentava marcatura CE;
- successivamente all'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, il prodotto è stato, nei fatti, importato e sdoganato come dispositivo meramente “filtrante”, non idoneo per uso sanitario (come peraltro indicato sulle confezioni)”
(doc.16 parte opposta).
Come peraltro desumibile dalla lettura Guida per gli Operatori per lo sdoganamento delle mascherine (cfr. all. 23 alle memorie ex art. 183 comma II n. 2 c.p.c.), alla tipologia di prodotto
(FFP2 e FFP3) non consegue necessariamente ed automaticamente la presenza del marchio CE
(“se marchio CE non è presente o non è valido occorre inviare apposita autocertificazione all'INAIL come da art. 15, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest'ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo
“sdoganato condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni (CuraItalia - Inail istruzioni operative validazione dpi) se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a
“mascherina generica” e, se non può essere rietichettato come generico (perché, ad esempio, il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto. Per questo tipo di dispositivo è utilizzabile la procedura di svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario”).
Ne consegue l'infondatezza della presente opposizione, quantomeno con riferimento alla fornitura di mascherine, risultanti conformi a quanto ordinato.
Quanto ai c.d. “face shields” valgono le medesime considerazioni sopra esposte già svolte con riferimento alle mascherine, evidenziandosi che, come da documento all. n. 19 alla comparsa di risposta, il personale riconducibile all'opponente ha rappresentato all'opposta, con email del
27.5.2020, che “con la presente siamo a ordinare n.
6.500 visiere protettive come da ultima fornitura. Restiamo in attesa della conferma ordine e del tracking della spedizione”.
Manca la prova scritta da cui dedurre che le parti avessero convenuto che i beni oggetto di vendita fossero muniti delle qualità necessarie per poter essere regolarmente immesse in commercio nel mercato dell'Unione Europea e va considerata la circostanza secondo cui, anche con riferimento a questa tipologia di prodotto si è trattato di un mero riordine di prodotti già acquistati sui quali non vi era stata alcuna precedente contestazione e la società opposta ha fornito la documentazione in suo possesso in ordine ai test effettuati sul prodotto (doc. 20 parte opposta).
L'opposizione proposta dalla è, pertanto, infondata e ne consegue la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 7149/2021 del 14.4.2021 con N.R.G. 15714/2021.
All'infondatezza dell'opposizione consegue, altresì, il rigetto delle domande riconvenzionali poste dall'opponente, non potendosi ravvisare gli estremi della risoluzione da inadempimento dei contratti sottesi alle fatture SO-18092897, SO-18092899, SO-18092819, SO-18092846,
SO-18092787, SO-18092839 e SO 18092866 e conseguente risarcimento del danno derivante dal lamentato inadempimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore di causa, tra minimo e medio. Le spese vanno distratte in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. richiesto da parte opposta, tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 38906/2021 tra le società e Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7149/2021, N.R.G. 15714/2021, emesso il
14.4.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma;
2) CONDANNA la alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1 controparte, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Laura Marrucci dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma in data 9.1.2025.
Il Giudice
Enrica Ciocca