Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2679 /2021 RG
Alla udienza del 27.06.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n. 2679 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2021
TRA
La Sig.ra , C.F. , (avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Campione)
1
CONTRO
il , in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
(C.F. ), , (già P.IVA_1 Controparte_3
) in Controparte_4
persona del legale rappresentate pro tempore (C.F. ) Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Palermo
CONVENUTO
E la HDI Italia S.p.A. (già (P. IVA , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del suo legale rapp.te pro-tempore, avv. Gianfranco Aricò
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento delle domande attoree, ritenute fondate e provate, condanna parte convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'istante quantificati nella complessiva somma pari a 5.250,00, cosi come quantificate dal ctu nominato,
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento della domanda di manleva spiegata da parte convenuta, in forza della polizza contrattuale stipulata, condanna la compagnia assicurativa, terza chiamata in causa, a tenere indenne e manlevare la propria assicurata, nei limiti dei massimali contrattuali, da tutte le somme sborsate in forza della presente sentenza.
2 Pone le spese legali spettanti a parte attrice, a carico di parte convenuta soccombente, e le quantifica nella complessiva somma di 2.500,00 euro, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, le spese della ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appalesa meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto accertato dalla consulente medico legale nominato.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è giudizio, necessita premettere che la giurisprudenza di Legittimità è oramai consolidata nel ritenere che:
Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e
la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale
dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno,
per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue
espressioni (Cass. n. 3680/2011).
La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari,
anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. n.
1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di
cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione
(Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile antistante l'edificio scolastico nella
disponibilità della scuola ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli
3 utenti e in particolare degli alunni (Cass. n. 22752/2013). Ne deriva che, in caso
di danni da lesioni conseguenti a sinistri avvenuti nei locali (e nelle pertinenze
scolastiche), è il danneggiato a dover provare che il danno si è verificato nel
corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'istituto incombe l'onere di
dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non
imputabile, nonché di avere adottato in relazione alle condizioni della cosa e alla
sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno e che, ciononostante, il
danno si sia comunque verificato per una causa non prevedibile né superabile
con la diligenza normale adeguata alle circostanze concrete (Cass. n.
4632/1997; n. 24997/2008).
Ed ancora : «il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e
di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello
indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa,
modificandone i fatti costitutivi o basandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio» (ex multis, Cass. 3 agosto 2012, n. 13945). Principio che si
coniuga con quello secondo cui «l'interpretazione della domanda rientra nella
valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove
motivata in modo sufficiente e non contraddittorio» (ex multis, Cass. 24 luglio
2012, n. 12944).
Ciò posto parte attrice ha invocato una responsabilità in capo al ed CP_1
all convenuti, per i danni subiti dalla sig.ra , Controparte_6 Parte_1
all'epoca minorenne, all'interno dell'Istituto scolastico. In particolare, ha rappresentato che in data 05.02.2018, all'interno dei locali del Controparte_4
sito in alla Via Pietro Randazzo n. 22, durante le ore scolastiche, intorno CP_4
4 alle ore 12.50 circa, nello specifico al termine dell'attività di musica, l'alunna,
presumibilmente a causa dello sgambetto da parte di un compagno di classe,
subiva una rovinosa caduta che la portava ad impattare violentemente con il viso sul pavimento ed a scheggiarsi l'incisivo.
Tale sinistro avveniva all'interno dei locali scolastici, durante le ore di lezione,
nonché alla presenza del personale scolastico in servizio, il quale interveniva per soccorrere l'alunna ed accompagnarla in bagno e contattava la famiglia per riferire su quanto occorso, poiché l'alunna appariva visibilmente scossa.
Pertanto, l'istante ha invocato nei confronti del convenuto sia una CP_1
responsabilità extra contrattuale che contrattuale.
Ed a tal uopo ha richiamato la responsabilità contrattuale delle parti convenute,
in considerazione del fatto che l'evento sinistroso che ha procurato le lesioni all'
alunna è accaduto durante l' orario scolastico.
Occorre a questo punto premettere che : I Giudici di Legittimità sono concordi nel
ritenere che: “La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno
minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del
personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori
dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni
mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti
(bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella
scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei
locali scolastici.(Cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 14701 del 19/07/2016).
Alla luce del complessivo quadro probatorio assunto, la domanda attorea va ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art 1218 cc., peraltro,
5 parte attrice ha pienamente assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare il presupposto soggettivo del fatto illecito, a tal uopo, la giurisprudenza attualmente dominante è conforme nel ritenere che l'amministrazione scolastica
è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è
verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
In particolare, il teste indicato da parte attrice, , soggetto ritenuto Testimone_1
attendibile, presente al momento del fatto storico, in quanto insegnate di musica all'epoca dei fatti ha confermato la dinamica dell'occorso cosi come rappresentata dall'istante, confermando gli articolati di prova lettile, ed inoltre ha precisato che “premetto che quell'anno2017/18, io insegnavo musica presso la
classe frequentata dalla minore ,…..preciso che eravamo rientrati Parte_1
in classe dopo essere stati al laboratorio di musica;
Premetto che gli alunni erano
gia in classe, e quattro bambini giocavano fra loro, tirandosi una pallina di carta;
ad un certo punto ho visto che e si sono scontrati , ma Parte_1 Pt_2
non ricordo bene come, e la bambina aveva sbattuto l'incisivo , ma non ricordo
che perdesse sangue…. Preciso che gli alunni, ritornati dal laboratorio stavano
sedendosi a poco a poco, e non ricordo che l'alunna si sia allontana da sola
6 dalla classe , mentre eravamo al laboratorio, e poi sia andata in classe con dei
compagni.
Ciò posto, è di tutta evidenza come non soltanto sia stata smentita dalla stessa insegnante una qualsivoglia responsabilità della alunna che , a dire di parte convenuta, avrebbe lasciato l'aula di musica con altri compagni da sola ed in assenza dell'insegnante.
Ma ancor di più è emersa la responsabilità di parte convenuta che ha omesso di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio che di terzi, considerato che l'insegnante pur consapevole che dei ragazzini , già dal laboratorio di musica, giocavano tra loro con una pallina, ben avrebbe dovuto intervenire, e mantenere l'ordine all'interno della classe.
E' di tutta evidenza come sia venuto meno non soltanto l'obbligo di adottare tutte le precauzioni del caso, nonché l'obbligo di fornire le relative indicazioni e di impartire le conseguenti prescrizioni da adempiere per tutto il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà.
Passando alla determinazione del quantum debeatur, spettante all' istante occorre evidenziare come il CTU nominato dott. ha concluso che l'attrice Per_1
ha riportato la frattura della corona del dente incisivo, dal quale ne è scaturita una una ITP al 50% di giorni 6 e l'insorgenza di postumi invalidanti nella misura del 01%, la cui valutazione corrisponde alla somma pari a 2.000,00. Le lesioni
7 comportano inoltre la necessità di procedere ad un rifacimento protesico con un costo complessivamente quantificato dallo stesso CTU in €. 3.250,00.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU può essere liquidata all'istante la somma complessiva pari a 5.250,00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di
I.T.P. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché dell'incremento per sofferenza soggettiva del 25%, inclusa automaticamente nelle tabelle di Milano,
oltre interessi legali, da calcolarsi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche, nonche le spese valutate per il danno dentario.
Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, ritenute fondate e provate, si condanna parte convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'istante quantificati nella complessiva somma pari a 5.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pone le spese legali spettanti a parte attrice, a carico di parte convenuta soccombente, e le quantifica nella complessiva somma di 2.500,00 euro, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, le spese della ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
In accoglimento della domanda di manleva spiegata da parte convenuta, in forza della polizza contrattuale stipulata con la Compagnia assicurativa chiamata in causa, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne e manlevare la propria assicurata, nei limiti dei massimali contrattuali, da tutte le somme sborsate in forza della presente sentenza, comprese quelle legali.
Così deciso.
8 Pa, lì 27.06.2025 dott.ssa Valentina Cimino
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