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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7099/2022 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefania Saviori) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Luisa Manella) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile ad Artogne in data 8 gennaio 2005 (atto n. 1 parte I), sono genitori di nata l'[...] e si _1 sono separate consensualmente nel 2019, concordando l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa
1 coniugale alla madre e l'obbligazione del padre di versare un assegno di euro
400,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il ricorrente ha chiesto la pronunzia del divorzio, l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento presso di sé, con conseguente fissazione, a carico della madre, di un assegno per il mantenimento della minore quantificato in euro 400,00 mensili, a partire dal 1° marzo 2023.
La resistente si è opposta al mutamento di residenza della figlia, giudicato, tra l'altro, incompatibile con le lunghe trasferte lavorative all'estero del padre e, sul versante economico, ha chiesto una quantificazione dell'assegno per la minore in euro 450,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale datata 6 dicembre 2022 sono state confermate, in via provvisoria, le condizioni di separazione.
Il ricorrente ha insistito affinché il giudice istruttore modificasse i provvedimenti temporanei ed urgenti, perché non aderenti allo stato di fatto, connotato da una maggior ampiezza dei tempi di permanenza della minore presso il padre. L'ascolto di tuttavia, non ha corroborato le allegazioni _1 paterne, sicché l'istanza di revisione dell'ordinanza presidenziale è stata respinta (cfr. ordinanza depositata in data 21 luglio 2023).
In seguito, è stata emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (n. 2429/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023).
Le istanze istruttorie sono state respinte con ordinanza del 17 maggio
2024.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. In tale contesto, il ricorrente ha rinunziato alla domanda di collocamento della figlia presso di sé e ha offerto un assegno per il mantenimento della stessa di euro 300,00 mensili. La resistente, di contro, ha quantificato in euro 400,00 mensili (anziché euro 450,00 mensili indicati nella memoria difensiva in sede presidenziale) l'importo di tale assegno.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – Lo scioglimento del matrimonio è già stato dichiarato con sentenza non definitiva n. 2429/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023, alla quale si rinvia.
§ 4. – Lo spettro delle questioni controverse si è fortemente ridotto.
2 Ad oggi, non sono in contestazione l'affidamento condiviso della figlia, la permanenza della sua residenza abituale presso la madre1 e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, di proprietà della madre del ricorrente.
Nessuno dei coniugi ha proposto domanda di assegno divorzile. Infine, quanto alle frequentazioni padre-figlia, appare superfluo dettare un qualsivoglia calendario, vista l'età della ragazza, ormai prossima a diventare maggiorenne.
Vi è un solo tema che resta dibattuto ed è quello della quantificazione dell'assegno periodico per di cui il ricorrente – che inizialmente ne aveva _1 domandata la revoca quale conseguenza dell'istanza di inversione del collocamento – vorrebbe una riduzione ad euro 300,00 mensili.
Per decidere in ordine alla questione, la base di partenza imprescindibile
è costituita dalle condizioni di separazione, che, a maggior ragione perché concordate, senz'altro rappresentavano un punto di equilibrio delle varie pretese in gioco. Al tempo, l'assegno fu quantificato in euro 400,00 mensili e, ad esso, era associato l'obbligo del padre di sostenere tutte le spese relative alla casa coniugale, ivi comprese quelle di natura ordinaria, che normalmente gravano sul coniuge assegnatario (utenze, luce, acqua, gas e rifiuti). Quest'ultimo obbligo
è qualificabile come una componente atipica del mantenimento a favore della figlia, sicché può essere rimesso in discussione in sede divorzile (cfr. Cass. civ.,
9616/2023).
Ebbene, è ragionevole disporre una riduzione del carico economico gravante sul ricorrente, poiché, oggi, anche la resistente è in grado di concorrere al mantenimento della figlia, con redditi propri. Invero, se, al momento della separazione, la sig.ra era disoccupata, è ora – meritoriamente – CP_1 provvista di attività lavorativa a tempo indeterminato, dalla quale, nel 2024, ha ritratto un reddito di complessivi euro 18.665,00. Questa sopravvenuta capacità economica della madre rende ragionevole che sia ella stessa a sostenere i costi relativi alla gestione e al godimento ordinario della casa coniugale. Va, quindi, superata la clausola della separazione che onerava di tutti quegli esborsi il sig. 1 Questo profilo è coerente con le risultanze dell'ascolto, di seguito trascritte: «Mi chiamo e _1 ho 15 anni. Frequento la scuola alberghiera a Darfo. Vado d'accordo con entrambi i genitori, ma ho un rapporto più stretto con mia madre, con la quale passo più tempo. Vedo mio padre quando non è a lavoro (è quasi sempre via per lavoro fuori dell'Italia o comunque lontano da casa). Quando mio padre è a casa mi fermo a dormire da lui. Le case dei miei genitori sono molto vicine. Vedo i miei nonni ogni giorno. Faccio un salto da loro per salutarli in modo da vederli tutti i giorni. Mia NO ha avuto un tumore alla gamba e fa fatica a muoversi. Anche mio NO ha problemi a un ginocchio. Sono molto autonoma con i compiti, quindi non ho particolare bisogno di aiuto. Non sono i miei nonni ad aiutarmi. Molto raramente viene una persona per aiutarmi nella matematica, a casa di mia mamma. Ormai me la cavo da sola. Sto bene nella situazione attuale. Mi sta bene la libertà di potermi recare da mio padre quando è presente a casa, senza particolari costrizioni». 3 Aggiungere, a questa riduzione di spesa, anche una contrazione CP_2 dell'assegno periodico di mantenimento appare fuori luogo, almeno per due ragioni: la prima è che, dal tempo della separazione, le esigenze di sono _1 fisiologicamente aumentate (non occorre una prova specifica di ciò, potendosi far ricorso al fatto notorio); la seconda è che l'importo di euro 400,00 mensili è agevolmente sostenibile dal ricorrente, il quale, nel 2024, ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro
2.149,82, del tutto compatibile con il pagamento dell'assegno richiesto dalla resistente.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori e disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
L'assegno unico universale sarà anch'esso ripartito a metà fra i genitori, in piena coerenza col dato normativo, che così stabilisce nei casi di affidamento condiviso. Non viene adottata una specifica statuizione in dispositivo, perché si tratta di un effetto operante ex lege, senza necessità della mediazione di una pronunzia del giudice (che diviene, invece, essenziale ove l'organo giudicante intenda dettare un regime di percezione dell'assegno diverso da quello legale).
La domanda attorea di restituzione, pro quota, dei ratei di assegno unico universale dal 1° marzo 2022 è inammissibile in questa sede.
§ 5. – L'esito della lite è ampiamente concordato. Ne deriva che le spese processuali saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia ad entrambi i genitori;
_1
2. dispone che la minore conservi la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia prendendo direttamente accordi con la stessa;
4. assegna la casa coniugale alla madre, con ripartizione degli oneri connessi secondo l'ordinario regime di diritto comune;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 400,00, rivalutabile annualmente 2 Sul punto, peraltro, si registra l'adesione della resistente. 4 secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6. dichiara inammissibile la domanda restitutoria concernente l'assegno unico universale, proposta dal ricorrente;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7099/2022 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefania Saviori) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Luisa Manella) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile ad Artogne in data 8 gennaio 2005 (atto n. 1 parte I), sono genitori di nata l'[...] e si _1 sono separate consensualmente nel 2019, concordando l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa
1 coniugale alla madre e l'obbligazione del padre di versare un assegno di euro
400,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il ricorrente ha chiesto la pronunzia del divorzio, l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento presso di sé, con conseguente fissazione, a carico della madre, di un assegno per il mantenimento della minore quantificato in euro 400,00 mensili, a partire dal 1° marzo 2023.
La resistente si è opposta al mutamento di residenza della figlia, giudicato, tra l'altro, incompatibile con le lunghe trasferte lavorative all'estero del padre e, sul versante economico, ha chiesto una quantificazione dell'assegno per la minore in euro 450,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale datata 6 dicembre 2022 sono state confermate, in via provvisoria, le condizioni di separazione.
Il ricorrente ha insistito affinché il giudice istruttore modificasse i provvedimenti temporanei ed urgenti, perché non aderenti allo stato di fatto, connotato da una maggior ampiezza dei tempi di permanenza della minore presso il padre. L'ascolto di tuttavia, non ha corroborato le allegazioni _1 paterne, sicché l'istanza di revisione dell'ordinanza presidenziale è stata respinta (cfr. ordinanza depositata in data 21 luglio 2023).
In seguito, è stata emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (n. 2429/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023).
Le istanze istruttorie sono state respinte con ordinanza del 17 maggio
2024.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. In tale contesto, il ricorrente ha rinunziato alla domanda di collocamento della figlia presso di sé e ha offerto un assegno per il mantenimento della stessa di euro 300,00 mensili. La resistente, di contro, ha quantificato in euro 400,00 mensili (anziché euro 450,00 mensili indicati nella memoria difensiva in sede presidenziale) l'importo di tale assegno.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – Lo scioglimento del matrimonio è già stato dichiarato con sentenza non definitiva n. 2429/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023, alla quale si rinvia.
§ 4. – Lo spettro delle questioni controverse si è fortemente ridotto.
2 Ad oggi, non sono in contestazione l'affidamento condiviso della figlia, la permanenza della sua residenza abituale presso la madre1 e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, di proprietà della madre del ricorrente.
Nessuno dei coniugi ha proposto domanda di assegno divorzile. Infine, quanto alle frequentazioni padre-figlia, appare superfluo dettare un qualsivoglia calendario, vista l'età della ragazza, ormai prossima a diventare maggiorenne.
Vi è un solo tema che resta dibattuto ed è quello della quantificazione dell'assegno periodico per di cui il ricorrente – che inizialmente ne aveva _1 domandata la revoca quale conseguenza dell'istanza di inversione del collocamento – vorrebbe una riduzione ad euro 300,00 mensili.
Per decidere in ordine alla questione, la base di partenza imprescindibile
è costituita dalle condizioni di separazione, che, a maggior ragione perché concordate, senz'altro rappresentavano un punto di equilibrio delle varie pretese in gioco. Al tempo, l'assegno fu quantificato in euro 400,00 mensili e, ad esso, era associato l'obbligo del padre di sostenere tutte le spese relative alla casa coniugale, ivi comprese quelle di natura ordinaria, che normalmente gravano sul coniuge assegnatario (utenze, luce, acqua, gas e rifiuti). Quest'ultimo obbligo
è qualificabile come una componente atipica del mantenimento a favore della figlia, sicché può essere rimesso in discussione in sede divorzile (cfr. Cass. civ.,
9616/2023).
Ebbene, è ragionevole disporre una riduzione del carico economico gravante sul ricorrente, poiché, oggi, anche la resistente è in grado di concorrere al mantenimento della figlia, con redditi propri. Invero, se, al momento della separazione, la sig.ra era disoccupata, è ora – meritoriamente – CP_1 provvista di attività lavorativa a tempo indeterminato, dalla quale, nel 2024, ha ritratto un reddito di complessivi euro 18.665,00. Questa sopravvenuta capacità economica della madre rende ragionevole che sia ella stessa a sostenere i costi relativi alla gestione e al godimento ordinario della casa coniugale. Va, quindi, superata la clausola della separazione che onerava di tutti quegli esborsi il sig. 1 Questo profilo è coerente con le risultanze dell'ascolto, di seguito trascritte: «Mi chiamo e _1 ho 15 anni. Frequento la scuola alberghiera a Darfo. Vado d'accordo con entrambi i genitori, ma ho un rapporto più stretto con mia madre, con la quale passo più tempo. Vedo mio padre quando non è a lavoro (è quasi sempre via per lavoro fuori dell'Italia o comunque lontano da casa). Quando mio padre è a casa mi fermo a dormire da lui. Le case dei miei genitori sono molto vicine. Vedo i miei nonni ogni giorno. Faccio un salto da loro per salutarli in modo da vederli tutti i giorni. Mia NO ha avuto un tumore alla gamba e fa fatica a muoversi. Anche mio NO ha problemi a un ginocchio. Sono molto autonoma con i compiti, quindi non ho particolare bisogno di aiuto. Non sono i miei nonni ad aiutarmi. Molto raramente viene una persona per aiutarmi nella matematica, a casa di mia mamma. Ormai me la cavo da sola. Sto bene nella situazione attuale. Mi sta bene la libertà di potermi recare da mio padre quando è presente a casa, senza particolari costrizioni». 3 Aggiungere, a questa riduzione di spesa, anche una contrazione CP_2 dell'assegno periodico di mantenimento appare fuori luogo, almeno per due ragioni: la prima è che, dal tempo della separazione, le esigenze di sono _1 fisiologicamente aumentate (non occorre una prova specifica di ciò, potendosi far ricorso al fatto notorio); la seconda è che l'importo di euro 400,00 mensili è agevolmente sostenibile dal ricorrente, il quale, nel 2024, ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro
2.149,82, del tutto compatibile con il pagamento dell'assegno richiesto dalla resistente.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori e disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
L'assegno unico universale sarà anch'esso ripartito a metà fra i genitori, in piena coerenza col dato normativo, che così stabilisce nei casi di affidamento condiviso. Non viene adottata una specifica statuizione in dispositivo, perché si tratta di un effetto operante ex lege, senza necessità della mediazione di una pronunzia del giudice (che diviene, invece, essenziale ove l'organo giudicante intenda dettare un regime di percezione dell'assegno diverso da quello legale).
La domanda attorea di restituzione, pro quota, dei ratei di assegno unico universale dal 1° marzo 2022 è inammissibile in questa sede.
§ 5. – L'esito della lite è ampiamente concordato. Ne deriva che le spese processuali saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia ad entrambi i genitori;
_1
2. dispone che la minore conservi la residenza abituale presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia prendendo direttamente accordi con la stessa;
4. assegna la casa coniugale alla madre, con ripartizione degli oneri connessi secondo l'ordinario regime di diritto comune;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 400,00, rivalutabile annualmente 2 Sul punto, peraltro, si registra l'adesione della resistente. 4 secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6. dichiara inammissibile la domanda restitutoria concernente l'assegno unico universale, proposta dal ricorrente;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
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