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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2574/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8242/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 8013 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR TERZI n. 2O250002166531108840707 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1053/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di MU PA e della Regione Campania avverso Atto di pignoramento presso terzi n. 20250002166531108840707 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
deduce la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità del tributo.
Si costituisce MU PA chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso per essere competente per l'atto impugnato il tribunale ordinario
La ricorrente ha presentato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Vi è giurisdizione di questa Corte di giustizia essendo in questione gli atti impositivi presupposti e non il pignoramento in quanto tale che, invero, costituisce solo la ragione della conoscenza di un atto che si assume mai notificato. Nel merito, non risulta dimostrato esservi un avviso di accertamento notificato o un qualsiasi altro atto interruttivo, per cui il credito tributario è ampiamente prescritto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8242/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 8013 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR TERZI n. 2O250002166531108840707 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1053/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di MU PA e della Regione Campania avverso Atto di pignoramento presso terzi n. 20250002166531108840707 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
deduce la prescrizione in assenza di atti interruttivi tempestivi rispetto all'annualità del tributo.
Si costituisce MU PA chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso per essere competente per l'atto impugnato il tribunale ordinario
La ricorrente ha presentato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Vi è giurisdizione di questa Corte di giustizia essendo in questione gli atti impositivi presupposti e non il pignoramento in quanto tale che, invero, costituisce solo la ragione della conoscenza di un atto che si assume mai notificato. Nel merito, non risulta dimostrato esservi un avviso di accertamento notificato o un qualsiasi altro atto interruttivo, per cui il credito tributario è ampiamente prescritto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali liquidate in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.