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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Rd (REPUBBLICA DOMINICANA) l'1/02/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena BORGA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) nel Comune di Vicenza in data 02.08.2014, trascritto nei C.F._2 registri del medesimo Comune -Atto di matrimonio n. 82 anno 2014 parte I, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Spese e competenze di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data
02/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 279/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 279/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello
2 scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Vicenza il 2/08/2014 alle condizioni in epigrafe riportate
[...] CP_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 82, parte I, anno 2014;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Rd (REPUBBLICA DOMINICANA) l'1/02/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena BORGA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) nel Comune di Vicenza in data 02.08.2014, trascritto nei C.F._2 registri del medesimo Comune -Atto di matrimonio n. 82 anno 2014 parte I, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Spese e competenze di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data
02/08/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 279/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 279/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello
2 scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Vicenza il 2/08/2014 alle condizioni in epigrafe riportate
[...] CP_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 82, parte I, anno 2014;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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