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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4171/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni, concordando:
“- di affidare i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
- che i figli minori vengano collocati prevalentemente presso la madre. Nel periodo estivo i minori staranno con ciascun genitore cinque settimane, anche non consecutive, da concordare entro fine aprile. Ad agosto ciascun genitore potrà fare le prime due o ultime due settimane. In caso di disaccordo, negli anni pari sceglierà per prima la madre ed in quelli dispari il padre;
- il padre starà con i minori a week end alterni dal venerdì alla domenica sera e una sera a settimana nella settimana in cui non ha il week end, indicativamente il giovedì, salvi diversi accordi. Il padre recupererà i figli il venerdì e chiede che sia la madre a recuperarli la domenica. Dopo discussione, si concorda che la madre un mese li recupererà una domenica sera e il mese successivo entrambe le domeniche. In ogni caso, andrà con il passante ferroviario non prima delle 18.00 a Milano;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
Il padre trascorrerà con i minori il ponte del 2 giugno e gli altri ponti verranno accorpati al week end;
- le spese straordinarie e le spese della mensa saranno ripartite al 50% ed il padre verserà alla madre entro il 5 del mese € 400 per figlio, oltre rivalutazione annuale;
- spese di lite compensate.
Le parti chiedono che il Collegio decida su dove devono essere recuperati i minori, se a casa del padre
o a Dateo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale delle parti nascevano il 30.3.2015 e il 7.3.2018. Per_1 Per_2
Il 14.11.2024 la ricorrente depositava ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il resistente si costituiva aderendo alle domande di affido condiviso e collocamento prevalente dei minori presso la madre e formulando autonome richieste relativamente alla frequentazione dei minori ed all'aspetto economico.
All'udienza del 18.2.2025 le parti raggiungevano gli accordi sopra trascritti che devono essere recepiti,
pagina 2 di 3 in quanto conformi all'interesse della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Si precisa che le spese straordinarie sono regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Unico aspetto controverso rimaneva quello delle modalità con le quali la madre avrebbe recuperato i figli nei week end di competenza del padre. In particolare, le parti concordavano che un mese la madre sarebbe andata a Milano a recuperare i figli una volta, quello successivo due volte. La madre, però, domandava che il padre portasse i figli fino alla stazione del passante, mentre il padre chiedeva che la madre si recasse fino alla propria abitazione per recuperali.
Ritiene il Collegio che la madre debba andare presso la casa paterna solo il mese in cui deve recuperare i figli una sola volta, mentre l'altro mese sarà il padre a doverli portare presso la stazione del passante.
Da un lato, anche la madre deve farsi carico di garantire una frequentazione padre/figli, dall'altro si osserva che la madre in maniera assolutamente prevalente si occupa dell'accudimento dei minori, non è pertanto pensabile che gli spostamenti necessari affinchè i minori possano vedere il padre siano suddivisi in egual misura fra le parti. La madre, infatti, sebbene con l'aiuto dei nonni, gestisce la quotidianità dei minori e tutti i loro spostamenti infrasettimanali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4171/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni, concordando:
“- di affidare i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
- che i figli minori vengano collocati prevalentemente presso la madre. Nel periodo estivo i minori staranno con ciascun genitore cinque settimane, anche non consecutive, da concordare entro fine aprile. Ad agosto ciascun genitore potrà fare le prime due o ultime due settimane. In caso di disaccordo, negli anni pari sceglierà per prima la madre ed in quelli dispari il padre;
- il padre starà con i minori a week end alterni dal venerdì alla domenica sera e una sera a settimana nella settimana in cui non ha il week end, indicativamente il giovedì, salvi diversi accordi. Il padre recupererà i figli il venerdì e chiede che sia la madre a recuperarli la domenica. Dopo discussione, si concorda che la madre un mese li recupererà una domenica sera e il mese successivo entrambe le domeniche. In ogni caso, andrà con il passante ferroviario non prima delle 18.00 a Milano;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
Il padre trascorrerà con i minori il ponte del 2 giugno e gli altri ponti verranno accorpati al week end;
- le spese straordinarie e le spese della mensa saranno ripartite al 50% ed il padre verserà alla madre entro il 5 del mese € 400 per figlio, oltre rivalutazione annuale;
- spese di lite compensate.
Le parti chiedono che il Collegio decida su dove devono essere recuperati i minori, se a casa del padre
o a Dateo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale delle parti nascevano il 30.3.2015 e il 7.3.2018. Per_1 Per_2
Il 14.11.2024 la ricorrente depositava ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il resistente si costituiva aderendo alle domande di affido condiviso e collocamento prevalente dei minori presso la madre e formulando autonome richieste relativamente alla frequentazione dei minori ed all'aspetto economico.
All'udienza del 18.2.2025 le parti raggiungevano gli accordi sopra trascritti che devono essere recepiti,
pagina 2 di 3 in quanto conformi all'interesse della prole e coerenti con le condizioni economiche delle parti.
Si precisa che le spese straordinarie sono regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Unico aspetto controverso rimaneva quello delle modalità con le quali la madre avrebbe recuperato i figli nei week end di competenza del padre. In particolare, le parti concordavano che un mese la madre sarebbe andata a Milano a recuperare i figli una volta, quello successivo due volte. La madre, però, domandava che il padre portasse i figli fino alla stazione del passante, mentre il padre chiedeva che la madre si recasse fino alla propria abitazione per recuperali.
Ritiene il Collegio che la madre debba andare presso la casa paterna solo il mese in cui deve recuperare i figli una sola volta, mentre l'altro mese sarà il padre a doverli portare presso la stazione del passante.
Da un lato, anche la madre deve farsi carico di garantire una frequentazione padre/figli, dall'altro si osserva che la madre in maniera assolutamente prevalente si occupa dell'accudimento dei minori, non è pertanto pensabile che gli spostamenti necessari affinchè i minori possano vedere il padre siano suddivisi in egual misura fra le parti. La madre, infatti, sebbene con l'aiuto dei nonni, gestisce la quotidianità dei minori e tutti i loro spostamenti infrasettimanali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
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