Articolo 48 della Legge 14 aprile 1975, n. 103
Articolo 47Articolo 49
Versione
17 aprile 1975
Art. 48.
Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche' quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e nelle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 17 aprile 1975
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