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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
IA AY ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1923/23 R.G.
Tra
, difesa da se stessa ed elett.te dom.ta presso Parte_1 il proprio studio legale in San Fele.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace.
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.05.2023 l'avvocata ha Parte_1 proposto opposizione nei confronti del Controparte_1 avverso il decreto con cui il giudice penale di questo Tribunale ha liquidato in € 1.160,00 oltre accessori il compenso per la difesa da lei prestata in favore di , imputato ammesso Persona_1 al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale iscritto ai nn. 4/2018 R.G.N.R. – 1013/2018 R.G.T.
Deduce quali motivi di opposizione: a) l'errata valutazione sul grado di complessità del procedimento;
b) l'errato riferimento al compenso previsto dal Protocollo distrettuale per i procedimenti con numero di udienze di trattazione fino a quattro, laddove nel processo a quo sono state celebrate oltre dieci udienze, con la relativa attività istruttoria;
c) l'errata applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 prima dell'entrata in vigore del d.m.
147 del 13.08.2022, benché il processo si sia concluso in epoca successiva;
d) l'inapplicabilità del Protocollo di Intesa sopra richiamato, in quanto elaborato con riferimento ai parametri del dal d.m. 55/2014 antecedenti all'entrata in vigore del d.m. 147 del 13.08.2022; e) la violazione dell'art. 2233 c.c. per la liquidazione di compenso irrisorio e non consono al decoro della professione.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con l'annullamento del decreto impugnato, la liquidazione del compenso come quantificato nella nota spese allegata alla richiesta di liquidazione, e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione opposta non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta dall'opponente, acquisito il fascicolo d'ufficio del processo a quo, all'udienza del 26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'art. 170 del d.P.R.
115/02, come modificato dall'art. 34 comma 17 del d.lgs.
150/11, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi deve essere proposta nei modi ordinari, come previsto dall'art. 281 terdecies ultimo comma c.p.c. per il procedimento semplificato di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento
(v. Cass. 4423/2017; v. anche Cass. 16717/2013, secondo cui il dies a quo del termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione).
Nella specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che il decreto impugnato è stato comunicato il 18.04.2023 ed il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il
16.05.2023.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Non può essere condivisa la doglianza relativa alla sottovalutazione, da parte del primo giudice, dell'importanza del procedimento nel quale l'opponente ha prestato la propria attività difensiva.
Ed invero, il processo riguarda un reato contravvenzionale (guida in stato di ebbrezza con incidente stradale), accertato sulla base del test alcolemico, ritualmente somministrato, e delle testimonianze degli agenti ed ufficiali di P.G. intervenuti sul luogo del sinistro (v. sentenza in atti), sicché il difensore non è stato chiamato ad affrontare particolari e complesse questioni di fatto o di diritto.
Parimenti, non può trovare accoglimento la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe applicato i parametri di cui al d.m.
55/2014 senza l'aggiornamento introdotto dal d.m. 147/2022. Ed invero, il decreto di liquidazione ha applicato esclusivamente il Protocollo d'Intesa approvato per il distretto di Potenza il
15.1.2020, fonte lato sensu negoziale, che non vincola il giudice in sede di liquidazione, ma che - ove non modificato ed aggiornato dai sottoscrittori – può essere applicato anche in mancanza di aggiornamenti alle nuove tariffe, salvo in ogni caso il rispetto dei parametri minimi previsti dalle tariffe vigenti (cfr.
Cass. 29184/2023).
E, nella specie, l'opponente ha lamentato la non rispondenza della liquidazione al decoro della professione, non la violazione dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022.
È, invece, fondato il motivo di opposizione sopra indicato sub b).
Dagli atti del processo a quo risulta che l'istruttoria dibattimentale è stata espletata in complessive 12 udienze e che l'opponente ha presenziato ad 11 udienze.
Non è dunque condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, allorché ha dichiarato che “il difensore ha iniziato la propria prestazione professionale in data 17.4.2023, data di definizione del procedimento” ed ha, conseguentemente, applicato il Protocollo d'Intesa nella parte relativa ai processi monocratici penali con dibattimento fino a quattro udienze (v. decreto impugnato, in produzione opponente).
In applicazione del suddetto motivo, il decreto impugnato deve essere revocato.
Il compenso al difensore va determinato secondo il Protocollo sopra menzionato, nella parte relativa ai processi monocratici penali con dibattimento oltre le 10 udienze, come segue: studio 300 + introduttiva 270 + istruttoria 950 + decisionale
1.000 = 2.520 – 1/3 = 1.680,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge. Non è superfluo evidenziare che i suddetti valori si pongono tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. 147/2022, applicabile ratione temporis.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso del 16.05.2023 da nei Parte_1 confronti del , in persona del Controparte_1 CP_2 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e assorbita così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale penale di Potenza il
18.04.2023 nel procedimento penale iscritto al n. 4/2018
R.G.N.R. – 1013/2018 R.G.T.;
b) liquida in favore dell'opponente e a carico dell'Erario, in relazione alla difesa prestata nel suddetto procedimento in favore di , imputato ammesso al patrocinio a Persona_1 spese dello Stato, il compenso professionale di € 1.680,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in 125,00 per esborsi ed €
662,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza 17.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
IA AY ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1923/23 R.G.
Tra
, difesa da se stessa ed elett.te dom.ta presso Parte_1 il proprio studio legale in San Fele.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace.
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.05.2023 l'avvocata ha Parte_1 proposto opposizione nei confronti del Controparte_1 avverso il decreto con cui il giudice penale di questo Tribunale ha liquidato in € 1.160,00 oltre accessori il compenso per la difesa da lei prestata in favore di , imputato ammesso Persona_1 al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale iscritto ai nn. 4/2018 R.G.N.R. – 1013/2018 R.G.T.
Deduce quali motivi di opposizione: a) l'errata valutazione sul grado di complessità del procedimento;
b) l'errato riferimento al compenso previsto dal Protocollo distrettuale per i procedimenti con numero di udienze di trattazione fino a quattro, laddove nel processo a quo sono state celebrate oltre dieci udienze, con la relativa attività istruttoria;
c) l'errata applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 prima dell'entrata in vigore del d.m.
147 del 13.08.2022, benché il processo si sia concluso in epoca successiva;
d) l'inapplicabilità del Protocollo di Intesa sopra richiamato, in quanto elaborato con riferimento ai parametri del dal d.m. 55/2014 antecedenti all'entrata in vigore del d.m. 147 del 13.08.2022; e) la violazione dell'art. 2233 c.c. per la liquidazione di compenso irrisorio e non consono al decoro della professione.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con l'annullamento del decreto impugnato, la liquidazione del compenso come quantificato nella nota spese allegata alla richiesta di liquidazione, e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione opposta non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta dall'opponente, acquisito il fascicolo d'ufficio del processo a quo, all'udienza del 26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'art. 170 del d.P.R.
115/02, come modificato dall'art. 34 comma 17 del d.lgs.
150/11, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi deve essere proposta nei modi ordinari, come previsto dall'art. 281 terdecies ultimo comma c.p.c. per il procedimento semplificato di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento
(v. Cass. 4423/2017; v. anche Cass. 16717/2013, secondo cui il dies a quo del termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione).
Nella specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che il decreto impugnato è stato comunicato il 18.04.2023 ed il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il
16.05.2023.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Non può essere condivisa la doglianza relativa alla sottovalutazione, da parte del primo giudice, dell'importanza del procedimento nel quale l'opponente ha prestato la propria attività difensiva.
Ed invero, il processo riguarda un reato contravvenzionale (guida in stato di ebbrezza con incidente stradale), accertato sulla base del test alcolemico, ritualmente somministrato, e delle testimonianze degli agenti ed ufficiali di P.G. intervenuti sul luogo del sinistro (v. sentenza in atti), sicché il difensore non è stato chiamato ad affrontare particolari e complesse questioni di fatto o di diritto.
Parimenti, non può trovare accoglimento la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe applicato i parametri di cui al d.m.
55/2014 senza l'aggiornamento introdotto dal d.m. 147/2022. Ed invero, il decreto di liquidazione ha applicato esclusivamente il Protocollo d'Intesa approvato per il distretto di Potenza il
15.1.2020, fonte lato sensu negoziale, che non vincola il giudice in sede di liquidazione, ma che - ove non modificato ed aggiornato dai sottoscrittori – può essere applicato anche in mancanza di aggiornamenti alle nuove tariffe, salvo in ogni caso il rispetto dei parametri minimi previsti dalle tariffe vigenti (cfr.
Cass. 29184/2023).
E, nella specie, l'opponente ha lamentato la non rispondenza della liquidazione al decoro della professione, non la violazione dei parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022.
È, invece, fondato il motivo di opposizione sopra indicato sub b).
Dagli atti del processo a quo risulta che l'istruttoria dibattimentale è stata espletata in complessive 12 udienze e che l'opponente ha presenziato ad 11 udienze.
Non è dunque condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, allorché ha dichiarato che “il difensore ha iniziato la propria prestazione professionale in data 17.4.2023, data di definizione del procedimento” ed ha, conseguentemente, applicato il Protocollo d'Intesa nella parte relativa ai processi monocratici penali con dibattimento fino a quattro udienze (v. decreto impugnato, in produzione opponente).
In applicazione del suddetto motivo, il decreto impugnato deve essere revocato.
Il compenso al difensore va determinato secondo il Protocollo sopra menzionato, nella parte relativa ai processi monocratici penali con dibattimento oltre le 10 udienze, come segue: studio 300 + introduttiva 270 + istruttoria 950 + decisionale
1.000 = 2.520 – 1/3 = 1.680,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge. Non è superfluo evidenziare che i suddetti valori si pongono tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. 147/2022, applicabile ratione temporis.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso del 16.05.2023 da nei Parte_1 confronti del , in persona del Controparte_1 CP_2 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e assorbita così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale penale di Potenza il
18.04.2023 nel procedimento penale iscritto al n. 4/2018
R.G.N.R. – 1013/2018 R.G.T.;
b) liquida in favore dell'opponente e a carico dell'Erario, in relazione alla difesa prestata nel suddetto procedimento in favore di , imputato ammesso al patrocinio a Persona_1 spese dello Stato, il compenso professionale di € 1.680,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in 125,00 per esborsi ed €
662,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza 17.11.2025
Il Giudice