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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1994/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso in riassunzione contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso delle accise per l'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 per l'importo di € 54.537,60 per i seguenti motivi:
1) Illegittima applicazione dell'accisa sull'energia elettrica;
2) Diritto al rimborso.
Concludeva con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate negli anni 2010 e 2011 per l'importo di € 54.537,60 oltre gli interessi al saggio legale dalla data della messa in mora sino all'integrale soddisfo e la condanna della parte resistente al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preliminarmente eccepiva questioni di inammissibilità; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo di conseguenza. In data 5/11/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie illustrative. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione eccepita in via pregiudiziale dalla parte resistente in merito alla carenza della cd. “legittimazione straordinaria” dell'ADM. Tale eccezione non può essere accolta poichè il consumatore finale che ha indebitamente sopportato l'onere di imposta deve avere la possibilità di ottenerne il rimborso direttamente dall'erario laddove l'indebito nasca dal contrasto con una direttiva unionale, la cui applicazione non può essere invocata in una controversia tra privati (si veda Cass 27099/2019). Pertanto, in caso di fallimento si può agire direttamente nei confronti dell'autorità tributaria, senza richiedere affatto la prova di aver intrapreso azioni nei confronti del venditore. Nel caso di specie, infatti, la domanda è stata inviata al fallimento della Società_2 S.p.a. e per conoscenza anche all'ADM. L'istanza di rimborso è stata presentata nei termini di legge, ma sei anni dopo la dichiarazione di fallimento della Società_2, pertanto non poteva essere esperita nessun altro tipo di azione come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione: “… la sentenza impugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza sia di legittimità che unionale, avendo riconosciuto al soggetto sul quale era stata applicata in ripercussione l'imposta ritenuta contrastante con il diritto unionale la legittimazione ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ritenendo che l'accesso del fornitore alla procedura di concordato preventivo integrasse un requisito sufficiente a legittimare il consumatore al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria” (Cass. 24502/2025).
Ciò posto va detto che il contribuente può ricorrere nei confronti dell'ADM ogni qual volta vi sia una situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza del fornitore, ritenendo “sufficiente l'accesso a una procedura concorsuale anche alternativa al fallimento o alla liquidazione giudiziale”. Infatti, nel caso esaminato si trattava di un concordato preventivo che come noto non riveste i criteri di definitività propri del fallimento e nonostante ciò la Corte di Cassazione ha ritenuto soddisfacente la mera presentazione dell'istanza di concordato da parte del fornitore, affinché il contribuente potesse intraprendere il contenzioso nei confronti dell'ADM.
Lo stesso principio deve quindi trovare applicazione nella fattispecie in esame, perché il giudizio nei confronti dell'ADM è stato esperito in ragione del fallimento del fornitore Società_2 S.p.a. che è elemento da solo sufficiente ad autorizzare la ricorrente a domandare il rimborso all'amministrazione (Cass. 21154/2024). Di conseguenza, la ricorrente ha provato di aver domandato il rimborso alla Società_2 S.p.a., ma sussistendo un fallimento da oltre 6 anni – la sentenza del Tribunale di Roma è del 2014 – ha intrapreso direttamente l'azione nei confronti dell'amministrazione.
Per quanto attiene ai termini decadenziali ogni dubbio è stato risolto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 29/07/2024, n. 21154 che ha statuito che: “il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica - ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa - ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995”.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla ricorrente è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Spese compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, accoglie il ricorso e dichiara il diritto al rimborso. Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1994/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso in riassunzione contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso delle accise per l'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 per l'importo di € 54.537,60 per i seguenti motivi:
1) Illegittima applicazione dell'accisa sull'energia elettrica;
2) Diritto al rimborso.
Concludeva con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate negli anni 2010 e 2011 per l'importo di € 54.537,60 oltre gli interessi al saggio legale dalla data della messa in mora sino all'integrale soddisfo e la condanna della parte resistente al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preliminarmente eccepiva questioni di inammissibilità; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo di conseguenza. In data 5/11/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie illustrative. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione eccepita in via pregiudiziale dalla parte resistente in merito alla carenza della cd. “legittimazione straordinaria” dell'ADM. Tale eccezione non può essere accolta poichè il consumatore finale che ha indebitamente sopportato l'onere di imposta deve avere la possibilità di ottenerne il rimborso direttamente dall'erario laddove l'indebito nasca dal contrasto con una direttiva unionale, la cui applicazione non può essere invocata in una controversia tra privati (si veda Cass 27099/2019). Pertanto, in caso di fallimento si può agire direttamente nei confronti dell'autorità tributaria, senza richiedere affatto la prova di aver intrapreso azioni nei confronti del venditore. Nel caso di specie, infatti, la domanda è stata inviata al fallimento della Società_2 S.p.a. e per conoscenza anche all'ADM. L'istanza di rimborso è stata presentata nei termini di legge, ma sei anni dopo la dichiarazione di fallimento della Società_2, pertanto non poteva essere esperita nessun altro tipo di azione come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione: “… la sentenza impugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza sia di legittimità che unionale, avendo riconosciuto al soggetto sul quale era stata applicata in ripercussione l'imposta ritenuta contrastante con il diritto unionale la legittimazione ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ritenendo che l'accesso del fornitore alla procedura di concordato preventivo integrasse un requisito sufficiente a legittimare il consumatore al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria” (Cass. 24502/2025).
Ciò posto va detto che il contribuente può ricorrere nei confronti dell'ADM ogni qual volta vi sia una situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza del fornitore, ritenendo “sufficiente l'accesso a una procedura concorsuale anche alternativa al fallimento o alla liquidazione giudiziale”. Infatti, nel caso esaminato si trattava di un concordato preventivo che come noto non riveste i criteri di definitività propri del fallimento e nonostante ciò la Corte di Cassazione ha ritenuto soddisfacente la mera presentazione dell'istanza di concordato da parte del fornitore, affinché il contribuente potesse intraprendere il contenzioso nei confronti dell'ADM.
Lo stesso principio deve quindi trovare applicazione nella fattispecie in esame, perché il giudizio nei confronti dell'ADM è stato esperito in ragione del fallimento del fornitore Società_2 S.p.a. che è elemento da solo sufficiente ad autorizzare la ricorrente a domandare il rimborso all'amministrazione (Cass. 21154/2024). Di conseguenza, la ricorrente ha provato di aver domandato il rimborso alla Società_2 S.p.a., ma sussistendo un fallimento da oltre 6 anni – la sentenza del Tribunale di Roma è del 2014 – ha intrapreso direttamente l'azione nei confronti dell'amministrazione.
Per quanto attiene ai termini decadenziali ogni dubbio è stato risolto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 29/07/2024, n. 21154 che ha statuito che: “il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica - ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa - ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995”.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla ricorrente è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Spese compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, accoglie il ricorso e dichiara il diritto al rimborso. Spese compensate.
Lecce, 17/11/2025
Il Relatore Il Presidente