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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N 131.24 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ( scadenza note
23/10/2025), ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 131/2024 R.G.L. avverso la sentenza n. 1532/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, emessa il 28.09.2023, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.08.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 34, tel. e fax 0965.29921, presso lo studio degli avv.ti
SA NI e LA TO;
- appellante -
CONTRO
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.05.2021 l'odierno appellante esponeva: di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2014, Controparte_1
con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2014, con la qualifica di Assistente
Tecnico, in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara e di avere prestato i seguenti servizi pre ruolo;
di aver prestato servizio militare dal
06.03.1993 al 03.03.1994, per un totale di anni 0, mesi 11 e giorni 26, che nel decreto di ricostruzione della carriera impugnato veniva regolarmente riconosciuto, invocava il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva n. 1999/770/CE del 28/06/1999, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed unanimemente recepita da tutta la giurisprudenza interna, di legittimità e di merito, con conseguente disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994, rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso, previa eventuale disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 e previa disapplicazione, in ogni caso, dell'art. 2 CCNL 4 agosto 2011 Comparto Scuola nonché di ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE; 1) annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 1253 del 09/02/2016; 2) ordinare all'amministrazione resistente, in ipotesi di accertato trattamento discriminatorio, il riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'anzianità di servizio complessiva non di ruolo ai fini giuridici ed economici secondo i principi sopra esposti, ad ogni effetto di legge, economico e di carriera, adottando tutti i provvedimenti necessari, sia presupposti che consequenziali e con attribuzione, in ogni caso, del corretto punteggio ai fini delle operazioni di mobilità e delle graduatorie di istituto;
3) riconoscere, in ogni caso, il diritto del ricorrente:- alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- all'applicazione del gradone stipendiale soppresso dall'art. 2 CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011; - al conseguente inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate, anche a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo - al versamento integrativo dei contributi previdenziali;
- ad ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera secondo i principi sopra illustrati. 4) condannare, il al pagamento, anche a titolo risarcitorio e/o di mero Controparte_1 debito retributivo, delle differenze retributive tra quanto fin qui percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione dei principi sopra esposti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) condannare il al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali integrativi dovuti direttamente presso la competente sede (ex Gestione CP_3
INPDAP); 6) condannare il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento di spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva il eccependo la prescrizione e nel merito l'infondatezza del CP_1 ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto parzialmente la domanda, ha dichiarato inammissibile il capo di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed ha compensato le spese di lite sulla base del seguente dispositivo: “dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati, come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato meglio descritti in ricorso resi nella qualità di collaboratore tecnico e assistente tecnico, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato nonché il periodo di servizio militare prestato;
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati, come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato, i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta comprensiva anche del servizio militare prestato;
condanna parte resistente all' inquadramento nel rapporto di ruolo nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità giuridica ed economica e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 9.3.2016 per effetto della detta anzianità oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Dichiara inammissibile la domanda di versamento dei contributi. Rigetta nel resto. Spese compensate per intero”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello parziale il per dolersi della Pt_1
pronuncia di compensazione delle spese di lite, nonché della dichiarazione di inammissibilità della condanna al versamento dei contributi previdenziali.
Si è costituito il per difendersi. CP_1 La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare in esito alla camera di consiglio del 24/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente, come sopra letteralemente trascritto, ha chiesto la condanna del CP_4 al versmaneto dei contributi previdenziali;
domanda che è stata dichiarata inammissibile dal tribunale sulla base della seguente motivazione: <In ordine alla pretesa al versamento dei contributi , la domanda di versamento non vede legittimato attivo il dipendente ma l'ente previdenziale per cui non può essere accolta ove volta ad esigere il dipendente direttamente il CP_ versamento in luogo dell La domanda sul punto è inammissibile >>
Parte apellante contesta la decisione rilevando che trattandosi di condanna generica era ammissibile proporla nei confronti del solo e che la sentenza sarebbe stata nulla per CP_4
violazione del contraddittorio, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto integrarlo.
Il motivo non è fondato.
E' irrilevante che si tratti di condanna generica o specifica, atteso la condanna al versamento dei contributi non versati, ovvero alla regolarizzazione contributiva, non poteva in effetti essere adottata, come deciso dal Tribunale, poiché parte ricorrente non ha evocato in giudizio l'Istituto previdenziale, potendo essere emessa unicamente una pronuncia di accertamento. In tal senso la Corte di cassazione ha chiarito che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha diritto all'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' (cfr. Cass. n. CP_3
11730/2024).
Sulla base dei suddetti principi la domanda di condanna, unica proposta, al versamento dei contributi è stata dichiarata correttamente inammissibile per mancanza dell' Non vi è CP_3
alcuna violazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. atteso che non vi è stata, appunto, alcuna condanna ma una dichiarazione di inammissibilità.
Il capo va confermato.
Anche il secondo motivo è infondato. In effetti le spese sono state compensate sulla base della segeunte motivazione: <Spese del giudizio compensate interamente per la reciproca soccombenza , per la complessità delle questioni legate al computo del servizio militare ed essendo anche sul trattamento economico le differenze di trattamento economico di gran lunga prescritte >>.
Orbene, l'accoglimento parziale dell'originario ricorso giustifica pienamente la compensazione delle spese di lite.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1532/2023 del Giudice del Controparte_1
lavoro di Reggio Calabria:
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado quantificate in €
1458,00 oltre accessori di legge in favore del CP_4
-dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso in esito alla camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ( scadenza note
23/10/2025), ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 131/2024 R.G.L. avverso la sentenza n. 1532/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, emessa il 28.09.2023, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.08.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 34, tel. e fax 0965.29921, presso lo studio degli avv.ti
SA NI e LA TO;
- appellante -
CONTRO
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.05.2021 l'odierno appellante esponeva: di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2014, Controparte_1
con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2014, con la qualifica di Assistente
Tecnico, in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara e di avere prestato i seguenti servizi pre ruolo;
di aver prestato servizio militare dal
06.03.1993 al 03.03.1994, per un totale di anni 0, mesi 11 e giorni 26, che nel decreto di ricostruzione della carriera impugnato veniva regolarmente riconosciuto, invocava il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva n. 1999/770/CE del 28/06/1999, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed unanimemente recepita da tutta la giurisprudenza interna, di legittimità e di merito, con conseguente disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994, rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso, previa eventuale disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 e previa disapplicazione, in ogni caso, dell'art. 2 CCNL 4 agosto 2011 Comparto Scuola nonché di ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE; 1) annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 1253 del 09/02/2016; 2) ordinare all'amministrazione resistente, in ipotesi di accertato trattamento discriminatorio, il riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'anzianità di servizio complessiva non di ruolo ai fini giuridici ed economici secondo i principi sopra esposti, ad ogni effetto di legge, economico e di carriera, adottando tutti i provvedimenti necessari, sia presupposti che consequenziali e con attribuzione, in ogni caso, del corretto punteggio ai fini delle operazioni di mobilità e delle graduatorie di istituto;
3) riconoscere, in ogni caso, il diritto del ricorrente:- alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- all'applicazione del gradone stipendiale soppresso dall'art. 2 CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011; - al conseguente inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate, anche a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo - al versamento integrativo dei contributi previdenziali;
- ad ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera secondo i principi sopra illustrati. 4) condannare, il al pagamento, anche a titolo risarcitorio e/o di mero Controparte_1 debito retributivo, delle differenze retributive tra quanto fin qui percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione dei principi sopra esposti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) condannare il al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali integrativi dovuti direttamente presso la competente sede (ex Gestione CP_3
INPDAP); 6) condannare il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento di spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva il eccependo la prescrizione e nel merito l'infondatezza del CP_1 ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto parzialmente la domanda, ha dichiarato inammissibile il capo di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed ha compensato le spese di lite sulla base del seguente dispositivo: “dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati, come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato meglio descritti in ricorso resi nella qualità di collaboratore tecnico e assistente tecnico, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato nonché il periodo di servizio militare prestato;
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati, come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato, i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta comprensiva anche del servizio militare prestato;
condanna parte resistente all' inquadramento nel rapporto di ruolo nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità giuridica ed economica e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 9.3.2016 per effetto della detta anzianità oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Dichiara inammissibile la domanda di versamento dei contributi. Rigetta nel resto. Spese compensate per intero”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello parziale il per dolersi della Pt_1
pronuncia di compensazione delle spese di lite, nonché della dichiarazione di inammissibilità della condanna al versamento dei contributi previdenziali.
Si è costituito il per difendersi. CP_1 La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare in esito alla camera di consiglio del 24/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente, come sopra letteralemente trascritto, ha chiesto la condanna del CP_4 al versmaneto dei contributi previdenziali;
domanda che è stata dichiarata inammissibile dal tribunale sulla base della seguente motivazione: <In ordine alla pretesa al versamento dei contributi , la domanda di versamento non vede legittimato attivo il dipendente ma l'ente previdenziale per cui non può essere accolta ove volta ad esigere il dipendente direttamente il CP_ versamento in luogo dell La domanda sul punto è inammissibile >>
Parte apellante contesta la decisione rilevando che trattandosi di condanna generica era ammissibile proporla nei confronti del solo e che la sentenza sarebbe stata nulla per CP_4
violazione del contraddittorio, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto integrarlo.
Il motivo non è fondato.
E' irrilevante che si tratti di condanna generica o specifica, atteso la condanna al versamento dei contributi non versati, ovvero alla regolarizzazione contributiva, non poteva in effetti essere adottata, come deciso dal Tribunale, poiché parte ricorrente non ha evocato in giudizio l'Istituto previdenziale, potendo essere emessa unicamente una pronuncia di accertamento. In tal senso la Corte di cassazione ha chiarito che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha diritto all'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' (cfr. Cass. n. CP_3
11730/2024).
Sulla base dei suddetti principi la domanda di condanna, unica proposta, al versamento dei contributi è stata dichiarata correttamente inammissibile per mancanza dell' Non vi è CP_3
alcuna violazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. atteso che non vi è stata, appunto, alcuna condanna ma una dichiarazione di inammissibilità.
Il capo va confermato.
Anche il secondo motivo è infondato. In effetti le spese sono state compensate sulla base della segeunte motivazione: <Spese del giudizio compensate interamente per la reciproca soccombenza , per la complessità delle questioni legate al computo del servizio militare ed essendo anche sul trattamento economico le differenze di trattamento economico di gran lunga prescritte >>.
Orbene, l'accoglimento parziale dell'originario ricorso giustifica pienamente la compensazione delle spese di lite.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1532/2023 del Giudice del Controparte_1
lavoro di Reggio Calabria:
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado quantificate in €
1458,00 oltre accessori di legge in favore del CP_4
-dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso in esito alla camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)