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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8215/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato, dott. , Persona_1 specializzato in medicina legale, le cui conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, dal
11.01.2023 (data della visita di revisione) al 20.12.2023 (data indicata dal c.t.u. come di miglioramento delle complessive condizioni cliniche del ricorrente), in una situazione di inabilità totale, che lo rendevano del tutto incapace (nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr.
CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che il ricorrente è affetto da “esti di di protectomia (2021) per adenocarcinoma ulcerato del retto trattato con chemio e radio. Non evidenza di recidive. Attualmente stenosi cicatriziale in prossimità della giunzione sigmo retto che determina disturbi funzionali colici ovvero stipsi ostinata”, ha osservato che “Alla luce di tanto, il ctu non ritenne ricorrenti le condizioni cliniche per profilare il diritto all'indennità di accompagnamento. Detto giudizio è da noi perfettamente condiviso sia per quanto emerso nel corso di questo accertamento e sia soprattutto nella evidenza documentale di un follow up regolare ad oggi senza segni di ripresa della malattia.
Per contro però dobbiamo far rilevare, e ciò per i dati riportati nel verbale CP_2 all'epoca della revisione (11.1.2023), in Esame Obiettivo, che le condizioni del paziente erano “discrete e che presentava marcata astenia”; rimarcando che in quel periodo il soggetto ha dovuto sottoporsi a seriati controlli diagnostici per il riscontro
3 iniziale (5.4.23) di addensamenti polmonari, risultati poi non essere lesioni ripetitive.
Ciò posto alla luce di dette reperti per la gravità intrinseca della neoplasia e degli effetti secondari al protocollo chemioterapico eseguito come riportato nella certificazione oncologica del 5.12.2023, che le condizioni psico-fisiche del soggetto nelle circostanze di tempo all'epoca della revisione, determinassero necessità di assistenza continua per concreta incidenza nell'attuazione di tutti gli atti della vita quotidiana, con necessita di assistenza continua fino al 20.12.2023, epoca in cui il ctu in fase di APT, constatò un “miglioramento” delle condizioni cliniche generali.
Per tali ragioni può motivarsi il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dall'epoca della revisione 11.01.2023 al 20.12.2023”.
Infine, il consulente d'ufficio ha replicato alle osservazioni poste dal consulente di parte dell' , evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da CP_2 quest'ultimo, “Il dato semeliogico” sul quale è stato fatta decorrere la sussistenza del requisito sanitario dalla revisione, - che secondo l' risulterebbe solo CP_2
“riferito” e privo di riscontri documentali, “non è “riferito” ma è segnalato alla voce esame obiettivo quindi fu riscontrato ed evidenziato dalla CIC che ebbe quindi a segnalarlo, motivo per cui non può ritenersi semplicemente “soggettivo” ma oggettivo.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'11.01.2023 (data della visita di revisione) al 20.12.2023
(data del miglioramento delle condizioni psico fisiche del ricorrente).
Spese processuali
Le spese processuale seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad €
26.000,00 considerato che si tratta di 11 mensilità circa di indennità riconosciuta) della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti
Matteo, Michele e Roberto Di Pierro che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente e integralmente poste a carico dell' . CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8215/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a per Parte_1 percepire l'indennità di accompagnamento dall'11.01.2023 (data della visita di revisione) al 20.12.2023 (data indicata dal c.t.u.);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 17.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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