Articolo 178 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 90Articolo 91
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1 gennaio 2006
Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori 1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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