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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/09/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.286/2025
Oggi 16/09/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Niro Fortunato in collegamento da remoto;
per parte resistente il dott. e la d.ssa in CP_1 CP_2
presenza.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Niro si riporta al ricorso, rinunciando all'annualità 2024/2025.
Il dott. si riporta, agli atti ed accetta la rinuncia. CP_1
O; per la parte resistente l'avv. . CP_1
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 286/2025 R.L. promossa da
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Fortunato Niro, Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi;
ricorrente contro
), Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. e dalla d.ssa Flavia M.M. CP_1
Alimenti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL.
n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21,
2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannarsi il al CP_4
risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. CONDANNARSI LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A
CORRISPONDERE, SULLE SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA
3 MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI”.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi ovvero riconoscere il beneficio in proporzione al servizio effettivamente prestato. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.6.2025, il ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine alle dipendenze del meglio specificati in ricorso. Controparte_5
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevava inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi
4 fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la
“carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che la domanda non era fondata anche in CP_3
ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità, né offerto di prova di aver sostenuto spese per la formazione, non mancando di rilevare che per alcune annualità il ricorrente aveva svolto supplenze brevi e saltuarie.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
5 8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
[...]
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in
'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov.
2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o
6 non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_5
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
7 di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente.
Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in CP_3
quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, rilevando che
“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un
8 sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento CP_3
tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili.
Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la
9 somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (Cass. nr. 29961/2023), e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_3
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
10 per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
17. Il ricorrente, per le annualità 2022/2023 e 2023/2024 è stato incaricato con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 124/1999 e dunque ha diritto a percepire il beneficio integralmente. Essendo rimasto all'interno del sistema delle docenze scolastiche continuativamente come si evince dalla successione dei contratti ed in assenza di contraria deduzione del convenuto, ha diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria.
18. Quanto alle annualità 2020/2021 e 2021/2022, il contratto è stato concluso
“fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque per supplenze temporanee. Nel recente arresto sopra richiamato, la
Corte di Cassazione, dopo aver affermato la spettanza del diritto a vedersi attribuita la carta docenti a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, in ragione della natura annuale della formazione connessa alla titolarità della carta, non prende posizione
11 sulla questione delle “supplenze brevi”, in quanto ritenuta non rilevante ai fini della definizione della controversia. Esprime tuttavia delle considerazioni sul tema, rilevando: “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione”.
12 19. La questione per la Cassazione è dunque aperta e tuttavia, ritiene lo scrivente che la definizione della stessa non possa prescindere dal quadro giurisprudenziale unionale sopra delineato, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti con contratto a tempo determinato, seppure per brevi periodi. Una contraria argomentazione, ovvero l'assunto di una radicale esclusione dei docenti incaricati con supplenze brevi dall'accesso al beneficio in discussione, porterebbe ad una inaccettabile discriminazione dei docenti a tempo indeterminato ai quali vengono affidate supplenze brevi e la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale, per tutti i docenti senza distinzione.
20. Peraltro di recente è intervenuta sul tema la Corte di Giustizia con sentenza del 3.7.2025, affermando che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
21. Ritiene pertanto lo scrivente che sia corretto riconoscere la carta anche per le annualità nelle quali il ricorrente è stato incaricato con brevi supplenze,
e che, come peraltro prospettato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia
13 più volte richiamata, sia corretto riconoscere il beneficio in ragione dei periodi di insegnamento effettivamente prestati nel corso dell'annualità in considerazione e proporzionalmente rispetto alla loro durata, anche in applicazione dell'art. 4 c. 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che specificamente richiama il principio del “pro rata temporis”, in quanto un pieno riconoscimento del bonus ai supplenti si tradurrebbe in una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti a tempo indeterminato e delle altre categorie di docenti a tempo determinato che comunque svolgono l'attività di pura docenza fino al termine delle attività didattiche.
22. Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare pieno accoglimento con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, e deve essere accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui. Con riferimento alle annualità 2020/2021 e
2021/2022, il diritto ad ottenere la carta docente deve essere riconosciuto non per l'intero importo di € 500,00, ma in proporzione rispetto ai periodi di insegnamento prestati nel corso delle annualità in considerazione. In entrambi i casi va riconosciuto il diritto a percepire interessi o rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, stante la natura pecuniaria del credito.
23. In entrambi i casi deve condannarsi il convenuto a mettere a disposizione della parte la carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
24. Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda relativa all'annualità 2024/2025 con incarico annuale ex art. art. 4, co. 1, L.
14 124/1999 non essendovi interesse ad agire. Per tale annualità va rammentato il disposto dell'art. 1 co. 572 della L 30 dicembre 2024, n.
207: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole:
«del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Il beneficio pertanto è riconosciuto al ricorrente dalla legge, ciò che rende superflua una pronuncia del
Tribunale.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara inammissibile la domanda in relazione all'annualità 2024/2025;
2) per il resto accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente come richiesto in atti per le annualità 2022/2023 e 2023/2024, e condanna il convenuto a metterle a disposizione detta carta (o altro equipollente), nella misura piena di € 500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
15 3) accerta il diritto di parte ricorrente per le annualità 2020/2021 e
2021/2022, ad ottenere la carta docente in misura proporzionale all'attività lavorativa prestata nell'annualità indicata, e condanna il convenuto a metterle a disposizione detta carta docente (o altro equipollente), nella misura che risulterà di spettanza, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
4) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trieste, data 16/9/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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