Art. 2.
Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"4) la dichiarazione della certezza dell'identita' personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti".
Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"4) la dichiarazione della certezza dell'identita' personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti".