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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 29/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 1081/2024 RG, promossa da:
DI (C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._1 loc. Piano della Lenta n. 10C, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ed elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata in Teramo, via V. Pigliacelli n. 1, presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia Tempera, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al fascicolo dell'ATP
RICORRENTE
Contro
– C.F. P.I. Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, P.IVA_2 procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, Rep. n. 37875 Persona_2
Racc. n. 7313, del 22/03/2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so S.
Giorgio nn.14/16
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, , nella qualità sopra descritta, ha proposto Parte_1 opposizione avverso le risultanze del procedimento di a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., nel quale gli era stato negato alla figlia minore il beneficio dell'indennità di Persona_1 accompagnamento, chiedendo in questa sede la rinnovazione della c.t.u svolta nel predetto procedimento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, CP_3 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede di a.t.p. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinnovazione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. previdenziale. La causa, quindi, è stata rinviata – per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di decadenza dalla azione giudiziaria formulata dall' CP_3 essendo documentato in atti che il verbale di reiezione è datato 13/01/2023 mentre il ricorso per a.t.p.o. risulta depositato in data 15/05/2023, dunque non sono decorsi i sei mesi richiesti dall'art.42, co. 3 del
D.L. 269/2003, prorogato dall'art. 23 del D.L. n. 355/2003.
Quanto all'eccepita incompatibilità tra l'indennità di accompagnamento e l'indennità di frequenza di cui la minore godrebbe tuttora, è appena il caso di osservare che il presente giudizio, così come l' CP_4 hanno ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario legittimante il diritto al beneficio, spettando in una fase successiva all'Ente previdenziale accertare se oltre al requisito sanitario ricorrono altresì gli altri requisiti di legge, ovvero se sussistono cause ostative all'erogazione del beneficio.
Passando al merito processuale, il CTU nominato nel presente giudizio ha accertato – in capo al ricorrente
– la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento). In particolare, il CTU ha così concluso: “è possibile affermare che Persona_1 presenta i requisiti sanitari che danno diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda
[...] amministrativa e precisamente dal 07.09.2022. E' presente ormai da alcuni anni un quadro psicopatologico complesso e scarsamente controllato dalla terapia farmacologica caratterizzato da grave instabilità umorale ed impulsività che non appare per nulla controllata e dalla presenza di idee anticonservative strutturate e messa in atto di tentativi suicidari. La perizianda necessita di assistenza continuativa. Inoltre sono presenti gravi carenze nelle autonomie sociali e personali. Va sottoposta a revisione tra tre anni a partire dalla data della visita peritale e precisamente dal 05.06.2025”.
Il parere espresso dal perito appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione, salvo quanto stabilito in termini di revisione triennale, posto che, come ha correttamente argomentato il patrono di parte ricorrente, i minori con spettro dell'autismo non possono essere sottoposti a revisione sino al 18° anno di età per evitare stress ad individui che già vivono una condizione di salute e di vita ben lontana dalla normalità dei loro simili. La revisione, pertanto, andrà effettuata al raggiungimento del diciottesimo anno di età. D'altro canto, nessuna osservazione o contestazione o richiesta risulta pervenuta dall' avverso le conclusioni provvisorie della perizia. CP_3
Le spese di lite del presente giudizio e quelle del procedimento per a.t.p. seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Parimenti, le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p., vengono poste definitivamente a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 1081/2024 così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, - Dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'erogazione del Persona_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data dal 7/09/2022; da sottoporsi a revisione al raggiungimento del diciottesimo anno di età;
- Condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio e di quello per a.t.p.o., che liquida in complessivi euro 2.400,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva.
C.p.a. se dovuti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle cc.tt.uu. espletate nel presente giudizio e in quello CP_3 per a.t.p.o., liquidate cons separati decreti.
Teramo, addì 29/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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