Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 437/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 31.08.1994, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Faraci
Patrizia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
- cod. fisc. e p. iva. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
De Giacomo Luisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guttilla
Raffaella, giusta procura in atti;
- , nato a [...] il [...], non costituito in giudizio;
Controparte_2
- nato a [...] il [...], non costituito in Controparte_3
giudizio;
– convenuti –
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Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.11.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la Parte_1
condanna dei convenuti, in solito tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 519.500,00, patiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 31.08.2014 nei pressi della S.P. 21 (direzione Sciara).
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che quel giorno, intorno alle ore 6:30 circa — mentre si trovava a bordo, quale terzo trasportato, dell'autovettura Alfa Romeo 159, targata DD949DK, di proprietà dei convenuti e e condotta quest'ultimo — durante Controparte_2 Controparte_3
la marcia, a causa dell'elevata velocità, il veicolo, nell'affrontare una curva destrorsa, perdeva aderenza con il manto stradale, invadendo la corsia opposta e terminando la propria corsa contro un albero e il guardrail situati sul lato sinistro della carreggiata.
A seguito dell'impatto, l'attore era stato condotto da personale sanitario del 118 al
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Cimino di Termini Imerese, dove gli veniva diagnosticato un “Politrauma. Frattura del processo traverso di sinistra L1,
riduzione della lordosi cervicale. Ematoma sottocutaneo della parte addominale in
corrispondenza della fossa iliaca sinistra. Contusione ginocchio destro con minima
laterodeviazione rotulea e interessamento capsulo legamentoso con minimo versamento endoarticolare. Contusione spalla destra”, come documentato dalla
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certificazione medica in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.05.2017 si è costituita la in qualità di compagnia Controparte_1
assicuratrice del veicolo. Pur non contestando la verificazione del sinistro, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, attribuendo l'evento a un caso fortuito, ossia all'improvviso attraversamento di un cane, come dichiarato dal conducente stesso nella denuncia di sinistro. In subordine, ha chiesto che venga riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
I convenuti e , sebbene regolarmente evocati in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, non si sono costituiti.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, nonché con l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice (v. verbali d'udienza dell'1.02.2018 e del
10.05.2018). , chiamato a rendere interrogatorio formale su Controparte_3
richiesta di entrambe le parti, non è comparso all'udienza.
Assegnata la causa ad altro Giudice, con ordinanza del 3.05.2023 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va infine soggiunto che, nella comparsa conclusionale dell'1.06.2024, l'attore —
sulla scorta delle valutazioni del C.T.U. — ha ridotto la propria richiesta risarcitoria all'importo complessivo di € 44.418,30.
DIRITTO
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_3
, poiché, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in Controparte_2
giudizio.
Ciò posto, al fine di inquadrare giuridicamente l'azione esercitata dall'attore, giova ricordare che, ove nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo (come nel caso di specie), l'azione che compete al terzo trasportato danneggiato è quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (e non dall'art. 141 cod. ass.), da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (così Cass., Sez. Un., n.
35318/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha ottemperato all'onere probatorio gravante su di lui, avendo fornito prova dell'evento dannoso, della sua riconducibilità al sinistro stradale e della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo sul quale era trasportato.
A tal riguardo, la dinamica del sinistro risulta comprovata dalla deposizione resa all'udienza del 1.02.2018 dal teste il quale ha dichiarato di aver Testimone_1
visto il veicolo de quo perdere il controllo e scontrarsi, dopo una curva, contro un albero. Le parole del teste (“Ho fatto il rifornimento, sono partito con la macchina
e ho visto dopo 30 mt un'alfa che dopo la curva è andata diretta contro un albero”)
offrono una rappresentazione chiara della dinamica, dovendo dedursi che la perdita di controllo del veicolo sia avvenuta in assenza di fattori esogeni, come l'attraversamento improvviso di un animale.
La tesi del caso fortuito è rimasta del tutto indimostrata.
La sola dichiarazione resa dal conducente nella denuncia stragiudiziale del sinistro non può, di per sé, costituire una prova sufficiente dell'effettivo attraversamento dell'animale né dell'impossibilità per il conducente di evitare l'impatto. Al
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contrario, l'assenza di riscontri oggettivi a tale ricostruzione fa propendere per la natura meramente difensiva di tale dichiarazione stragiudiziale da parte del responsabile, che potrebbe essere stata dettata da ragioni di convenienza, prima fra tutte quella di evitare un eventuale procedimento civile o penale ovvero un aumento del premio assicurativo.
Parimenti, risulta smentita l'eccezione relativa al presunto mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attore. Il teste , infatti, ha riferito Testimone_1
di aver sganciato personalmente le cinture di sicurezza dei passeggeri seduti nei sedili posteriori, tra cui l'attore (“Quelli dietro avevano la cintura, li ho sganciati io. Quelli davanti erano già fuori”).
Alla luce di tali risultanze, e valutate le circostanze sopra esposte, la mancata comparizione di per rendere interrogatorio formale assume Controparte_3
rilievo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., consentendo di ritenere ammessi i fatti a lui sfavorevoli, ossia che abbia perso il controllo del veicolo a causa dell'elevata velocità e che l'attore avesse le cinture di sicurezza regolarmente allacciate al momento del sinistro.
Di contro, la mancata comparizione del conducente non può in alcun modo avvantaggiare la compagnia assicuratrice convenuta. Ed infatti, sebbene il precedente Giudice istruttore abbia ammesso anche i capitoli dell'interrogatorio formale articolati dalla compagnia convenuta, deve ritenersi che tali quesiti non avessero natura confessoria, essendo volti a sollecitare il convenuto a rendere dichiarazioni a proprio favore, ossia ad affermare la sussistenza di un caso fortuito e del concorso di colpa del danneggiato. Ne consegue che l'assenza del conducente all'interrogatorio non può essere valorizzata a supporto della tesi difensiva della
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compagnia assicuratrice, la quale, a tal fine, avrebbe dovuto fornire autonomi elementi di prova.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la domanda proposta da Parte_1
deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti, in
[...]
solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa dell'incidente.
Orbene, con riguardo alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio — sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti,
condivise integralmente da questo Giudice (v. relazione del C.T.U. dott. Per_1
, depositata il 15.01.2024, e relazione integrativa depositata il 22.02.2024)
[...]
— ha accertato che, a causa del sinistro, l'attore ha riportato un danno biologico permanente del 10%, nonché un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 10 nella misura del 75%, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 20 nella misura del 50% e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 30 nella misura del 25%.
Nessuna prova è stata fornita, invece, in ordine alla componente morale del danno
(i.e. da sofferenza interiore), né tale danno può desumersi in via presuntiva o ricorrendo a massime di esperienza, attesa l'assenza di elementi da cui, anche sotto il profilo indiziario, dedurre la sussistenza di un danno morale (quale vergogna,
disistima di sé, paura, disperazione, malinconia, tristezza, etc.). Del resto, come appurato dal C.T.U., i postumi permanenti derivanti dal sinistro non hanno causato una limitazione delle attività quotidiane.
Passando adesso alla determinazione del quantum debeatur, giova osservare che l'evento ha determinato un danno biologico che dovrà essere risarcito facendo applicazione delle tabelle elaborate per l'anno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (c.d. tabelle milanesi), in quanto assunte come parametro di
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riferimento ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
III, 16.07.2024, n. 19506; v. anche Cass., Sez. III, 14.12.2024, n. 32563).
Orbene, con riferimento all'invalidità permanente — in assenza di prove relative alla componente morale del danno — andrà riconosciuta al danneggiato la sola componente dinamico-relazionale, con esclusione della componente prevista per la sofferenza interiore.
Diversamente, per quanto attiene all'invalidità temporanea, nel caso di specie, alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene opportuno riconoscere la componente morale dell'invalidità temporanea, la quale viene monetizzata dalle predette tabelle in maniera uniforme per tutti i soggetti, indipendentemente dall'età
o dalla gravità dei postumi permanenti. Tale conclusione si giustifica proprio per la possibilità di fare ricorso a massime di esperienza comuni, che consentono di presumere, in via generale, un naturale stato di sofferenza interiore durante il periodo di convalescenza o riposo forzato successivo ad un evento traumatico.
Questo periodo, infatti, è normalmente caratterizzato da una condizione di disagio,
di perdita temporanea di autonomia e, spesso, di preoccupazione per le conseguenze dell'infortunio.
Ebbene, per quanto riguarda l'invalidità permanente, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della invalidità del 10 % e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (20 anni compiuti), la somma di € 23.642,22 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 2.612,40, da moltiplicare per il grado di invalidità (10) e per il coefficiente (0,905) corrispondente all'età della persona danneggiata.
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Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertata dal C.T.U., va riconosciuta invece la somma di € 115,00 al giorno (comprensiva sia della componente dinamico-relazionale che di quella per sofferenza interiore), per un totale di € 6.325,00 in valori attuali (ossia € 3.450,00 per i giorni di invalidità temporanea assoluta;
€ 862,50 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%,
€ 1.150,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, ed € 862,50 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, si giunge alla somma complessiva di € 29.967,22 (€ 23.642,22 + € 6.325,00).
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espressa in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
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Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto. Questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante all'attore, devalutato e rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 33.181,49.
A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 29.967,22 al mese di agosto
2014 (ricavando così l'importo di € 24.869,06) e rivalutandolo dal 31.08.2014, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità (così pervenendo ad € 29.967,22 a cui si aggiungono € 3.214,27 per interessi), per un totale di € 33.181,49.
Sulla somma in questione — al cui pagamento vanno condannate le parti convenute,
in solido tra loro — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In aggiunta, deve essere accordata all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di 3.375,30 per le spese sanitarie documentate (v.
documentazione allegata all'atto di citazione) che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico.
Non può, invece, essere riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale prestata ante causam dal dott. , Persona_2
trattandosi di spese non indispensabili per la tutela del diritto azionato, le quali devono restare a carico della parte.
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Quanto al governo delle spese, in considerazione della soccombenza parziale dell'attore (il quale, peraltro, vede accogliersi la propria domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto con l'atto di citazione), queste devono essere compensate nella misura di 1/4.
La restante parte, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico delle parti convenute in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di riferimento
(compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00), da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Visto l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per porre le spese di C.T.U., già
liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia dei convenuti e;
Controparte_3 Controparte_2
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1
la somma complessiva di € 36.556,79, oltre interessi legali dalla data della
[...]
presente pronuncia fino al pagamento;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/4;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte in favore di pari ad € 5.712,00 (oltre € 930,75 per esborsi) oltre Parte_1
Pag. 10 di 11 R.G. n. 437/2017
spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Faraci Patrizia, dichiaratasi antistataria;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U.
liquidate come da decreto in atti, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte;
Così deciso in Termini Imerese, in data 5.03.2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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