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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 818/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Innamorati) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.2.2025, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in Parte_1
CP_ funzione di giudice del lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare
l'illegittimità della richiesta di recupero/pagamento della somma di €.4.743,70 avanzata da nei confronti CP_1
del ricorrente quale erede della defunta coniuge quale Parte_1 Persona_1
somma alla stessa non spettante nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 sulla pensione cat.INVCIV n.07019349;
accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €.4.743,70 erogata dall in favore della signora CP_1
nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 sulla pensione cat.INVCIV n.07019349; Persona_1
conseguentemente, annullare il relativo provvedimento restitutorio e condannare l' alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente della somma di €.4.743,70 indebitamente trattenuta Parte_1
sulla sua pensione cat. VOCOM cert. , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo”. P.IVA_1
pagina 1 di 2 CP_ Anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito da questo giudicante l' ha valutato la bontà
delle ragioni della parte ricorrente provvedendo in via di autotutela ad accreditare la somma di
€4730,30 maggiorata degli interessi legali.
All'odierna udienza le parti hanno convenuto in ordine all'avvenuta cessazione del contendere reciprocamente accettando che la stessa fosse dichiarata con sentenza, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come da iniziale proposta conciliativa formulata dal giudice.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
[...]
Perugia 26.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 818/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Innamorati) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.2.2025, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in Parte_1
CP_ funzione di giudice del lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare
l'illegittimità della richiesta di recupero/pagamento della somma di €.4.743,70 avanzata da nei confronti CP_1
del ricorrente quale erede della defunta coniuge quale Parte_1 Persona_1
somma alla stessa non spettante nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 sulla pensione cat.INVCIV n.07019349;
accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €.4.743,70 erogata dall in favore della signora CP_1
nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 sulla pensione cat.INVCIV n.07019349; Persona_1
conseguentemente, annullare il relativo provvedimento restitutorio e condannare l' alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente della somma di €.4.743,70 indebitamente trattenuta Parte_1
sulla sua pensione cat. VOCOM cert. , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo”. P.IVA_1
pagina 1 di 2 CP_ Anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito da questo giudicante l' ha valutato la bontà
delle ragioni della parte ricorrente provvedendo in via di autotutela ad accreditare la somma di
€4730,30 maggiorata degli interessi legali.
All'odierna udienza le parti hanno convenuto in ordine all'avvenuta cessazione del contendere reciprocamente accettando che la stessa fosse dichiarata con sentenza, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come da iniziale proposta conciliativa formulata dal giudice.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
[...]
Perugia 26.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2