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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 840/2024 del R.G.A.C. e pendente tra nata a [...] il [...] (c.f. e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via della Stazione nonché nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) e ivi residente in [...] rappresentate, difese ed assistite dall'Avv. C.F._2
Alfredo PERUGI ( ) del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliate presso il C.F._3 suo studio in Viterbo, Via S. Bonaventura n. 27, giusta delega allegata alla citazione. attrici e
(P.IVA ), in persona del commissario straordinario e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Benedetti (C.F.
; pec: ; fax 06.32110573) ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Enrico Petrella n. 4, in virtù di procura rilasciata su foglio separato che si deposita unitamente al presente atto e da intendersi ivi apposta in calce, ai sensi dell'art. 83, comma III c.p.c.. convenuta
Oggetto: risarcimento danno, iure proprio e iure hereditatis, per perdita del congiunto.
posta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3 maggio 2024 le signore e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l' per sentirne accertare la responsabilità contrattuale o Controparte_2 da contatto sociale per aver causato la morte del proprio zio, , e per ottenere, iure Persona_1 proprio e iure hereditatis, il risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale e quello da perdita di chances di guarigione o di più lunga sopravvivenza subita dal congiunto per il complessivo importo di € 259.681,20.
A sostegno della domanda deducevano che il signor era stato ricoverato il 9 Persona_1 settembre 2009 presso l'ospedale Belcolle di Viterbo e sottoposto a “colicistectomia per calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta”, che in data 24.08.2009 il paziente era stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico d'urgenza con anastomosi del dotto biliare, che seguiva il decesso in data 9 settembre 2009 in ragione dell'errore commesso dai sanitari durante il primo intervento chirurgico, durante il quale era stato erroneamente reciso il dotto del coledoco invece del dotto cistico, che la moglie nel 2020 aveva evocato in giudizio l' per ottenere il Parte_3 CP_3 risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, che la causa era stata interrotta per decesso dell'attrice il giorno 8 dicembre 2020, che era loro interesse - quali uniche nipoti dello zio
[...]
- fare propri gli scritti difensivi di e reiterare la domanda di risarcimento del Per_1 Parte_3 danno, che agivano a tal fine iure proprio e iure hereditatis per vedersi risarcire il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale e per conseguire, quali eredi, quello biologico terminale, morale catastrofale e da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza subito dallo stesso de cuius durante i 28 giorni di ricovero antecedenti alla morte.
Si costituiva la eccependo la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva CP_3 delle attrici, che non avevano provato l'esistenza del rapporto parentale da cui potessero scaturire pretese risarcitorie, l'infondatezza degli assunti attorei in ordine alla responsabilità dei sanitari quale causa del decesso e, in mero subordine, l'enormità della quantificazione del danno contenuta in citazione.
Con la prima memoria di precisazione della domanda le attrici hanno insistito sulle conclusioni rassegnate deducendo, quanto alla prescrizione, l'effetto interruttivo determinato dal giudizio introdotto dalla zia nel 2020, la cui volontà è stata da loro confermata con il presente Parte_3 giudizio nella qualità di eredi e con la terza memoria hanno rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il risarcimento del danno sia in proprio che in rappresentazione della zia ovvero Parte_3 quali eredi di quest'ultima.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di acquisire mezzi istruttori, è stata discussa ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc all'udienza del 10 Aprile 2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma nello stesso articolo.
Innanzitutto, va detto che la decisione viene presa in base al principio della ragione più liquida, dovendo il giudice in via preliminare accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
L'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta.
Le signore agiscono, con citazione notificata nel 2024, per far valere il proprio diritto al Pt_1 risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale con lo zio Persona_1 nonché per ottenere, quali eredi dello stesso zio, il risarcimento del danno in virtù del diritto maturato dal de cuius tra la data dell'asserito errore commesso dai sanitari e il decesso;
l'azione è stata introdotta oltre 10 anni dopo la morte, risalente al settembre del 2009, senza il compimento di alcun atto interruttivo del termine di prescrizione cosicché ogni diritto è ormai precluso per il decorso del termine di legge. In senso contrario non può essere addotto, quale valido effetto interruttivo della prescrizione, il giudizio introdotto dalla moglie del de cuius, , il 20 luglio 2020. Parte_3
In primo luogo, poiché le attrici non hanno affatto agito in qualità di eredi della zia e non hanno riassunto il giudizio da quest'ultima a suo tempo proposto, infatti, sia nell'atto di citazione che in quello di precisazione della domanda, depositato nel primo termine fissato dall'articolo 171 ter cpc, hanno rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il risarcimento iure proprio e quali eredi di
. Persona_2
Il mutamento di prospettiva assunto nella memoria depositata il 7 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo
171 ter numero 3 cpc non può assumere alcun rilievo posto che, per espressa previsione normativa, essa è finalizzata a replicare alle eccezioni nuove e a indicare prova contraria e non può in alcun caso essere utilizzata per emendare la domanda introduttiva del giudizio.
D'altronde, il suddetto cambio di prospettiva, reiterato con la memoria non autorizzata depositata il
24 ottobre 2024, in forza del quale le attrici hanno chiesto il risarcimento del danno quali eredi di T_
, non costituisce neppure una emendatio libelli, ammissibile con la prima memoria ex articolo
[...]
171 ter cpc, ma una vera e propria mutatio, non consentita, poiché pone a fondamento della pretesa la qualità di erede di un soggetto diverso da quello inizialmente indicato e, quindi, muta i fatti costitutivi del diritto vantato.
Fermo restando il carattere assorbente di quanto detto, va precisato che, come eccepito dalla convenuta, anche la domanda avanzata da era prescritta poiché la citazione era stata Parte_3 Con notificata alla i Viterbo il 20 luglio 2020, oltre il decennio dal decesso del 9 settembre 2009.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
1. dichiara prescritti i diritti azionati;
2. condanna le attrici al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 12.046, oltre accessori di legge,
Così deciso in Viterbo il 6 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi