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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2253/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA P.pe di Belmonte 99, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
SOMMATINO MARIANNE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA P.pe di Belmonte 99, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 maggio 2025 e sottoscritto il 25 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 20 dicembre 2016).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 coniugi secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione ove risiede la madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) La casa familiare - unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti - sita in
Villabate (Pa), via Santa Caterina n. 1, di proprietà del IG. sarà abitata Pt_1 dalla IG.ra , unitamente ai figli;
la stessa si farà carico di ogni relativa CP_1 spesa ordinaria (utenze, oneri condominiali etc….). La IG.ra , previa CP_1 congrua comunicazione al IG. potrà trasferirsi unitamente ai figli presso Pt_1 altro immobile purchè si mantenga inalterata la possibilità per il IG. di Pt_1 esercitare il proprio diritto-dovere di visita in virtù del fatto che devono mantenersi continuativi e sani, i rapporti con entrambi i genitori (art. 337 quater cod. civ.).
4) In relazione al diritto di visita del padre il IG. potrà tenere con sé i Pt_1 figli liberamente durante la settimana, secondo gli accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - due pomeriggi alla settimana dalle ore 18:00 alle ore
20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
- durante le festività natalizie e di fine anno i minori trascorreranno con uno dei genitori, ad anni alterni,
2 rispettivamente il giorno del 24 e del 25 dicembre e il giorno del 31 di dicembre e dell'01 gennaio. - durante le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. - durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i minori trascorreranno con il padre almeno quindici giorni non consecutivi, di cui 7 consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Resta, in ogni caso, convenuto che per la figlia , allo stato in Persona_2 tenera età, i tempi di permanenza con il padre saranno concordati tra i coniugi tenendo conto delle eIGenze della minore. In difetto di accordo il IG. Pt_1 potrà: - vedere la figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 18:00 Persona_2 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore, presso il domicilio materno, con facoltà di portare la minore al di fuori dell'abitazione familiare, compatibilmente con le eIGenze della stessa di dormire e mangiare;
- vedere e tenere con sé la figlia a settimana alterne, e più precisamente una volta il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:30 e l'altra volta la domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il domicilio materno con facoltà di portare la minore al di fuori dell'abitazione familiare, compatibilmente con le eIGenze della stessa di dormire e mangiare.
Le parti concordano sin d'ora che al compimento del terzo anno d'età il diritto di visita, anche con riferimento alle festività, alle vacanze estive e al pernottamento, potrà essere esercitato secondo quanto indicato al punto 4) del presente ricorso, tenuto conto del legame nel frattempo intercorso tra la minore ed il padre.
6) E' facoltà per il padre visitare e tenere con sé i figli anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori.
7) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente bancario intestato
3 alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese solare. CP_1
8) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere letto e di averlo accettato e precisamente:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola: spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola: Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private: e) analisi cliniche: 1) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione,
4 questi dovrà connunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione, e) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
1) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi una eventuale alternativa meno onerosa,
(dovendosi la spesa preventivamente communicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somna oggetto del preventivo alternativo da huu proposto.
5 Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovra manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disacrordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-sassegno il genitore anticipatario avra diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
10) I coniugi rinunciano per sé stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
11) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione ai patti ivi convenuti e sopra elencati a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso presso il Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 317; P. II;
S. A;
Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
6 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2253/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA P.pe di Belmonte 99, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
SOMMATINO MARIANNE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA P.pe di Belmonte 99, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 maggio 2025 e sottoscritto il 25 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 20 dicembre 2016).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 coniugi secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione ove risiede la madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) La casa familiare - unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti - sita in
Villabate (Pa), via Santa Caterina n. 1, di proprietà del IG. sarà abitata Pt_1 dalla IG.ra , unitamente ai figli;
la stessa si farà carico di ogni relativa CP_1 spesa ordinaria (utenze, oneri condominiali etc….). La IG.ra , previa CP_1 congrua comunicazione al IG. potrà trasferirsi unitamente ai figli presso Pt_1 altro immobile purchè si mantenga inalterata la possibilità per il IG. di Pt_1 esercitare il proprio diritto-dovere di visita in virtù del fatto che devono mantenersi continuativi e sani, i rapporti con entrambi i genitori (art. 337 quater cod. civ.).
4) In relazione al diritto di visita del padre il IG. potrà tenere con sé i Pt_1 figli liberamente durante la settimana, secondo gli accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - due pomeriggi alla settimana dalle ore 18:00 alle ore
20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
- durante le festività natalizie e di fine anno i minori trascorreranno con uno dei genitori, ad anni alterni,
2 rispettivamente il giorno del 24 e del 25 dicembre e il giorno del 31 di dicembre e dell'01 gennaio. - durante le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. - durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i minori trascorreranno con il padre almeno quindici giorni non consecutivi, di cui 7 consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Resta, in ogni caso, convenuto che per la figlia , allo stato in Persona_2 tenera età, i tempi di permanenza con il padre saranno concordati tra i coniugi tenendo conto delle eIGenze della minore. In difetto di accordo il IG. Pt_1 potrà: - vedere la figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 18:00 Persona_2 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore, presso il domicilio materno, con facoltà di portare la minore al di fuori dell'abitazione familiare, compatibilmente con le eIGenze della stessa di dormire e mangiare;
- vedere e tenere con sé la figlia a settimana alterne, e più precisamente una volta il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:30 e l'altra volta la domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il domicilio materno con facoltà di portare la minore al di fuori dell'abitazione familiare, compatibilmente con le eIGenze della stessa di dormire e mangiare.
Le parti concordano sin d'ora che al compimento del terzo anno d'età il diritto di visita, anche con riferimento alle festività, alle vacanze estive e al pernottamento, potrà essere esercitato secondo quanto indicato al punto 4) del presente ricorso, tenuto conto del legame nel frattempo intercorso tra la minore ed il padre.
6) E' facoltà per il padre visitare e tenere con sé i figli anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori.
7) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente bancario intestato
3 alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese solare. CP_1
8) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere letto e di averlo accettato e precisamente:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola: spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola: Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private: e) analisi cliniche: 1) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione,
4 questi dovrà connunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione, e) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
1) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi una eventuale alternativa meno onerosa,
(dovendosi la spesa preventivamente communicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somna oggetto del preventivo alternativo da huu proposto.
5 Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovra manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disacrordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-sassegno il genitore anticipatario avra diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
10) I coniugi rinunciano per sé stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
11) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione ai patti ivi convenuti e sopra elencati a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso presso il Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 317; P. II;
S. A;
Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
6 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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