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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2239/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, area famiglia, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2239/2024 del Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione, promosso con ricorso depositato in data 20.11.2024, da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Zaza, giusta procura in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Zaza, giusta procura in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I ricorrenti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 20.11.2024, nel dare atto di avere intrattenuto una relazione da cui è nata ( Corato il 14.11.2022) riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori giusta documentazione in atti, hanno evidenziato che il rapporto affettivo e di convivenza si è interrotto chiedendo congiuntamente di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento della minore.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento per il parere in ordine al ricorso congiunto.
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 1.7.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, il Tribunale assumeva la causa in decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento della figlia, , nata a [...] il Per_1
14.11.2022, prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, e la contribuzione a carico di quest'ultimo al mantenimento della figlia, nella misura mensile di € 250,00, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, con attribuzione dell'assegno unico universale integralmente in favore della madre.
L'accordo può essere recepito, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con i minori nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara efficaci gli accordi tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 20.11.2025, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto e costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, area famiglia, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2239/2024 del Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione, promosso con ricorso depositato in data 20.11.2024, da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Zaza, giusta procura in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Zaza, giusta procura in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I ricorrenti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 20.11.2024, nel dare atto di avere intrattenuto una relazione da cui è nata ( Corato il 14.11.2022) riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori giusta documentazione in atti, hanno evidenziato che il rapporto affettivo e di convivenza si è interrotto chiedendo congiuntamente di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento della minore.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento per il parere in ordine al ricorso congiunto.
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 1.7.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito, il Tribunale assumeva la causa in decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento della figlia, , nata a [...] il Per_1
14.11.2022, prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, e la contribuzione a carico di quest'ultimo al mantenimento della figlia, nella misura mensile di € 250,00, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, con attribuzione dell'assegno unico universale integralmente in favore della madre.
L'accordo può essere recepito, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con i minori nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara efficaci gli accordi tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 20.11.2025, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto e costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore