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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5863 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/04/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/04/1979 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] CP_1
di Serramanna, anno 1979, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
CP_ 1) la sig.ra , residente e dimorante a Serramanna, avrà facoltà di utilizzare personalmente la casa ex coniugale, sita in Assemini, via Capri n. 31, e, precisamente, la camera da letto già della figlia , con utilizzo dei Per_1
servizi.
Tale utilizzo avverrà previ accordi, di volta in volta, col sig. , per Pt_1
evitare sovrapposizioni e verrà meno ove il sig. dovesse abitare Pt_1
stabilmente nello stesso immobile.
Pag. 2 di 3 La Tari e le utenze sono intestate al sig. che proseguirà ad effettuarne Pt_1
CP_ il pagamento, tuttavia con la partecipazione della signora al pagamento dei consumi dell'utenza elettrica ove la stessa utilizzi l'immobile per periodi prolungati, e sempre secondo accordi bonari.
2) Il sig. per un periodo di 10 anni a decorrere dalla emananda sentenza Pt_1 di divorzio, non alienerà l'immobile ex casa coniugale, desiderando preservarlo per i figli nati dal matrimonio, salvo eventuale stato di bisogno dello stesso e/o palese necessità.
3) I coniugi non si riconoscono reciprocamente il diritto a somministrazioni economiche.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5863 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/04/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/04/1979 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] CP_1
di Serramanna, anno 1979, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
CP_ 1) la sig.ra , residente e dimorante a Serramanna, avrà facoltà di utilizzare personalmente la casa ex coniugale, sita in Assemini, via Capri n. 31, e, precisamente, la camera da letto già della figlia , con utilizzo dei Per_1
servizi.
Tale utilizzo avverrà previ accordi, di volta in volta, col sig. , per Pt_1
evitare sovrapposizioni e verrà meno ove il sig. dovesse abitare Pt_1
stabilmente nello stesso immobile.
Pag. 2 di 3 La Tari e le utenze sono intestate al sig. che proseguirà ad effettuarne Pt_1
CP_ il pagamento, tuttavia con la partecipazione della signora al pagamento dei consumi dell'utenza elettrica ove la stessa utilizzi l'immobile per periodi prolungati, e sempre secondo accordi bonari.
2) Il sig. per un periodo di 10 anni a decorrere dalla emananda sentenza Pt_1 di divorzio, non alienerà l'immobile ex casa coniugale, desiderando preservarlo per i figli nati dal matrimonio, salvo eventuale stato di bisogno dello stesso e/o palese necessità.
3) I coniugi non si riconoscono reciprocamente il diritto a somministrazioni economiche.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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