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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1663/2022 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Monsignor Aurelio Sorrentino n°50/A, presso lo studio dell'avv.
SA EN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A (C.F. e P.IVA in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Treviso n.4 presso lo studio dell'avv. Salvatore Attinà che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto -
Nonché contro
Controparte_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento danni sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 CP_2
e al fine di accertare la responsabilità di quest'ultimo per il
[...] Controparte_1
sinistro occorso in data 23.7.2021 con conseguente condanna, in solido, dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 60.687,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Esponeva:
- che il 23 luglio 2021, alle ore 03:50 circa, transitava a piedi sulla Via Lungomare
Lazzaro di Reggio Calabria e mentre si accingeva ad attraversare, sulle strisce pedonali, con direzione mare monte, veniva investito dall'autovettura Fiat 500 (tg. FR014RX), assicurata da di proprietà e condotta da;
CP_3 Controparte_1
- che, in particolare, quest'ultimo nell'effettuare manovra di retromarcia, per uscire dal parcheggio, non si avvedeva della presenza del e, di conseguenza, lo urtava facendolo Pt_1
rovinare a terra;
- che a causa dell'occorso riportava lesioni personali e, stante il persistere del dolore, si recava presso il Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio
Calabria ove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo contusivo ginocchio destro”;
- che veniva sottoposto a visita dal medico incaricato dalla compagnia assicuratrice il quale riconosceva un danno permanente biologico pari al 10% con una invalidità temporanea di 61 giorni;
- che conferiva, altresì, incarico al dott. per la quantificazione dei Persona_1 postumi conseguenti alle lesioni riportate determinati nella misura del 14%, con una invalidità temporanea di 61 giorni;
-che inoltrava alla Società invito alla stipula di una convezione di CP_2 negoziazione assistita riscontrato negativamente;
Tutto quanto premesso, l'odierno attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale adito, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro, del sig.
[...]
, conducente e proprietario dell'autovettura investitrice, in accoglimento del CP_1
2 presente atto e per le motivazioni di cui in premessa, condannare in solido i convenuti al pronto ed immediato pagamento a favore dell'istante, nel domicilio eletto, della somma totale di € 60.687,50, (cosi determinata: € 59.567,50 per il danno non patrimoniale in riferimento all'art. 32 della Cost., da liquidarsi integralmente ai sensi dell'art. 2056 c.c. in base ai pregiudizi patiti dall'attore quali il danno biologico, la temporanea ed il danno morale ex art. 185 c.p. e cosi determinato secondo la tabella del Tribunale di Milano: € 1.465,00 per il danno biologico del 14%; € 2.970,00 per gg 30 di ITP al 100%; € 1.534,50 per gg. 31 di ITP al 50%; € 14.159,00 per la personalizzazione del danno nonché, € 1.120,00 per il danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 29.9.2022, si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A. contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_1
veniva dichiarato contumace.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria ammessa (prova testi e CTU medico – legale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'esclusiva responsabilità del convenuto ella causazione nel sinistro CP_1
lamenta che in data 23.7.2021, alle ore 03:50 circa, mentre si Parte_1 accingeva ad attraversare, sulle strisce pedonali, la Via Lungomare Lazzaro di Reggio
Calabria veniva investito dall'autovettura Fiat 500 (tg. FR014RX), assicurata dalla CP_3
[...
di proprietà e condotta da il quale, nell'effettuare una manovra di Controparte_1 retromarcia, non si avvedeva della presenza del e, pertanto, lo tamponava facendolo Pt_1
rovinare a terra.
3 Deduce, quindi, che la responsabilità dell'evento lesivo sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida imprudente tenuta dal convenuto CP_1
La domanda attorea è fondata.
2.1. Come noto, nel caso, come quello in esame, di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha più volte ribadito che “In caso di investimento di un pedone il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022; Cass. civ.,
n. 12576/2018; Cass. civ. n. 9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n. 12751/2001;
Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
2.1.1. Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che possa ritenersi superata la presunzione di colpa del conducente di cui al predetto art. 2054, I comma, c.c.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti nonché dalla CTU medico – legale redatta dalla dott. ssa . Persona_2
Occorre, in primo luogo, evidenziare che le circostanze dedotte nell'atto di citazione relativamente alla dinamica del sinistro hanno trovato puntuale conferma nella deposizione testimoniale resa da , il quale si trovava in compagnia dell'attore il giorno Testimone_1 dell'occorso.
4 Il predetto teste, interrogato sui fatti di causa, ha così dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente per cui è processo. Sono amico dell'attore Pt_1
e posso riferire che nell'estate del 2021, credo fine luglio, io e l'attore ci eravamo
[...]
recati presso il locale Paloma ubicato sul lungomare di Lazzaro. Alla conclusione della serata, dopo le tre del mattino, all'uscita dal locale abbiamo deciso di fare una passeggiata sul lungomare. Nel ritornare indietro verso la mia auto, il mio amico ha Parte_1 attraversato la strada, posta davanti al locale sopracitato, sulle strisce pedonali. Il mio amico si trovava a circa due o tre metri davanti a me ed ho visto che una fiat 500, condotta da un ragazzo, in retromarcia andava verso l'attore, il quale ha istintivamente messo le mani sul bagagliaio della vettura come per proteggersi e nello spostarsi per evitare l'impatto ha roteato il ginocchio destro, per poi cadere in terra”. (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Ha, inoltre, precisato: “Il sinistro si è verificato sulle strisce pedonali [...] L'urto si è verificato tra la vettura in retromarcia e le mani dell'attore; ricordo che il mio amico lamentava dolore, ma ha preferito ritornare a casa anziché recarsi al Pronto Soccorso” (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Dall'esame della riportata deposizione testimoniale emerge:
i) che il giorno dell'occorso il si trovava unitamente all'attore in un locale Tes_1
sito sul lungomare di Lazzaro in Reggio Calabria;
ii) che al termine della serata, i predetti, dopo una passeggiata, si indirizzavano verso l'autovettura del sicché il si accingeva ad attraversare la strada sulle Tes_1 Pt_1 strisce pedonali;
iii) che, improvvisamente, il convenuto nell'eseguire una manovra in CP_1
retromarcia, non si avvedeva della presenza del e lo colpiva;
Pt_1 iv) che, l'attore, istintivamente, metteva le mani sul bagagliaio della vettura con l'intento di proteggersi e, al fine di evitare l'impatto, roteava il ginocchio cadendo rovinosamente a terra.
Quanto riferito dal teste - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo il assistito personalmente al sinistro (la presenza di testi viene indicata nel CAI) ed Tes_1 avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni – consente di affermare l'esclusiva responsabilità del conducente per l'occorso non avendo CP_1
5 quest'ultimo tenuto una condotta di guida conforme alle regole prescritte in materia di circolazione stradale.
Ai sensi dell'art. 154 del C.d.s. il conducente di un veicolo che si accinge ad effettuare una manovra – nella specie, quella di retromarcia – è tenuto ad assicurarsi preventivamente che la stessa possa compiersi senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Tale disposizione impone, dunque, al conducente, un obbligo particolarmente rigoroso di prudenza richiedendo che il predetto mantenga un costante controllo dell'area retrostante il veicolo che proceda a velocità minima e che sia pronto ad interrompere immediatamente la manovra non appena emerga un ostacolo o un rischio per la sicurezza altrui.
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione testimoniale sopra esaminata, risulta evidente che il convenuto abbia CP_1 violato tali prescrizioni avendo iniziato ed eseguito la manovra di retromarcia senza preventivamente accertarsi della presenza di pedoni nelle immediate vicinanze dello spazio di manovra così determinando l'investimento e la successiva caduta dell'attore e omettendo, quindi, di adottare anche le più elementari cautele richieste dalle circostanze del caso concreto al fine di scongiurare la situazione di pericolo.
La circostanza, evidenziata dall'Assicurazione convenuta, che il veicolo investitore
(Fiat 500) sia dotato di un lunotto posteriore di ampiezza tale da offrire, anche durante la manovra di retromarcia, un'ampia visuale non rende inverosimile la verificazione del sinistro, ma, al contrario, rende più negligente la condotta, evidentemente distratta, del conducente
CP_1
Prive di pregio appaiono, poi, le censure sollevate dalla laddove ritiene CP_3
poco credibile la dinamica riferita dal teste il quale avrebbe assistito passivamente Tes_1 senza richiamare l'attenzione né del pedone né tantomeno del conducente.
Più precisamente, l'assicurazione convenuta rileva la singolarità del comportamento del che anziché scostarsi per evitare l'urto si sarebbe “appoggiato” sulla vettura per Pt_1
contrastare il movimento senza nemmeno gridare.
Orbene, la reazione dell'attore – consistita appoggiarsi con le mani al veicolo investitore nel tentativo di proteggersi – è perfettamente plausibile e coerente con la dinamica di un impatto ravvicinato e improvviso trattandosi di una condotta istintiva assunta dal
6 pedone-danneggiato che, trovandosi in una situazione di emergenza, ha tentato di minimizzare le conseguenze dell'urto.
Parimenti inconducenti le perplessità manifestate rispetto al comportamento assunto dal teste tenuto conto della repentinità degli eventi. Tes_1
Ancora, la verificazione e la dinamica del sinistro, per come ricostruita dal teste, trova ulteriore riscontro nella documentazione allegata in atti e segnatamente:
i) nel certificato del Pronto Soccorso, avente la medesima data del sinistro, ove, nella sezione anamnesi, viene riportato “paziente riferisce algia ginocchio destro da trauma riferito incidente stradale” (v. all. n.3 atto di citazione). Al riguardo non assumere rilievo la circostanza che il non si sia recato in ospedale nell'immediatezza dell'occorso Pt_1
essendo ben possibile che il danneggiato abbia scelto di recarsi presso il pronto soccorso in un secondo momento, circostanza, peraltro, confermata dal teste (“ADR: ricordo Tes_1
che il mio amico lamentava dolore, ma ha preferito ritornare a casa anziché recarsi al Pronto
Soccorso”);
ii) nella relazione di visita medica redatta dal dott. , incaricato dalla compagnia Per_3
assicuratrice, ove - in ordine alle modalità dell'evento lesivo riferite dall'attore – emerge che il ha riportato la medesima dinamica del sinistro dedotta in citazione (si relazione Pt_1
medica a firma del dott. , all. n. 4 atto di citazione: “ si trovava a Per_3 Parte_1 piedi, sul lungomare di Lazzaro, frazione del Comune di Motta S. Giovanni, alle ore 03:50 circa, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, una fiat 500 che effettuava manovra di retromarcia, per ripartire da una sosta, lo urtava facendolo cadere al suolo” ).
iii) nel modulo CAI sottoscritto dal danneggiato e dall'investitore il Pt_1 CP_1 quale ha espressamente dichiarato: “retrocedevo per riprendere la marcia e investivo sulle strisce il pedone che attraversava da mare verso monte procurandogli lesioni” (v. All. n. 1 atto di citazione).
Quanto all'efficacia probatoria del modulo CAI occorre precisare che esso, in quanto sottoscritto dal responsabile civile e, quindi, litisconsorte necessario, non assume valenza confessoria, ma è liberamente valutabile dal giudice in forza di quanto disposto dall'art. 2733, comma III, c.c.
7 La Suprema Corte in una recente pronuncia - richiamando la nota sentenza delle
Sezioni Unite del 5 maggio 2006, n. 10311– ha, difatti, ribadito il principio di diritto in forza del quale “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431).
Nella medesima sentenza viene altresì chiarito che la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.6.2024, n.15431).
Applicati i superiori principi alla vicenda in esame, il giudicante ritiene che il delineato quadro probatorio in atti (deposizioni del teste oculare precise e circostanziate, certificazione medica) consente di riconoscere al modulo CAI, valutato unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie, valore conducente in ordine alla dinamica del sinistro specie ove si consideri che alcuna diversa prova contraria sulla modalità di svolgimento dell'occorso è stata offerta dall'Assicurazione convenuta.
Le considerazioni che precedono consento di affermare l'esclusiva responsabilità dell' nella verificazione del sinistro non potendosi ritenere superata presunzione di CP_1 responsabilità posta a suo carico, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Era, invero, onere del conducente del veicolo e/o del suo assicuratore provare, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità, non solo una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile del pedone , ma anche l'adozione, da parte del Pt_1 conducente di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto CP_1
(Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022;
Cass. civ., n. 12576/2018; Cass. civ. n. 9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n.
12751/2001; Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
8 Tuttavia, sul punto, alcuna prova è stata offerta dall'Assicurazione convenuta la quale si è limitata ad eccepire il concorso di colpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c,. del pedone – danneggiato senza specificatamente dedurre né tantomeno dimostrare la condotta negligente imputabile al il quale, peraltro, alla luce di quanto riferito dal teste Pt_1
, attraversava sulle strisce pedonali. Tes_1
A tal proposito si precisa che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e di quella di un pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la condotta del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 24472/2014).
Nella specie nulla è stato provato dall'assicurazione convenuta.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea merita accoglimento ne consegue che il convenuto e la HDI Ass. ni S.p.A. vanno condannati, in solido, a risarcire i danni CP_1 sofferti dal a causa del sinistro. Pt_1
3. Sul quantum debeatur
La richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale è fondata seppur limitatamente al solo danno biologico.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.ssa nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e Persona_2
scientifico, in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento
L'ausiliario, anzitutto, conferma la compatibilità delle lesioni riportate dal con Pt_1 la dinamica del contestato sinistro affermando che “Le lesioni riportate nel sinistro de quo:
Esiti funzionali e dolorosi post trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione distrattiva del LCA, fissurazione del corno anteriore del menisco laterale, distrazione del
9 tendine popliteo, distrazione del LCM e del LCL, sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti” (Cfr. p. 7 CTU).
Sul punto prive di pregio sono le contestazioni di parte convenuta (formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale) laddove lamenta che il CTU avrebbe riconosciuto il rapporto di causalità sull'erronea ricostruzione dei fatti (ossia che il , Pt_1
accortosi che l'autovettura procedeva in retromarcia verso di lui, si sarebbe mosso istintivamente per evitare l'impatto, roteando il ginocchio destro e cadendo a terra) in quanto,
a suo dire, difforme rispetto a quella descritta dal teste , il quale avrebbe riferito Tes_1
un contatto tra le mani del e il veicolo da cui sarebbe derivata la caduta “rovinosa”. Pt_1
La medesima convenuta rileva, altresì, che le lesioni riportate dal , in quanto Pt_1
circoscritte limitatamente al ginocchio, risultano incompatibili con la dinamica dell'occorso riferita dal teste non essendo state riscontrate contusioni o abrasioni sulle altre parti del corpo.
Ebbene, in primo luogo, si rappresenta che la ricostruzione del sinistro riportata dal
CTU sulla scorta dell'anamnesi e della deposizione testimoniale coincide con la dinamica descritta dal teste il quale ha così riferito: “Il mio amico si trovava a circa due o Tes_1
tre metri davanti a me ed ho visto che una fiat 500, condotta da un ragazzo, in retromarcia andava verso l'attore, il quale ha istintivamente messo le mani sul bagagliaio della vettura come per proteggersi e nello spostarsi per evitare l'impatto ha roteato il ginocchio destro, per poi cadere in terra;
Ha precisato altresì : “L'urto si è verificato tra la vettura in retromarcia e le mani dell'attore”( Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
La descrizione indicata dal CTU - secondo cui il , accortosi del veicolo in Pt_1 retromarcia, si sarebbe mosso istintivamente per evitare l'impatto roteando il ginocchio e cadendo a terra - non contraddice quanto riferito dal circa il contatto delle mani Tes_1 con la parte posteriore dell'auto, ma ne rappresenta un naturale completamento.
Le due circostanze, infatti, sono perfettamente compatibili atteso che è del tutto ragionevole ritenere che un pedone, sorpreso da un veicolo che arretra a distanza ravvicinata, cerchi di proteggersi con le mani mentre tenta istintivamente una manovra di arretramento o torsione da cui deriva la perdita di equilibrio e la caduta a terra.
Né tantomeno risulta convincente l'obiezione secondo cui una caduta “rovinosa”, quale descritta dal teste, avrebbe necessariamente dovuto causare ulteriori escoriazioni o contusioni corporee.
10 Tale rilievo, formulato in termini di “quod plerumque accidit”, è privo di qualunque fondamento tecnico - scientifico e non tiene conto che nel caso di specie il sinistro è stato causato da una manovra in retromarcia, quindi a bassa velocità, e che il movimento distorsivo del ginocchio è stata la causa primaria della caduta con la conseguenza che è del tutto plausibile che l'unico danno rilevante sia rappresentato da lesioni articolari senza abrasioni o contusioni di particolare rilievo.
In altri termini, la caduta non è avvenuta a seguito di un impatto violento con la sede stradale, ma per il cedimento dell'arto dovuto alla torsione improvvisa.
Le osservazioni dedotte della società convenuta - formulate su base intuitiva e prive di supporto medico-legale - non sono idonee a smentire le valutazioni eseguite dal CTU che risultano coerenti ed esaustive.
3.1.1. Tanto precisato, dall'elaborato peritale risulta che l'attore, a causa delle lesioni riportate, ha subito postumi invalidanti nella misura del 10%.
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITP al 75% quantificabile in giorni12; ITP al 50% quantificabile in giorni30; ITP al 25% quantificabile in giorni 19 (Cfr. p. 8 CTU).
Passando alla determinazione dei danni arrecati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) nella misura del 10%, e vertendo, quindi, in materia di lesioni macropermanenti, occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 a cui la Corte di
Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ.n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n. 12408/2011).
Contrariamente a quanto richiesto da entrambe le parti, non può applicarsi la Tabella
Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 trattandosi di sinistro occorso nel 2021.
Va, difatti, in tale sede richiamato e applicato l'orientamento seguito da questo
Tribunale, condiviso dalla scrivente, in forza del quale la predetta tabella trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi successivamente al 5.3.2025, data di entrata in vigore
11 del D.P.R. n. 12/2025, in ossequio a quanto dall'art. 5 del citato decreto;
per i sinistri verificatisi anteriormente deve continuare a farsi riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano, le quali hanno costituito il criterio affidabile e notorio sul quale le parti hanno fondato le proprie rispettive difese sin dall'introduzione del giudizio ai fini della quantificazione del danno non patrimoniali per lesioni non lievi.
Pertanto, il danno biologico è pari a € 24.490,00, di cui € 22.075,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 32 anni, ed € 2.415,00 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinata: invalidità temporanea parziale al 75%, € 756,00; invalidità temporanea parziale al 50% ,
€1.260 ; invalidità temporanea parziale al 25%, € 399,00), tenuto conto che per ogni giorno di invalidità temporanea va liquidato il valore monetario pari € 84.
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di
12 legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
In definitiva, quindi, l'unico danno non patrimoniale risarcibile è quello biologico che ammonta all'importo sopra indicato pari a € 24.490,00.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche nei limiti di quanto domandato dall'attore in citazione, ossia € 1.120,00, non potendosi riconoscere, in ossequio al principio della domanda, la maggiore cifra di € 1.385,00 indicata dal CTU.
L'importo complessivo ammonta, pertanto, ad € 25.610,00.
Al danno non patrimoniale come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far
13 data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Per completezza espositiva si precisa che con provvedimento del 2.5.2025, stante la rinuncia di parte attrice per sopravvenuta e documentata variazione reddituale, è stata revocata l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 2.4.2024. Pt_1
A tale data era già stata assunta la prova testimoniale, ma non ancora espletata la CTU medico – legale.
Per tali motivi, questo Giudice ritiene che la somma da versare in favore dell'Erario debba comprendere la fase di studio, introduttiva e solamente metà dell'importo previsto per la fase istruttoria (€ 903: 2= 451,5).
Le restanti fasi vanno, invece, corrisposte in favore dell'avv. SA EN dichiaratosi antistatario.
Parimenti, sempre in ossequio alla regola della soccombenza, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti
[...]
e al pagamento, in favore di , della CP_2 Controparte_4 Parte_1 somma di € 25.610,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21.5.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (23.7.2021)
14 e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario delle spese processuali che si liquidano in € 1.904,5 (fase studio, introduttiva e metà fase istruttoria) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle restanti spese di lite che liquidate in € 1.904,5 (metà fase istruttoria, fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. SA EN dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
15
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1663/2022 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Monsignor Aurelio Sorrentino n°50/A, presso lo studio dell'avv.
SA EN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A (C.F. e P.IVA in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Treviso n.4 presso lo studio dell'avv. Salvatore Attinà che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto -
Nonché contro
Controparte_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento danni sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 CP_2
e al fine di accertare la responsabilità di quest'ultimo per il
[...] Controparte_1
sinistro occorso in data 23.7.2021 con conseguente condanna, in solido, dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 60.687,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Esponeva:
- che il 23 luglio 2021, alle ore 03:50 circa, transitava a piedi sulla Via Lungomare
Lazzaro di Reggio Calabria e mentre si accingeva ad attraversare, sulle strisce pedonali, con direzione mare monte, veniva investito dall'autovettura Fiat 500 (tg. FR014RX), assicurata da di proprietà e condotta da;
CP_3 Controparte_1
- che, in particolare, quest'ultimo nell'effettuare manovra di retromarcia, per uscire dal parcheggio, non si avvedeva della presenza del e, di conseguenza, lo urtava facendolo Pt_1
rovinare a terra;
- che a causa dell'occorso riportava lesioni personali e, stante il persistere del dolore, si recava presso il Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio
Calabria ove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo contusivo ginocchio destro”;
- che veniva sottoposto a visita dal medico incaricato dalla compagnia assicuratrice il quale riconosceva un danno permanente biologico pari al 10% con una invalidità temporanea di 61 giorni;
- che conferiva, altresì, incarico al dott. per la quantificazione dei Persona_1 postumi conseguenti alle lesioni riportate determinati nella misura del 14%, con una invalidità temporanea di 61 giorni;
-che inoltrava alla Società invito alla stipula di una convezione di CP_2 negoziazione assistita riscontrato negativamente;
Tutto quanto premesso, l'odierno attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale adito, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro, del sig.
[...]
, conducente e proprietario dell'autovettura investitrice, in accoglimento del CP_1
2 presente atto e per le motivazioni di cui in premessa, condannare in solido i convenuti al pronto ed immediato pagamento a favore dell'istante, nel domicilio eletto, della somma totale di € 60.687,50, (cosi determinata: € 59.567,50 per il danno non patrimoniale in riferimento all'art. 32 della Cost., da liquidarsi integralmente ai sensi dell'art. 2056 c.c. in base ai pregiudizi patiti dall'attore quali il danno biologico, la temporanea ed il danno morale ex art. 185 c.p. e cosi determinato secondo la tabella del Tribunale di Milano: € 1.465,00 per il danno biologico del 14%; € 2.970,00 per gg 30 di ITP al 100%; € 1.534,50 per gg. 31 di ITP al 50%; € 14.159,00 per la personalizzazione del danno nonché, € 1.120,00 per il danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 29.9.2022, si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A. contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_1
veniva dichiarato contumace.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria ammessa (prova testi e CTU medico – legale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'esclusiva responsabilità del convenuto ella causazione nel sinistro CP_1
lamenta che in data 23.7.2021, alle ore 03:50 circa, mentre si Parte_1 accingeva ad attraversare, sulle strisce pedonali, la Via Lungomare Lazzaro di Reggio
Calabria veniva investito dall'autovettura Fiat 500 (tg. FR014RX), assicurata dalla CP_3
[...
di proprietà e condotta da il quale, nell'effettuare una manovra di Controparte_1 retromarcia, non si avvedeva della presenza del e, pertanto, lo tamponava facendolo Pt_1
rovinare a terra.
3 Deduce, quindi, che la responsabilità dell'evento lesivo sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida imprudente tenuta dal convenuto CP_1
La domanda attorea è fondata.
2.1. Come noto, nel caso, come quello in esame, di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha più volte ribadito che “In caso di investimento di un pedone il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022; Cass. civ.,
n. 12576/2018; Cass. civ. n. 9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n. 12751/2001;
Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
2.1.1. Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che possa ritenersi superata la presunzione di colpa del conducente di cui al predetto art. 2054, I comma, c.c.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti nonché dalla CTU medico – legale redatta dalla dott. ssa . Persona_2
Occorre, in primo luogo, evidenziare che le circostanze dedotte nell'atto di citazione relativamente alla dinamica del sinistro hanno trovato puntuale conferma nella deposizione testimoniale resa da , il quale si trovava in compagnia dell'attore il giorno Testimone_1 dell'occorso.
4 Il predetto teste, interrogato sui fatti di causa, ha così dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente per cui è processo. Sono amico dell'attore Pt_1
e posso riferire che nell'estate del 2021, credo fine luglio, io e l'attore ci eravamo
[...]
recati presso il locale Paloma ubicato sul lungomare di Lazzaro. Alla conclusione della serata, dopo le tre del mattino, all'uscita dal locale abbiamo deciso di fare una passeggiata sul lungomare. Nel ritornare indietro verso la mia auto, il mio amico ha Parte_1 attraversato la strada, posta davanti al locale sopracitato, sulle strisce pedonali. Il mio amico si trovava a circa due o tre metri davanti a me ed ho visto che una fiat 500, condotta da un ragazzo, in retromarcia andava verso l'attore, il quale ha istintivamente messo le mani sul bagagliaio della vettura come per proteggersi e nello spostarsi per evitare l'impatto ha roteato il ginocchio destro, per poi cadere in terra”. (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Ha, inoltre, precisato: “Il sinistro si è verificato sulle strisce pedonali [...] L'urto si è verificato tra la vettura in retromarcia e le mani dell'attore; ricordo che il mio amico lamentava dolore, ma ha preferito ritornare a casa anziché recarsi al Pronto Soccorso” (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Dall'esame della riportata deposizione testimoniale emerge:
i) che il giorno dell'occorso il si trovava unitamente all'attore in un locale Tes_1
sito sul lungomare di Lazzaro in Reggio Calabria;
ii) che al termine della serata, i predetti, dopo una passeggiata, si indirizzavano verso l'autovettura del sicché il si accingeva ad attraversare la strada sulle Tes_1 Pt_1 strisce pedonali;
iii) che, improvvisamente, il convenuto nell'eseguire una manovra in CP_1
retromarcia, non si avvedeva della presenza del e lo colpiva;
Pt_1 iv) che, l'attore, istintivamente, metteva le mani sul bagagliaio della vettura con l'intento di proteggersi e, al fine di evitare l'impatto, roteava il ginocchio cadendo rovinosamente a terra.
Quanto riferito dal teste - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo il assistito personalmente al sinistro (la presenza di testi viene indicata nel CAI) ed Tes_1 avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni – consente di affermare l'esclusiva responsabilità del conducente per l'occorso non avendo CP_1
5 quest'ultimo tenuto una condotta di guida conforme alle regole prescritte in materia di circolazione stradale.
Ai sensi dell'art. 154 del C.d.s. il conducente di un veicolo che si accinge ad effettuare una manovra – nella specie, quella di retromarcia – è tenuto ad assicurarsi preventivamente che la stessa possa compiersi senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Tale disposizione impone, dunque, al conducente, un obbligo particolarmente rigoroso di prudenza richiedendo che il predetto mantenga un costante controllo dell'area retrostante il veicolo che proceda a velocità minima e che sia pronto ad interrompere immediatamente la manovra non appena emerga un ostacolo o un rischio per la sicurezza altrui.
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione testimoniale sopra esaminata, risulta evidente che il convenuto abbia CP_1 violato tali prescrizioni avendo iniziato ed eseguito la manovra di retromarcia senza preventivamente accertarsi della presenza di pedoni nelle immediate vicinanze dello spazio di manovra così determinando l'investimento e la successiva caduta dell'attore e omettendo, quindi, di adottare anche le più elementari cautele richieste dalle circostanze del caso concreto al fine di scongiurare la situazione di pericolo.
La circostanza, evidenziata dall'Assicurazione convenuta, che il veicolo investitore
(Fiat 500) sia dotato di un lunotto posteriore di ampiezza tale da offrire, anche durante la manovra di retromarcia, un'ampia visuale non rende inverosimile la verificazione del sinistro, ma, al contrario, rende più negligente la condotta, evidentemente distratta, del conducente
CP_1
Prive di pregio appaiono, poi, le censure sollevate dalla laddove ritiene CP_3
poco credibile la dinamica riferita dal teste il quale avrebbe assistito passivamente Tes_1 senza richiamare l'attenzione né del pedone né tantomeno del conducente.
Più precisamente, l'assicurazione convenuta rileva la singolarità del comportamento del che anziché scostarsi per evitare l'urto si sarebbe “appoggiato” sulla vettura per Pt_1
contrastare il movimento senza nemmeno gridare.
Orbene, la reazione dell'attore – consistita appoggiarsi con le mani al veicolo investitore nel tentativo di proteggersi – è perfettamente plausibile e coerente con la dinamica di un impatto ravvicinato e improvviso trattandosi di una condotta istintiva assunta dal
6 pedone-danneggiato che, trovandosi in una situazione di emergenza, ha tentato di minimizzare le conseguenze dell'urto.
Parimenti inconducenti le perplessità manifestate rispetto al comportamento assunto dal teste tenuto conto della repentinità degli eventi. Tes_1
Ancora, la verificazione e la dinamica del sinistro, per come ricostruita dal teste, trova ulteriore riscontro nella documentazione allegata in atti e segnatamente:
i) nel certificato del Pronto Soccorso, avente la medesima data del sinistro, ove, nella sezione anamnesi, viene riportato “paziente riferisce algia ginocchio destro da trauma riferito incidente stradale” (v. all. n.3 atto di citazione). Al riguardo non assumere rilievo la circostanza che il non si sia recato in ospedale nell'immediatezza dell'occorso Pt_1
essendo ben possibile che il danneggiato abbia scelto di recarsi presso il pronto soccorso in un secondo momento, circostanza, peraltro, confermata dal teste (“ADR: ricordo Tes_1
che il mio amico lamentava dolore, ma ha preferito ritornare a casa anziché recarsi al Pronto
Soccorso”);
ii) nella relazione di visita medica redatta dal dott. , incaricato dalla compagnia Per_3
assicuratrice, ove - in ordine alle modalità dell'evento lesivo riferite dall'attore – emerge che il ha riportato la medesima dinamica del sinistro dedotta in citazione (si relazione Pt_1
medica a firma del dott. , all. n. 4 atto di citazione: “ si trovava a Per_3 Parte_1 piedi, sul lungomare di Lazzaro, frazione del Comune di Motta S. Giovanni, alle ore 03:50 circa, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, una fiat 500 che effettuava manovra di retromarcia, per ripartire da una sosta, lo urtava facendolo cadere al suolo” ).
iii) nel modulo CAI sottoscritto dal danneggiato e dall'investitore il Pt_1 CP_1 quale ha espressamente dichiarato: “retrocedevo per riprendere la marcia e investivo sulle strisce il pedone che attraversava da mare verso monte procurandogli lesioni” (v. All. n. 1 atto di citazione).
Quanto all'efficacia probatoria del modulo CAI occorre precisare che esso, in quanto sottoscritto dal responsabile civile e, quindi, litisconsorte necessario, non assume valenza confessoria, ma è liberamente valutabile dal giudice in forza di quanto disposto dall'art. 2733, comma III, c.c.
7 La Suprema Corte in una recente pronuncia - richiamando la nota sentenza delle
Sezioni Unite del 5 maggio 2006, n. 10311– ha, difatti, ribadito il principio di diritto in forza del quale “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431).
Nella medesima sentenza viene altresì chiarito che la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.6.2024, n.15431).
Applicati i superiori principi alla vicenda in esame, il giudicante ritiene che il delineato quadro probatorio in atti (deposizioni del teste oculare precise e circostanziate, certificazione medica) consente di riconoscere al modulo CAI, valutato unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie, valore conducente in ordine alla dinamica del sinistro specie ove si consideri che alcuna diversa prova contraria sulla modalità di svolgimento dell'occorso è stata offerta dall'Assicurazione convenuta.
Le considerazioni che precedono consento di affermare l'esclusiva responsabilità dell' nella verificazione del sinistro non potendosi ritenere superata presunzione di CP_1 responsabilità posta a suo carico, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Era, invero, onere del conducente del veicolo e/o del suo assicuratore provare, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità, non solo una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile del pedone , ma anche l'adozione, da parte del Pt_1 conducente di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto CP_1
(Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022;
Cass. civ., n. 12576/2018; Cass. civ. n. 9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n.
12751/2001; Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
8 Tuttavia, sul punto, alcuna prova è stata offerta dall'Assicurazione convenuta la quale si è limitata ad eccepire il concorso di colpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c,. del pedone – danneggiato senza specificatamente dedurre né tantomeno dimostrare la condotta negligente imputabile al il quale, peraltro, alla luce di quanto riferito dal teste Pt_1
, attraversava sulle strisce pedonali. Tes_1
A tal proposito si precisa che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e di quella di un pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la condotta del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 24472/2014).
Nella specie nulla è stato provato dall'assicurazione convenuta.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea merita accoglimento ne consegue che il convenuto e la HDI Ass. ni S.p.A. vanno condannati, in solido, a risarcire i danni CP_1 sofferti dal a causa del sinistro. Pt_1
3. Sul quantum debeatur
La richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale è fondata seppur limitatamente al solo danno biologico.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.ssa nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e Persona_2
scientifico, in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento
L'ausiliario, anzitutto, conferma la compatibilità delle lesioni riportate dal con Pt_1 la dinamica del contestato sinistro affermando che “Le lesioni riportate nel sinistro de quo:
Esiti funzionali e dolorosi post trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con lesione distrattiva del LCA, fissurazione del corno anteriore del menisco laterale, distrazione del
9 tendine popliteo, distrazione del LCM e del LCL, sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti” (Cfr. p. 7 CTU).
Sul punto prive di pregio sono le contestazioni di parte convenuta (formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale) laddove lamenta che il CTU avrebbe riconosciuto il rapporto di causalità sull'erronea ricostruzione dei fatti (ossia che il , Pt_1
accortosi che l'autovettura procedeva in retromarcia verso di lui, si sarebbe mosso istintivamente per evitare l'impatto, roteando il ginocchio destro e cadendo a terra) in quanto,
a suo dire, difforme rispetto a quella descritta dal teste , il quale avrebbe riferito Tes_1
un contatto tra le mani del e il veicolo da cui sarebbe derivata la caduta “rovinosa”. Pt_1
La medesima convenuta rileva, altresì, che le lesioni riportate dal , in quanto Pt_1
circoscritte limitatamente al ginocchio, risultano incompatibili con la dinamica dell'occorso riferita dal teste non essendo state riscontrate contusioni o abrasioni sulle altre parti del corpo.
Ebbene, in primo luogo, si rappresenta che la ricostruzione del sinistro riportata dal
CTU sulla scorta dell'anamnesi e della deposizione testimoniale coincide con la dinamica descritta dal teste il quale ha così riferito: “Il mio amico si trovava a circa due o Tes_1
tre metri davanti a me ed ho visto che una fiat 500, condotta da un ragazzo, in retromarcia andava verso l'attore, il quale ha istintivamente messo le mani sul bagagliaio della vettura come per proteggersi e nello spostarsi per evitare l'impatto ha roteato il ginocchio destro, per poi cadere in terra;
Ha precisato altresì : “L'urto si è verificato tra la vettura in retromarcia e le mani dell'attore”( Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
La descrizione indicata dal CTU - secondo cui il , accortosi del veicolo in Pt_1 retromarcia, si sarebbe mosso istintivamente per evitare l'impatto roteando il ginocchio e cadendo a terra - non contraddice quanto riferito dal circa il contatto delle mani Tes_1 con la parte posteriore dell'auto, ma ne rappresenta un naturale completamento.
Le due circostanze, infatti, sono perfettamente compatibili atteso che è del tutto ragionevole ritenere che un pedone, sorpreso da un veicolo che arretra a distanza ravvicinata, cerchi di proteggersi con le mani mentre tenta istintivamente una manovra di arretramento o torsione da cui deriva la perdita di equilibrio e la caduta a terra.
Né tantomeno risulta convincente l'obiezione secondo cui una caduta “rovinosa”, quale descritta dal teste, avrebbe necessariamente dovuto causare ulteriori escoriazioni o contusioni corporee.
10 Tale rilievo, formulato in termini di “quod plerumque accidit”, è privo di qualunque fondamento tecnico - scientifico e non tiene conto che nel caso di specie il sinistro è stato causato da una manovra in retromarcia, quindi a bassa velocità, e che il movimento distorsivo del ginocchio è stata la causa primaria della caduta con la conseguenza che è del tutto plausibile che l'unico danno rilevante sia rappresentato da lesioni articolari senza abrasioni o contusioni di particolare rilievo.
In altri termini, la caduta non è avvenuta a seguito di un impatto violento con la sede stradale, ma per il cedimento dell'arto dovuto alla torsione improvvisa.
Le osservazioni dedotte della società convenuta - formulate su base intuitiva e prive di supporto medico-legale - non sono idonee a smentire le valutazioni eseguite dal CTU che risultano coerenti ed esaustive.
3.1.1. Tanto precisato, dall'elaborato peritale risulta che l'attore, a causa delle lesioni riportate, ha subito postumi invalidanti nella misura del 10%.
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITP al 75% quantificabile in giorni12; ITP al 50% quantificabile in giorni30; ITP al 25% quantificabile in giorni 19 (Cfr. p. 8 CTU).
Passando alla determinazione dei danni arrecati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) nella misura del 10%, e vertendo, quindi, in materia di lesioni macropermanenti, occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 a cui la Corte di
Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ.n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n. 12408/2011).
Contrariamente a quanto richiesto da entrambe le parti, non può applicarsi la Tabella
Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 trattandosi di sinistro occorso nel 2021.
Va, difatti, in tale sede richiamato e applicato l'orientamento seguito da questo
Tribunale, condiviso dalla scrivente, in forza del quale la predetta tabella trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi successivamente al 5.3.2025, data di entrata in vigore
11 del D.P.R. n. 12/2025, in ossequio a quanto dall'art. 5 del citato decreto;
per i sinistri verificatisi anteriormente deve continuare a farsi riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano, le quali hanno costituito il criterio affidabile e notorio sul quale le parti hanno fondato le proprie rispettive difese sin dall'introduzione del giudizio ai fini della quantificazione del danno non patrimoniali per lesioni non lievi.
Pertanto, il danno biologico è pari a € 24.490,00, di cui € 22.075,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 32 anni, ed € 2.415,00 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinata: invalidità temporanea parziale al 75%, € 756,00; invalidità temporanea parziale al 50% ,
€1.260 ; invalidità temporanea parziale al 25%, € 399,00), tenuto conto che per ogni giorno di invalidità temporanea va liquidato il valore monetario pari € 84.
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di
12 legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
In definitiva, quindi, l'unico danno non patrimoniale risarcibile è quello biologico che ammonta all'importo sopra indicato pari a € 24.490,00.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche nei limiti di quanto domandato dall'attore in citazione, ossia € 1.120,00, non potendosi riconoscere, in ossequio al principio della domanda, la maggiore cifra di € 1.385,00 indicata dal CTU.
L'importo complessivo ammonta, pertanto, ad € 25.610,00.
Al danno non patrimoniale come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far
13 data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Per completezza espositiva si precisa che con provvedimento del 2.5.2025, stante la rinuncia di parte attrice per sopravvenuta e documentata variazione reddituale, è stata revocata l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 2.4.2024. Pt_1
A tale data era già stata assunta la prova testimoniale, ma non ancora espletata la CTU medico – legale.
Per tali motivi, questo Giudice ritiene che la somma da versare in favore dell'Erario debba comprendere la fase di studio, introduttiva e solamente metà dell'importo previsto per la fase istruttoria (€ 903: 2= 451,5).
Le restanti fasi vanno, invece, corrisposte in favore dell'avv. SA EN dichiaratosi antistatario.
Parimenti, sempre in ossequio alla regola della soccombenza, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti
[...]
e al pagamento, in favore di , della CP_2 Controparte_4 Parte_1 somma di € 25.610,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21.5.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (23.7.2021)
14 e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario delle spese processuali che si liquidano in € 1.904,5 (fase studio, introduttiva e metà fase istruttoria) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle restanti spese di lite che liquidate in € 1.904,5 (metà fase istruttoria, fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. SA EN dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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