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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rende e MT S.p.a., ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018, eccependo:
1) il difetto di motivazione e il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) l'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta;
3) la prescrizione del credito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
MT S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In primo luogo, si evidenzia che nell'atto impugnato non è ravvisabile l'eccepito vizio motivazionale, contenendo lo stesso tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione della pretesa fiscale. Inoltre,
l'atto impugnato è motivato per relationem mediante espresso richiamo all'avviso di accertamento presupposto che, come di seguito si dirà, è stato regolarmente notificato.
Per stessa ammissione del ricorrente, gli eredi del signor Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, hanno proseguito l'attività di impresa precedentemente svolta in forma individuale.
Orbene, la prosecuzione, senza formalità, dell'attività d'impresa del de cuius comporta da parte degli eredi l'accettazione tacita dell'eredità e la costituzione di una società di fatto.
Per tale motivo, la notifica dell'atto presupposto, effettuata presso la sede sociale e nelle mani di Nominativo_2, qualificatasi quale rappresentante legale pro tempore della società di fatto, deve ritenersi perfezionata correttamente. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce l'assenza del presupposto d'imposta, stante la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa “Eredi di Nominativo_1” e l'erronea quantificazione dell'importo dovuto, per omessa ripartizione pro quota del debito.
Il motivo è infondato, salvo quanto di seguito si dirà. La cessazione dell'impresa individuale non fa venir meno la responsabilità per i debiti contratti durante l'attività di impresa. Inoltre, ai sensi dell'art. 65 del DPR
n. 600/73, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Orbene, nel caso che ci occupa, il sig. Nominativo_1 è deceduto in data 12.04.2018, sicché in relazione all'annualità di imposta 2018, in applicazione del sopracitato art. 65 del DPR n. 600/73, il ricorrente risponde in solido con i coeredi solo per il debito maturato fino alla morte del de cuius.
V'è, dunque, da rideterminare pro quota parte del debito ereditario per l'anno 2018.
Le somme richieste in pagamento non sono prescritte, atteso che, dalla notifica dell'avviso di accertamento presupposto (in data 19.09.2023) alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine quinquennale di prescrizione cui soggiace la TARI.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere accolto in relazione all'annualità 2018 nei limiti sopra indicati, con rideterminazione della pretesa fiscale, e rigettato nella sua restante parte.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, , così dispone:
- accoglie il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31523 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rende e MT S.p.a., ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018, eccependo:
1) il difetto di motivazione e il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) l'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta;
3) la prescrizione del credito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
MT S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In primo luogo, si evidenzia che nell'atto impugnato non è ravvisabile l'eccepito vizio motivazionale, contenendo lo stesso tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione della pretesa fiscale. Inoltre,
l'atto impugnato è motivato per relationem mediante espresso richiamo all'avviso di accertamento presupposto che, come di seguito si dirà, è stato regolarmente notificato.
Per stessa ammissione del ricorrente, gli eredi del signor Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, hanno proseguito l'attività di impresa precedentemente svolta in forma individuale.
Orbene, la prosecuzione, senza formalità, dell'attività d'impresa del de cuius comporta da parte degli eredi l'accettazione tacita dell'eredità e la costituzione di una società di fatto.
Per tale motivo, la notifica dell'atto presupposto, effettuata presso la sede sociale e nelle mani di Nominativo_2, qualificatasi quale rappresentante legale pro tempore della società di fatto, deve ritenersi perfezionata correttamente. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce l'assenza del presupposto d'imposta, stante la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa “Eredi di Nominativo_1” e l'erronea quantificazione dell'importo dovuto, per omessa ripartizione pro quota del debito.
Il motivo è infondato, salvo quanto di seguito si dirà. La cessazione dell'impresa individuale non fa venir meno la responsabilità per i debiti contratti durante l'attività di impresa. Inoltre, ai sensi dell'art. 65 del DPR
n. 600/73, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Orbene, nel caso che ci occupa, il sig. Nominativo_1 è deceduto in data 12.04.2018, sicché in relazione all'annualità di imposta 2018, in applicazione del sopracitato art. 65 del DPR n. 600/73, il ricorrente risponde in solido con i coeredi solo per il debito maturato fino alla morte del de cuius.
V'è, dunque, da rideterminare pro quota parte del debito ereditario per l'anno 2018.
Le somme richieste in pagamento non sono prescritte, atteso che, dalla notifica dell'avviso di accertamento presupposto (in data 19.09.2023) alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine quinquennale di prescrizione cui soggiace la TARI.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere accolto in relazione all'annualità 2018 nei limiti sopra indicati, con rideterminazione della pretesa fiscale, e rigettato nella sua restante parte.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, , così dispone:
- accoglie il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri