TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3137 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 01/12/2025
Il giorno 01/12/2025 alle ore 10,25 innanzi al Giudice CA TI viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3137 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Irene Fragapani per parte opponente e l'avv. Rosanna
NI in sostituzione dell'avv. Rosario Marangio per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Fragapani insiste nell'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice Onorario
CA TI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. CA TI al termine dell'udienza del giorno 01/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3137 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Caltanissetta n. 1, presso lo studio dell'avv. Irene
Fragapani, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Massa Lombarda (RA), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vittoria (RG) via Palestro n. 418, presso lo studio dell'avv. Rosario Marangio del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem a margine dell'atto di precetto opposto
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione a precetto (ex art. 615 c.p.c. e segg. c.p.c.)” notificato a mezzo p.e.c. il 20 dicembre 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 18.12.2023, con il quale la gli ha Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.280,37 “in virtù ed esecuzione della
Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 18/07/2022”.
A sostegno dell'opposizione ha spiegato i seguenti motivi: “omessa notifica dell'atto prodromico costituito dalla sentenza” e, in subordine, nullità del precetto “in quanto mancano del tutto gli estremi del presunto titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione
… ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 624 c.p.c.; - sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto notificato il 18 dicembre 2023, per omessa notifica del titolo esecutivo;
- in subordine, qualora l'opposto dovesse provare la notifica del titolo anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, quest'ultimo in ogni caso dovrà ritenersi affetto da nullità per omessa indicazione degli estremi del titolo esecutivo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Radicatasi la lite, in data 08 aprile 2024 si è costituta la depositando Controparte_1 comparsa di risposta unitamente al fascicolo di parte contenente la copia del titolo e del precetto notificati;
ha contestato quanto dedotto dall'opponente e ha domandato al Tribunale di “rigettare in toto l'opposizione … con condanna di controparte a spese e compensi di causa e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 18 giugno 2024, su richiesta di entrambe le parti il Giudice fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Solo parte opposta depositava la comparsa conclusionale.
Alla successiva udienza il presente procedimento, per ragioni di eccessivo carico di ruolo, non poteva essere trattenuto per la decisione e veniva, quindi, rinviato per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2025.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Va preliminarmente operata la corretta qualificazione della domanda attorea come opposizione ex art. 617 c.p.c. (e non 615 c.p.c.) avendo con l'opposizione il contestato Parte_1
3 “la notificazione del titolo esecutivo” e la “regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”
e non “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
Le domande attoree, seppure come sopra riqualificate giuridicamente, devono essere comunque esaminate avendo l'opponente, conformemente a quanto disposto dall'art. 617 c.p.c., notificato l'atto introduttivo nel rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto opposto.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le contestazioni del , limitate solamente alla mancata notifica del Parte_1 titolo esecutivo e, in subordine, alla omessa indicazione nell'atto di precetto degli estremi del titolo esecutivo, risultano palesemente smentite dalla produzione documentale effettuata dalla società creditrice opposta.
A fronte dell'atto depositato dall'opponente (contenente la sola prima pagina dell'atto di precetto e la pagina con la relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il
Tribunale di Agrigento) la società in sede di costituzione in giudizio, ha Controparte_1 versato agli atti di causa l'originale dell'integrale atto notificato a mezzo UNEP formato dal titolo esecutivo (copia integrale della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1035/2022 pubblicata il
18.07.2022), dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. dall'avv. Marangio, dal pedissequo atto di precetto (nel quale è chiaramente indicato che si sta procedendo “in virtù ed esecuzione della Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di
Agrigento in data 18/07/2022, depositata e resa pubblica in pari data, provvisoriamente esecutiva per legge e che si notifica unitamente al presente atto”) e dalla relata di notifica con cui l'Ufficiale Giudiziario attesta la notificazione “dell'antescritto atto” effettuata a mani di in data 18 dicembre 2023. Parte_1
Tale atto, contenente come detto l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e la sottoscrizione dell'Ufficiale Giudiziario che ne attesta l'avvenuta notifica al Parte_1
(attestazioni queste coperte da pubblica fede ex art. 2700 c.c.), non solo non ha formato oggetto di apposita querela di falso da parte dell'opponente ma non è neanche stato oggetto di Parte_1 alcuna contestazione né tempestiva (alla prima udienza del 18.06.2024 l'attore si è limitato a chiedere di fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni) né tardiva nelle successive udienze o con il deposito delle comparse ex art. 189 c.p.c. (non effettuato dall'opponente).
In assenza, quindi, della querela di falso e finanche di alcuna contestazione labiale da parte dell'opponente, relativamente all'atto depositato dall'opposta società (ripetesi: titolo esecutivo e precetto notificati il 18.12.2023) i motivi di opposizione avanzati dal Parte_1
4 appaiono del tutto privi di fondamento e devono, pertanto, essere rigettati.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 (stante la semplicità delle questioni trattate) e con l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
L'avere il avviato un giudizio di opposizione avverso un precetto Parte_1 formulando contestazioni attinenti alla regolarità dello stesso, risultate palesemente infondate dalla documentazione versata agli atti di causa, configura quanto meno la colpa grave prevista dall'art. 96, comma I, c.p.c. quale fonte di risarcimento del danno da cd. responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili, o di un loro multiplo, in relazione al valore della causa (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435 e Cass., 04 luglio 2019, n. 17902): si ritiene, quindi, equo quantificare il danno nella misura del 20% dei compensi liquidati.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CA TI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3137/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
340,00, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, comma I, c.p.c.;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende dell'importo di € 500,00.
Così deciso in Agrigento il 01/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA TI
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 01/12/2025
Il giorno 01/12/2025 alle ore 10,25 innanzi al Giudice CA TI viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3137 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Irene Fragapani per parte opponente e l'avv. Rosanna
NI in sostituzione dell'avv. Rosario Marangio per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Fragapani insiste nell'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice Onorario
CA TI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. CA TI al termine dell'udienza del giorno 01/12/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3137 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Caltanissetta n. 1, presso lo studio dell'avv. Irene
Fragapani, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Massa Lombarda (RA), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vittoria (RG) via Palestro n. 418, presso lo studio dell'avv. Rosario Marangio del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem a margine dell'atto di precetto opposto
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione a precetto (ex art. 615 c.p.c. e segg. c.p.c.)” notificato a mezzo p.e.c. il 20 dicembre 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 18.12.2023, con il quale la gli ha Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.280,37 “in virtù ed esecuzione della
Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 18/07/2022”.
A sostegno dell'opposizione ha spiegato i seguenti motivi: “omessa notifica dell'atto prodromico costituito dalla sentenza” e, in subordine, nullità del precetto “in quanto mancano del tutto gli estremi del presunto titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione
… ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 624 c.p.c.; - sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto notificato il 18 dicembre 2023, per omessa notifica del titolo esecutivo;
- in subordine, qualora l'opposto dovesse provare la notifica del titolo anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, quest'ultimo in ogni caso dovrà ritenersi affetto da nullità per omessa indicazione degli estremi del titolo esecutivo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Radicatasi la lite, in data 08 aprile 2024 si è costituta la depositando Controparte_1 comparsa di risposta unitamente al fascicolo di parte contenente la copia del titolo e del precetto notificati;
ha contestato quanto dedotto dall'opponente e ha domandato al Tribunale di “rigettare in toto l'opposizione … con condanna di controparte a spese e compensi di causa e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 18 giugno 2024, su richiesta di entrambe le parti il Giudice fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Solo parte opposta depositava la comparsa conclusionale.
Alla successiva udienza il presente procedimento, per ragioni di eccessivo carico di ruolo, non poteva essere trattenuto per la decisione e veniva, quindi, rinviato per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2025.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Va preliminarmente operata la corretta qualificazione della domanda attorea come opposizione ex art. 617 c.p.c. (e non 615 c.p.c.) avendo con l'opposizione il contestato Parte_1
3 “la notificazione del titolo esecutivo” e la “regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”
e non “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
Le domande attoree, seppure come sopra riqualificate giuridicamente, devono essere comunque esaminate avendo l'opponente, conformemente a quanto disposto dall'art. 617 c.p.c., notificato l'atto introduttivo nel rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto opposto.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le contestazioni del , limitate solamente alla mancata notifica del Parte_1 titolo esecutivo e, in subordine, alla omessa indicazione nell'atto di precetto degli estremi del titolo esecutivo, risultano palesemente smentite dalla produzione documentale effettuata dalla società creditrice opposta.
A fronte dell'atto depositato dall'opponente (contenente la sola prima pagina dell'atto di precetto e la pagina con la relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il
Tribunale di Agrigento) la società in sede di costituzione in giudizio, ha Controparte_1 versato agli atti di causa l'originale dell'integrale atto notificato a mezzo UNEP formato dal titolo esecutivo (copia integrale della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1035/2022 pubblicata il
18.07.2022), dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. dall'avv. Marangio, dal pedissequo atto di precetto (nel quale è chiaramente indicato che si sta procedendo “in virtù ed esecuzione della Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di
Agrigento in data 18/07/2022, depositata e resa pubblica in pari data, provvisoriamente esecutiva per legge e che si notifica unitamente al presente atto”) e dalla relata di notifica con cui l'Ufficiale Giudiziario attesta la notificazione “dell'antescritto atto” effettuata a mani di in data 18 dicembre 2023. Parte_1
Tale atto, contenente come detto l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e la sottoscrizione dell'Ufficiale Giudiziario che ne attesta l'avvenuta notifica al Parte_1
(attestazioni queste coperte da pubblica fede ex art. 2700 c.c.), non solo non ha formato oggetto di apposita querela di falso da parte dell'opponente ma non è neanche stato oggetto di Parte_1 alcuna contestazione né tempestiva (alla prima udienza del 18.06.2024 l'attore si è limitato a chiedere di fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni) né tardiva nelle successive udienze o con il deposito delle comparse ex art. 189 c.p.c. (non effettuato dall'opponente).
In assenza, quindi, della querela di falso e finanche di alcuna contestazione labiale da parte dell'opponente, relativamente all'atto depositato dall'opposta società (ripetesi: titolo esecutivo e precetto notificati il 18.12.2023) i motivi di opposizione avanzati dal Parte_1
4 appaiono del tutto privi di fondamento e devono, pertanto, essere rigettati.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 (stante la semplicità delle questioni trattate) e con l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
L'avere il avviato un giudizio di opposizione avverso un precetto Parte_1 formulando contestazioni attinenti alla regolarità dello stesso, risultate palesemente infondate dalla documentazione versata agli atti di causa, configura quanto meno la colpa grave prevista dall'art. 96, comma I, c.p.c. quale fonte di risarcimento del danno da cd. responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili, o di un loro multiplo, in relazione al valore della causa (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435 e Cass., 04 luglio 2019, n. 17902): si ritiene, quindi, equo quantificare il danno nella misura del 20% dei compensi liquidati.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CA TI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3137/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
340,00, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, comma I, c.p.c.;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende dell'importo di € 500,00.
Così deciso in Agrigento il 01/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA TI
5