CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RI presidente
IO Rizzuti consigliere
NN IA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1492/2006 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione alla determinazione di indennità per costituzione di servitù di elettrodotto tra
, e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
difese dall'avvocato Pietro Greco
Parte attrice – ricorrente in riassunzione e
difesa dagli avvocati Controparte_1
IO AC e AN CE
Parte convenuta – resistente in riassunzione nonché
Controparte_2
(Già
[...] Controparte_3
[..
[...] [...]
) e la
[...] Controparte_4
, difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
[...]
Parte convenuta – resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per gli eredi : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello , contrariis Pt_2
reiectis, in accoglimento dell'opposizione formulata dalle parti attrici con atto di citazione notificato il 31.7.2006 , ritenuta la irrisorietà dell' indennizzo espropriativo/asservitivo offerto in via aministrativa con decreto prefettizio del 3.4.2006 e rideterminatolo, disponga la necessaria riconvocazione del ctu a chiarimenti per le ragioni indicate cate sopra;
in subordine chiede che l'Ecc.ma Corte accerti il diritto delle signore
[...]
, e , eredi del dr. , all'equo Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
indennizzo per i pregiudizi diretti ed indiretti subiti per la costituita servitù di elettrodotto inamovibile sui terreni e Controparte_5
fabbricati in loro proprietà nella misura pari al valore di 267.621,64 [ pari alla somma dell'importo dell'indennizzo determinato dal ctu in €
142.800,00 addizionato dell'importo di € 124.800,00 el pregiudizio subito dal secondo villino più distante dai conduttori (attuale residenza dela attrici) per come determinato dal ctp delle opponenti l'arch. Per_2
nelle osservazioni a sa firma del 21.10.2024 )] ovvero e, salvo
[...]
gravame , all'altra somma ritenuta spettante per legge o di giustizia, e, per l'effetto, condanni (e/o chi altri dei convenuti e/o CP_1 CP_4
dovesse riotenersi per legge obbligato in solido Controparte_2
) al relativo pagamento in favore delle ridette eredi del dr. , Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dal
3.4.2006 sino all'effettivo soddisfo previa detrazione dell'importo già versato in via aministrativa;
ovvero ordini il deposito delle ridette somme indennitarie, maggiorate di interessi e rivalutazione e detratto il versato, presso Cassa Depositi e Prestiti. Con vittoria di spese e compensi.”
2 Per TE: “Voglia l'adita Corte di Appello respingere l'opposizione alla stima proposta da controparte in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.”
Per il e la : “.” Controparte_2 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio il , Persona_1 Controparte_2
la e per Controparte_4 Controparte_1
opporsi al decreto prefettizio di asservimento definitivo del 3.4.2006 n.
16144, notificatogli il 28.6.2006, col quale il Prefetto di Cosenza - pronunciata l'imposizione di servitù permanente e inamovibile di elettrodotto a favore di sui terreni di sua proprietà, siti in CP_1
TO FF (CS), distinti in catasto al foglio 42, particelle 127, con superficie asservita di 580 mq, e 280, con superficie asservita di 1379 mq)
- aveva liquidato, ai sensi degli artt. 123 del r.d. n. 1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e 40 della legge n. 1865/2359, la somma di € 408,00, a titolo di indennità di asservimento, e quella di euro 13,42, a titolo di indennità di occupazione temporanea.
L'attore aveva lamentato l'esiguità delle somme liquidate, determinate senza tenere conto del deprezzamento causato ai terreni asserviti e ai terreni e fabbricati limitrofi non asserviti, chiedendo la consequenziale liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo giustizia, tenuto conto dei pregiudizi diretti e indiretti e rapportandoli ai valori di mercato dei beni in comune commercio, oltre accessori di legge.
Si era costituita la argomentando per il rigetto CP_6 CP_1
dell'opposizione.
Si erano costituiti altresì la e il Controparte_4 [...]
, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva. CP_2
3 La corte aveva disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso il giudizio d'impugnazione del decreto d'asservimento avviato, anche dall'opponente, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Concluso tale giudizio a seguito della sentenza seguito di sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 8917 del 26.5.2023, passata in giudicato il 26.9.2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio, , Parte_1
e hanno riassunto il giudizio civile con ricorso del Parte_2 Parte_3
14.11.2023.
Si sono costituiti gli originari convenuti, ribadendo le difese già spiegate.
Ricostruiti gli smarriti fascicoli di parte, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'indennità di asservimento spettante all'attore, tenendo conto dell'eventuale diminuzione di valore della parte residua dei terreni.
Con ordinanza del 13.12.2024, la corte ha rigettato le richieste di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e ha fissato l'udienza 12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, accordando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica, decorrenti dal 17.3.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il giudizio trae origine dall'opposizione di alla Persona_1
determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei suoi terreni - sottoposti a servitù permanente e inamovibile di elettrodotto a 380 kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv
4 a favore di disposta con decreto Controparte_5 CP_1
del Prefetto di Cosenza n. 16144 del 3.4.2006.
Preliminarmente occorre dichiarare fondata e meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal e dalla convenuti – resistenti in riassunzione. CP_2 CP_4
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in corso di giudizio, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, dunque, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, ossia quello a favore del quale sia pronunciato il decreto di espropriazione.
Ciò anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere e il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, e addossati i relativi oneri (Cass. civ., Sez. I, Ord.
n. 6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n.
7374/2021; Cass. civ., Sez. I, n.10530/2016).
Sono, quindi, estranei al presente giudizio la , limitatasi a CP_4
emanare il decreto di autorizzazione alla occupazione d'urgenza e quello di asservimento, e il , limitatosi a dichiarare la pubblica utilità CP_2
dell'opera, senza beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto di giudizio.
5 L'unico legittimato passivo del giudizio è in qualità di CP_1
soggetto espropriante a vantaggio del quale è stato pronunciato il decreto di esproprio.
Occorre, poi, precisare che la richiesta di riconvocazione del c.t.u.
o di rinnovo delle operazioni è stata rigettata in quanto la relazione peritale, completa delle repliche alle osservazioni delle parti, risulta sufficientemente precisa, argomentata e documentata, anche in relazione agli aspetti di dettaglio.
La relazione segue un procedimento logico immune da vizi, che la corte condivide.
Il consulente nominato ha dapprima ricostruito la vicenda procedimentale nei termini che seguono: “Il 15/05/1995 Parte_4
richiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 380 kV in doppia e semplice terna, con allegato il relativo Parte_5
progetto, da realizzare in Calabria tra le Stazioni elettriche di Laino (CS)
e CO (RC).
Il 20/06/1995 presentava al dell'Ambiente Parte_4 CP_2
domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al progetto dell'elettrodotto. Il 19/06/1998 il Ministero dell'Ambiente emetteva
Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale DEC/VIA/3062, con prescrizioni, una delle quali imponeva ad che la distanza dei Parte_4
conduttori dovesse essere non inferiore a ml 50 dalle abitazioni e ml 100 da scuole ed ospedali.
Il 02/08/2000 la TE succeduta a titolo particolare CP_6 CP_1
ad presentava al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite Parte_4
del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, una domanda di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto con progetto adeguato e in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DEC/VIA 3062 del 19/06/1998.
6 Il 03/05/2001 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, con nota n°3189, trasmetteva alla Regione Calabria il progetto dell'elettrodotto ai fini dell'accertamento della conformità alle prescrizioni di norme e piani urbanistici ed edilizi di cui all'art.81 DPR
617/77, come modificato dall'art.2 del DPR 383/94.
Il 04/07/2001 con nota n°4632 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, in ottemperanza dell'art.3 comma 1 del DPR 383/94, convocava per il 24/07/2001 apposita Conferenza dei Servizi, al termine della quale, il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, con delibera prot. n°5479, approvava il progetto, non all'unanimità in quanto molti comuni intervenuti esprimevano parere contrario, tra cui quello di San
IN La TA e TO FF.
L'01/08/2001 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria notificava agli Enti interessati il verbale della Conferenza dei Servizi.
Il 03/09/2001 il Comune di TO FF (CS) con Delibera del
C.C. esprimeva parere contrario al progetto dell'elettrodotto relativamente al tratto interessante il proprio territorio comunale.
Il 02/05/2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, come atto finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, con Decreto
n°2903, autorizzava la realizzazione dell'elettrodotto.
Il 15/05/2002 il Provveditore alle OO.PP. per la Calabria trasmetteva al tutti gli atti, unitamente alla Controparte_2
relazione istruttoria dichiarando che il progetto dell'elettrodotto e delle opere connesse non ha dato luogo ad osservazioni in linea tecnica in quanto attua le norme tecniche della legge n°339/86 e del DPCM 23.4.92 in materia di campi elettromagnetici.
Il 04/07/2002 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilasciava con voto n°205 parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto,
7 richiedendo alla società la redazione del progetto Controparte_1
esecutivo della linea di cui trattasi e delle opere accessorie
l'osservanza da parte della stessa Società delle norme e delle disposizioni vigenti in materia delle linee elettriche=
Il 07/10/2002 con Decreto n°6102 (pubblicato sul BUR Calabria del 16/11/2002) il Controparte_3
(in quanto la era stata Controparte_7
trasferita, con il DPCM n°104/2001, dal dei Lavori Pubblici a CP_2
quello dell' autorizzava CP_2 Controparte_1
esercire le opere elettriche= di cui al previsto elettrodotto, dando termine di 6 mesi per presentare al Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria i piani particolareggiati di esecuzione. Il Decreto, che aveva anche efficacia di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, imponeva che le espropriazioni dovessero iniziare entro sei mesi e concludersi entro 36 mesi e quindi scadenti il 06/10/2005 termine poi prorogato con successivo decreto DEC/DDS/2005/00482 del 05/10/2005 dal
07/10/2005 al 07/04/2006.
Il 24/04/2004 il Prefetto con Decreto n.955/1.7C4 autorizzava
a occupare temporaneamente e in via d'urgenza i Controparte_1
terreni per cui è causa fino al 06/10/2005 salvo proroghe.
Il 09/09/2005 era redatto il verbale di immissione in possesso dei terreni di proprietà di in TO U. censiti in catasto al Persona_1
Foglio 42 part.lla 127 sup. asservita mq 580 (fascia di asservimento ml
46) qualità effettiva sem. arborato;
part.lla 280 sup. asservita mq 1.379
(fascia di asservimento ml 46) qualità effettiva sem. arborato.
Il 31/10/2005 la linea elettrica era energizzata per cui l'opera può dirsi conclusa.
Il 03/04/2006 con Decreto prot. n°16144 il Prefetto ha pronunciato imposizione di servitù permanente di elettrodotto a favore della
8 convenuta così come previsto nel verbale di immissione Controparte_1
in possesso.”
Ripercorso l'iter procedimentale, occorre preliminarmente precisare, per quanto concerne la domanda di rideterminazione dell'indennità dovuta, sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n.
1775/1933, a seguito della imposizione sui suoi terreni della servitù di elettrodotto oggetto di causa nonché dell'indennità di occupazione, che l'oggetto dell'indennità dev'essere determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933.
L'art. 57 bis del D.P.R. n. 327/2001 (c.d. testo unico espropri) prevede che per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applichino le disposizioni del testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica abbia optato espressamente per l'applicazione del testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (datata 7.10.2002, in atti) e, successivamente, il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 327/2001.
Ne consegue che al procedimento in esame devono applicarsi esclusivamente le disposizioni del R.D. 1775/1933 (art. 123) e della legge n. 865/1971.
Il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore dei terreni e delle indennità spettanti, applicando il metodo analitico, specificando gli atti posti a base delle proprie considerazioni e chiarendo, in relazione al
9 metodo di valutazione, che il saggio di capitalizzazione utilizzato per effettuare la stima del valore dei terreni, in analogia con altre stime effettuate in aree limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, “può essere assunto pari al 2%”.
Ha così proceduto a calcolare i valori unitari ettariali, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni, ossia: seminativo, con valore unitario pari ad euro
2,50/mq; seminativo arborato, con valore unitario pari ad euro 3,00/mq; pascolo, con valore unitario pari ad euro 0,90/mq.
Sulla scorta di tali valori il consulente ha ritenuto che l'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art.123, debba tener conto della diminuzione di valore che per la servitù subisce il suolo in tutto o in parte e deve comprendere: “a) Il valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto. Non risultano basamenti nel tratto in esame essendo più prossimo (n.180) posto al di fuori dei luoghi oggetto di causa per cui:
Ia=0
b) Per l'area su cui si proiettano i conduttori va corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per
l'esercizio delle condutture. La superficie su cui si proiettano i cavi, per una superficie di mq 510, ricade nella particella 280 Foglio 42 (sup. mq
1.470) di natura agricola con qualità seminativo arborato (come da decreto di occupazione), per cui: Ib=[mq 510 x 3,00 €/mq]/4 = € 382,50
c) Fascia asservita a lato dei conduttori, che tiene conto della limitazione dalla fascia stessa e a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10%. La larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a 23 m per
10 lato. La fascia di asservimento è: Part.lla 280 per una superficie di mq
1.379-510=869 mq
Part.lla 948 per una superficie di mq 580 Ic=(869+580)x3,00 x
10% = € 434,70 Indennità totale asservimento=Ia+Ib+Ic= € 817,20
d) Danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee: non si segnalano danni prodotti durante la costruzione.
e) Danni indiretti prodotti con il servizio della conduttura elettrica
e per effetto della servitù (deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.), relativamente ai terreni e fabbricati”
(pagine 21 e 22 relazione).
Il consulente, dopo aver dato atto del consolidato orientamento estimativo in base al quale la svalutazione del fondo servente dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico- paesaggistico, nonché del fatto che la presenza dell'infrastruttura rende più difficoltose le attività meccanizzate e costituisce un vincolo tale da determinare un effetto svalutativo più intenso, ha affermato che “l'effetto economico del vincolo tende a estendersi oltre l'area stessa, entro un ambito sul quale si fanno sentire i nessi di complementarietà economica che stanno alla base del concetto di valore complementare, ambito la cui determinazione concreta dipende da elementi variabili”.
Ha, poi, evidenziato che delle particelle 280 e 948, originariamente seminativo arborato, al netto di quanto asservito, rimangono, rispettivamente, un reliquato di mq 91 e uno di mq 1799, posti a una distanza dai cavi inferiore a 50 m, su cui non è possibile e/o conveniente alcuna lavorazione agraria, perdendo inoltre qualsiasi appetibilità immobiliare, attesa la vicinanza alle linee elettriche.
11 Il danno per tali reliquati deve, quindi, essere commisurato alla dequalificazione da seminativo arborato a pascolo, da calcolare in base al valore complementare: Vvi = mq (91+1799) x 3,00 €/mq = € 5.670,00
Vvf = mq (91+1799) x 0,90 €/mq = € 1.701,00, con un danno (Vvi-
Vvf), pari a € 3.969,00.
Per quanto riguarda i danni indiretti al fabbricato censito al Foglio
42 part.lla 949 sub 1, ha evidenziato il c.t.u. che esso è censito in catasto del Comune di TO U. al Foglio 42 part.lla 949 sub 1 cat. F3 (in corso di costruzione), e specificatamente la facciata Ovest, dista mediamente dalla proiezione del conduttore più esterno dell'elettrodotto m 47 e presenta dal limite catastale della corte una distanza minima di m
37.
Prosegue il consulente: “La presenza dell'elettrodotto, la cui distanza dalla proiezione dei cavi è inferiore ai limiti imposti col Decreto
DEC/VIA 3062/1998, incide sul valore venale dell'abitazione, tant'è che parte ricorrente ne ha interrotto l'ultimazione (Cass. 22148/2010), determinandone un deprezzamento (Cass. 2017/14891; Cass.2016/2024;
Cass. 1997/842).
Il fabbricato è a pianta rettangolare ed ha una superficie di impronta di 20 mx11,20m ed è costituito da un piano terra di m 6,20x10,2 altezza interna di m 2,91 e un porticato;
il primo piano ha un'altezza max di m 4,05 e minima di m 2,40, con altezza media circa 3,0 m.
L'immobile si presenta allo stato rustico non essendo dotato di infissi, impianti, pavimento e tinteggiatura. La superficie commerciale dell'immobile, esclusa la corte, è pari a: m (6,2x11,20-
5x0,6+5x0,6x0,25+13,8x11,20x0,1+20x11,2-1x4+1x4x0,25) = in c.t. mq
30 a cui va aggiunta la superficie della corte antistante il fabbricato di circa mq 600, posta a una distanza dai conduttori inferiore a 50 m,
12 ponderata secondo i criteri di cui all'art.21 Legge n°392/1978: mq
(306x0,1 + 0,02x294) = mq 36,5 per un totale di Sup. = mq 342,5
Dal valore dell'immobile a nuovo, risultato pari a 600 €/mq, sottraendo il costo del terreno, delle spese tecniche e concessorie, che in genere ammontano al 20% (e quindi pari a €/mq 120), si ricava il costo di realizzazione di una casa unifamiliare: €/mq 480,00
L'incidenza delle opere realizzate può essere desunta dalla tabella dei costi tipologici della Regione Calabria anno 2011: Le opere realizzate incidono sul costo totale per il 58,94%, per cui il valore unitario dell'immobile non ultimato è pari a €/mq 120 + (480 x 58,94%)
= €/mq 402,91 Il valore venale dell'immobile al 2006 può essere stimato in: Vvi = mq 342,50 x 402,91 €/mq = € 137.996,67.
Per effetto della presenza della linea di alta tensione realizzata a una distanza inferiore ai 50 m dal fabbricato, quest'ultimo ha perso completamente appetibilità commerciale tant'è che parte ricorrente e gli eredi hanno rinunziato all'ultimazione. Si può quindi assumere che il valore finale dell'immobile Vvf sia pari a zero.
Il danno al 2006 calcolato in base al valore complementare è stimabile in: Danno=Vvi-Vvf=137.996,67-0= € 137.996,67” (pagine 23-
25 relazione).
Per quanto riguarda i danni indiretti sul fabbricato censito al Foglio
42 part.lla 424 sub 3, il consulente, escludendoli, ha affermato: “Il fabbricato in c.a., in via delle Azalee, censito al Foglio 42 part.lla 424 sub 3, cat. A/7 di 416 mq, di cui escluse aree scoperte 406 mq, costituito da un piano terra, 1° e 2° piano, è posto a circa 67 metri dalla proiezione del conduttore più esterno e il limite della corte ha una distanza minima di circa m 61,30: non rientra nel limite di cui ai 50 m imposti dal già citato Decreto VIA di approvazione dell'elettrodotto e non si verificano le condizioni di danni indiretti” (pagina 25 relazione).
13 In relazione all'indennità per occupazione legittima, il consulente, in applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001, essendo essa pari in
1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso avvenuta in data 09/09/2005 alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 03/04/2006, l'ha quantificata in € 38,77 [(6 mesi/12)+(25/30/12)]/12 x 817,20 €.
Il consulente nominato, dopo il dettagliato iter argomentativo di cui si è dato conto, è giunto alle seguenti conclusioni: “ nel Controparte_1
realizzare l'elettrodotto nel 2006 occupava ed Controparte_5
asserviva parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti. A seguito di tale occupazione, si determina: una indennità di asservimento alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03/04/2006); una indennità di occupazione legittima dalla data del verbale di immissione in possesso (09/09/2005) alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03/04/2006); danni indiretti al restante fondo per la dequalificazione da seminativo arborato a pascolo;
danni indiretti al fabbricato posto ad una distanza inferiore ai m 50 imposti dal Dec./VIA
3062 del 18/06/1998 del;
alla data di aprile Controparte_2
2006, come da prospetto riassuntivo che segue:
Importo
Indennità asservimento € 817,20
Danni indiretti ai terreni € 3.969,00
Danni indiretti al fabbricato € 137.996,67
Occupazione legittima € 38,77
TOTALE € 142.821,64” (pagina 26 relazione).
Ne consegue che, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio, l'indennizzo spettante agli eredi di Per_1
, in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a
[...]
14 carico dei fondi del predetto deve essere determinato in € 142.821,64, di cui € 817,20 a titolo di indennità di asservimento, € 3.969,00 a titolo di danni indiretti ai terreni;
€ 137.996,67 a titolo di danni indiretti al fabbricato, € 38,77 a titolo di occupazione legittima.
Il debito avente a oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, cioè fino al pagamento dell'indennità o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti, - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (Cass. sez. I, n. 3274/2021; n.
20178/2017; n. 13456/2011).
Nulla spetta ai ricorrenti, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si tratta di un'obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II c.c. (Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza di nei suoi confronti. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
15 - determina in euro 142.821,64 l'indennizzo spettante agli eredi di per l'imposizione, con decreto n. 16144 del 3.4.2006, Persona_1
della servitù di elettrodotto in favore di sui terreni di proprietà CP_1
dell'originario attore, di cui € 817,20 a titolo di indennità di asservimento,
€ 3.969,00 a titolo di danni indiretti ai terreni;
€ 137.996,67 a titolo di danni indiretti al fabbricato, € 38,77 a titolo d'indennità d'occupazione.
- ordina a di depositare presso Controparte_1
la Cassa Depositi e Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
- condanna al rimborso delle Controparte_1
spese di giudizio nei confronti della parte attrice, liquidate in complessivi
€ 15.427,00, di cui € 1110 per spese ed € 14.317,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra la parte attrice e i convenuti
[...]
; Controparte_8
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA IA NA RI
16
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RI presidente
IO Rizzuti consigliere
NN IA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1492/2006 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione alla determinazione di indennità per costituzione di servitù di elettrodotto tra
, e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
difese dall'avvocato Pietro Greco
Parte attrice – ricorrente in riassunzione e
difesa dagli avvocati Controparte_1
IO AC e AN CE
Parte convenuta – resistente in riassunzione nonché
Controparte_2
(Già
[...] Controparte_3
[..
[...] [...]
) e la
[...] Controparte_4
, difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
[...]
Parte convenuta – resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per gli eredi : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello , contrariis Pt_2
reiectis, in accoglimento dell'opposizione formulata dalle parti attrici con atto di citazione notificato il 31.7.2006 , ritenuta la irrisorietà dell' indennizzo espropriativo/asservitivo offerto in via aministrativa con decreto prefettizio del 3.4.2006 e rideterminatolo, disponga la necessaria riconvocazione del ctu a chiarimenti per le ragioni indicate cate sopra;
in subordine chiede che l'Ecc.ma Corte accerti il diritto delle signore
[...]
, e , eredi del dr. , all'equo Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
indennizzo per i pregiudizi diretti ed indiretti subiti per la costituita servitù di elettrodotto inamovibile sui terreni e Controparte_5
fabbricati in loro proprietà nella misura pari al valore di 267.621,64 [ pari alla somma dell'importo dell'indennizzo determinato dal ctu in €
142.800,00 addizionato dell'importo di € 124.800,00 el pregiudizio subito dal secondo villino più distante dai conduttori (attuale residenza dela attrici) per come determinato dal ctp delle opponenti l'arch. Per_2
nelle osservazioni a sa firma del 21.10.2024 )] ovvero e, salvo
[...]
gravame , all'altra somma ritenuta spettante per legge o di giustizia, e, per l'effetto, condanni (e/o chi altri dei convenuti e/o CP_1 CP_4
dovesse riotenersi per legge obbligato in solido Controparte_2
) al relativo pagamento in favore delle ridette eredi del dr. , Persona_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dal
3.4.2006 sino all'effettivo soddisfo previa detrazione dell'importo già versato in via aministrativa;
ovvero ordini il deposito delle ridette somme indennitarie, maggiorate di interessi e rivalutazione e detratto il versato, presso Cassa Depositi e Prestiti. Con vittoria di spese e compensi.”
2 Per TE: “Voglia l'adita Corte di Appello respingere l'opposizione alla stima proposta da controparte in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.”
Per il e la : “.” Controparte_2 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio il , Persona_1 Controparte_2
la e per Controparte_4 Controparte_1
opporsi al decreto prefettizio di asservimento definitivo del 3.4.2006 n.
16144, notificatogli il 28.6.2006, col quale il Prefetto di Cosenza - pronunciata l'imposizione di servitù permanente e inamovibile di elettrodotto a favore di sui terreni di sua proprietà, siti in CP_1
TO FF (CS), distinti in catasto al foglio 42, particelle 127, con superficie asservita di 580 mq, e 280, con superficie asservita di 1379 mq)
- aveva liquidato, ai sensi degli artt. 123 del r.d. n. 1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e 40 della legge n. 1865/2359, la somma di € 408,00, a titolo di indennità di asservimento, e quella di euro 13,42, a titolo di indennità di occupazione temporanea.
L'attore aveva lamentato l'esiguità delle somme liquidate, determinate senza tenere conto del deprezzamento causato ai terreni asserviti e ai terreni e fabbricati limitrofi non asserviti, chiedendo la consequenziale liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo giustizia, tenuto conto dei pregiudizi diretti e indiretti e rapportandoli ai valori di mercato dei beni in comune commercio, oltre accessori di legge.
Si era costituita la argomentando per il rigetto CP_6 CP_1
dell'opposizione.
Si erano costituiti altresì la e il Controparte_4 [...]
, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva. CP_2
3 La corte aveva disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso il giudizio d'impugnazione del decreto d'asservimento avviato, anche dall'opponente, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Concluso tale giudizio a seguito della sentenza seguito di sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 8917 del 26.5.2023, passata in giudicato il 26.9.2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio, , Parte_1
e hanno riassunto il giudizio civile con ricorso del Parte_2 Parte_3
14.11.2023.
Si sono costituiti gli originari convenuti, ribadendo le difese già spiegate.
Ricostruiti gli smarriti fascicoli di parte, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'indennità di asservimento spettante all'attore, tenendo conto dell'eventuale diminuzione di valore della parte residua dei terreni.
Con ordinanza del 13.12.2024, la corte ha rigettato le richieste di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e ha fissato l'udienza 12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, accordando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica, decorrenti dal 17.3.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il giudizio trae origine dall'opposizione di alla Persona_1
determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei suoi terreni - sottoposti a servitù permanente e inamovibile di elettrodotto a 380 kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv
4 a favore di disposta con decreto Controparte_5 CP_1
del Prefetto di Cosenza n. 16144 del 3.4.2006.
Preliminarmente occorre dichiarare fondata e meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal e dalla convenuti – resistenti in riassunzione. CP_2 CP_4
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in corso di giudizio, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, dunque, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, ossia quello a favore del quale sia pronunciato il decreto di espropriazione.
Ciò anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere e il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, e addossati i relativi oneri (Cass. civ., Sez. I, Ord.
n. 6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n.
7374/2021; Cass. civ., Sez. I, n.10530/2016).
Sono, quindi, estranei al presente giudizio la , limitatasi a CP_4
emanare il decreto di autorizzazione alla occupazione d'urgenza e quello di asservimento, e il , limitatosi a dichiarare la pubblica utilità CP_2
dell'opera, senza beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto di giudizio.
5 L'unico legittimato passivo del giudizio è in qualità di CP_1
soggetto espropriante a vantaggio del quale è stato pronunciato il decreto di esproprio.
Occorre, poi, precisare che la richiesta di riconvocazione del c.t.u.
o di rinnovo delle operazioni è stata rigettata in quanto la relazione peritale, completa delle repliche alle osservazioni delle parti, risulta sufficientemente precisa, argomentata e documentata, anche in relazione agli aspetti di dettaglio.
La relazione segue un procedimento logico immune da vizi, che la corte condivide.
Il consulente nominato ha dapprima ricostruito la vicenda procedimentale nei termini che seguono: “Il 15/05/1995 Parte_4
richiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 380 kV in doppia e semplice terna, con allegato il relativo Parte_5
progetto, da realizzare in Calabria tra le Stazioni elettriche di Laino (CS)
e CO (RC).
Il 20/06/1995 presentava al dell'Ambiente Parte_4 CP_2
domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al progetto dell'elettrodotto. Il 19/06/1998 il Ministero dell'Ambiente emetteva
Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale DEC/VIA/3062, con prescrizioni, una delle quali imponeva ad che la distanza dei Parte_4
conduttori dovesse essere non inferiore a ml 50 dalle abitazioni e ml 100 da scuole ed ospedali.
Il 02/08/2000 la TE succeduta a titolo particolare CP_6 CP_1
ad presentava al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite Parte_4
del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, una domanda di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto con progetto adeguato e in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DEC/VIA 3062 del 19/06/1998.
6 Il 03/05/2001 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, con nota n°3189, trasmetteva alla Regione Calabria il progetto dell'elettrodotto ai fini dell'accertamento della conformità alle prescrizioni di norme e piani urbanistici ed edilizi di cui all'art.81 DPR
617/77, come modificato dall'art.2 del DPR 383/94.
Il 04/07/2001 con nota n°4632 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, in ottemperanza dell'art.3 comma 1 del DPR 383/94, convocava per il 24/07/2001 apposita Conferenza dei Servizi, al termine della quale, il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, con delibera prot. n°5479, approvava il progetto, non all'unanimità in quanto molti comuni intervenuti esprimevano parere contrario, tra cui quello di San
IN La TA e TO FF.
L'01/08/2001 il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria notificava agli Enti interessati il verbale della Conferenza dei Servizi.
Il 03/09/2001 il Comune di TO FF (CS) con Delibera del
C.C. esprimeva parere contrario al progetto dell'elettrodotto relativamente al tratto interessante il proprio territorio comunale.
Il 02/05/2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, come atto finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, con Decreto
n°2903, autorizzava la realizzazione dell'elettrodotto.
Il 15/05/2002 il Provveditore alle OO.PP. per la Calabria trasmetteva al tutti gli atti, unitamente alla Controparte_2
relazione istruttoria dichiarando che il progetto dell'elettrodotto e delle opere connesse non ha dato luogo ad osservazioni in linea tecnica in quanto attua le norme tecniche della legge n°339/86 e del DPCM 23.4.92 in materia di campi elettromagnetici.
Il 04/07/2002 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilasciava con voto n°205 parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto,
7 richiedendo alla società la redazione del progetto Controparte_1
esecutivo della linea di cui trattasi e delle opere accessorie
l'osservanza da parte della stessa Società delle norme e delle disposizioni vigenti in materia delle linee elettriche=
Il 07/10/2002 con Decreto n°6102 (pubblicato sul BUR Calabria del 16/11/2002) il Controparte_3
(in quanto la era stata Controparte_7
trasferita, con il DPCM n°104/2001, dal dei Lavori Pubblici a CP_2
quello dell' autorizzava CP_2 Controparte_1
esercire le opere elettriche= di cui al previsto elettrodotto, dando termine di 6 mesi per presentare al Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria i piani particolareggiati di esecuzione. Il Decreto, che aveva anche efficacia di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, imponeva che le espropriazioni dovessero iniziare entro sei mesi e concludersi entro 36 mesi e quindi scadenti il 06/10/2005 termine poi prorogato con successivo decreto DEC/DDS/2005/00482 del 05/10/2005 dal
07/10/2005 al 07/04/2006.
Il 24/04/2004 il Prefetto con Decreto n.955/1.7C4 autorizzava
a occupare temporaneamente e in via d'urgenza i Controparte_1
terreni per cui è causa fino al 06/10/2005 salvo proroghe.
Il 09/09/2005 era redatto il verbale di immissione in possesso dei terreni di proprietà di in TO U. censiti in catasto al Persona_1
Foglio 42 part.lla 127 sup. asservita mq 580 (fascia di asservimento ml
46) qualità effettiva sem. arborato;
part.lla 280 sup. asservita mq 1.379
(fascia di asservimento ml 46) qualità effettiva sem. arborato.
Il 31/10/2005 la linea elettrica era energizzata per cui l'opera può dirsi conclusa.
Il 03/04/2006 con Decreto prot. n°16144 il Prefetto ha pronunciato imposizione di servitù permanente di elettrodotto a favore della
8 convenuta così come previsto nel verbale di immissione Controparte_1
in possesso.”
Ripercorso l'iter procedimentale, occorre preliminarmente precisare, per quanto concerne la domanda di rideterminazione dell'indennità dovuta, sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n.
1775/1933, a seguito della imposizione sui suoi terreni della servitù di elettrodotto oggetto di causa nonché dell'indennità di occupazione, che l'oggetto dell'indennità dev'essere determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933.
L'art. 57 bis del D.P.R. n. 327/2001 (c.d. testo unico espropri) prevede che per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applichino le disposizioni del testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica abbia optato espressamente per l'applicazione del testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (datata 7.10.2002, in atti) e, successivamente, il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 327/2001.
Ne consegue che al procedimento in esame devono applicarsi esclusivamente le disposizioni del R.D. 1775/1933 (art. 123) e della legge n. 865/1971.
Il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore dei terreni e delle indennità spettanti, applicando il metodo analitico, specificando gli atti posti a base delle proprie considerazioni e chiarendo, in relazione al
9 metodo di valutazione, che il saggio di capitalizzazione utilizzato per effettuare la stima del valore dei terreni, in analogia con altre stime effettuate in aree limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, “può essere assunto pari al 2%”.
Ha così proceduto a calcolare i valori unitari ettariali, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni, ossia: seminativo, con valore unitario pari ad euro
2,50/mq; seminativo arborato, con valore unitario pari ad euro 3,00/mq; pascolo, con valore unitario pari ad euro 0,90/mq.
Sulla scorta di tali valori il consulente ha ritenuto che l'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art.123, debba tener conto della diminuzione di valore che per la servitù subisce il suolo in tutto o in parte e deve comprendere: “a) Il valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto. Non risultano basamenti nel tratto in esame essendo più prossimo (n.180) posto al di fuori dei luoghi oggetto di causa per cui:
Ia=0
b) Per l'area su cui si proiettano i conduttori va corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per
l'esercizio delle condutture. La superficie su cui si proiettano i cavi, per una superficie di mq 510, ricade nella particella 280 Foglio 42 (sup. mq
1.470) di natura agricola con qualità seminativo arborato (come da decreto di occupazione), per cui: Ib=[mq 510 x 3,00 €/mq]/4 = € 382,50
c) Fascia asservita a lato dei conduttori, che tiene conto della limitazione dalla fascia stessa e a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10%. La larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a 23 m per
10 lato. La fascia di asservimento è: Part.lla 280 per una superficie di mq
1.379-510=869 mq
Part.lla 948 per una superficie di mq 580 Ic=(869+580)x3,00 x
10% = € 434,70 Indennità totale asservimento=Ia+Ib+Ic= € 817,20
d) Danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee: non si segnalano danni prodotti durante la costruzione.
e) Danni indiretti prodotti con il servizio della conduttura elettrica
e per effetto della servitù (deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.), relativamente ai terreni e fabbricati”
(pagine 21 e 22 relazione).
Il consulente, dopo aver dato atto del consolidato orientamento estimativo in base al quale la svalutazione del fondo servente dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico- paesaggistico, nonché del fatto che la presenza dell'infrastruttura rende più difficoltose le attività meccanizzate e costituisce un vincolo tale da determinare un effetto svalutativo più intenso, ha affermato che “l'effetto economico del vincolo tende a estendersi oltre l'area stessa, entro un ambito sul quale si fanno sentire i nessi di complementarietà economica che stanno alla base del concetto di valore complementare, ambito la cui determinazione concreta dipende da elementi variabili”.
Ha, poi, evidenziato che delle particelle 280 e 948, originariamente seminativo arborato, al netto di quanto asservito, rimangono, rispettivamente, un reliquato di mq 91 e uno di mq 1799, posti a una distanza dai cavi inferiore a 50 m, su cui non è possibile e/o conveniente alcuna lavorazione agraria, perdendo inoltre qualsiasi appetibilità immobiliare, attesa la vicinanza alle linee elettriche.
11 Il danno per tali reliquati deve, quindi, essere commisurato alla dequalificazione da seminativo arborato a pascolo, da calcolare in base al valore complementare: Vvi = mq (91+1799) x 3,00 €/mq = € 5.670,00
Vvf = mq (91+1799) x 0,90 €/mq = € 1.701,00, con un danno (Vvi-
Vvf), pari a € 3.969,00.
Per quanto riguarda i danni indiretti al fabbricato censito al Foglio
42 part.lla 949 sub 1, ha evidenziato il c.t.u. che esso è censito in catasto del Comune di TO U. al Foglio 42 part.lla 949 sub 1 cat. F3 (in corso di costruzione), e specificatamente la facciata Ovest, dista mediamente dalla proiezione del conduttore più esterno dell'elettrodotto m 47 e presenta dal limite catastale della corte una distanza minima di m
37.
Prosegue il consulente: “La presenza dell'elettrodotto, la cui distanza dalla proiezione dei cavi è inferiore ai limiti imposti col Decreto
DEC/VIA 3062/1998, incide sul valore venale dell'abitazione, tant'è che parte ricorrente ne ha interrotto l'ultimazione (Cass. 22148/2010), determinandone un deprezzamento (Cass. 2017/14891; Cass.2016/2024;
Cass. 1997/842).
Il fabbricato è a pianta rettangolare ed ha una superficie di impronta di 20 mx11,20m ed è costituito da un piano terra di m 6,20x10,2 altezza interna di m 2,91 e un porticato;
il primo piano ha un'altezza max di m 4,05 e minima di m 2,40, con altezza media circa 3,0 m.
L'immobile si presenta allo stato rustico non essendo dotato di infissi, impianti, pavimento e tinteggiatura. La superficie commerciale dell'immobile, esclusa la corte, è pari a: m (6,2x11,20-
5x0,6+5x0,6x0,25+13,8x11,20x0,1+20x11,2-1x4+1x4x0,25) = in c.t. mq
30 a cui va aggiunta la superficie della corte antistante il fabbricato di circa mq 600, posta a una distanza dai conduttori inferiore a 50 m,
12 ponderata secondo i criteri di cui all'art.21 Legge n°392/1978: mq
(306x0,1 + 0,02x294) = mq 36,5 per un totale di Sup. = mq 342,5
Dal valore dell'immobile a nuovo, risultato pari a 600 €/mq, sottraendo il costo del terreno, delle spese tecniche e concessorie, che in genere ammontano al 20% (e quindi pari a €/mq 120), si ricava il costo di realizzazione di una casa unifamiliare: €/mq 480,00
L'incidenza delle opere realizzate può essere desunta dalla tabella dei costi tipologici della Regione Calabria anno 2011: Le opere realizzate incidono sul costo totale per il 58,94%, per cui il valore unitario dell'immobile non ultimato è pari a €/mq 120 + (480 x 58,94%)
= €/mq 402,91 Il valore venale dell'immobile al 2006 può essere stimato in: Vvi = mq 342,50 x 402,91 €/mq = € 137.996,67.
Per effetto della presenza della linea di alta tensione realizzata a una distanza inferiore ai 50 m dal fabbricato, quest'ultimo ha perso completamente appetibilità commerciale tant'è che parte ricorrente e gli eredi hanno rinunziato all'ultimazione. Si può quindi assumere che il valore finale dell'immobile Vvf sia pari a zero.
Il danno al 2006 calcolato in base al valore complementare è stimabile in: Danno=Vvi-Vvf=137.996,67-0= € 137.996,67” (pagine 23-
25 relazione).
Per quanto riguarda i danni indiretti sul fabbricato censito al Foglio
42 part.lla 424 sub 3, il consulente, escludendoli, ha affermato: “Il fabbricato in c.a., in via delle Azalee, censito al Foglio 42 part.lla 424 sub 3, cat. A/7 di 416 mq, di cui escluse aree scoperte 406 mq, costituito da un piano terra, 1° e 2° piano, è posto a circa 67 metri dalla proiezione del conduttore più esterno e il limite della corte ha una distanza minima di circa m 61,30: non rientra nel limite di cui ai 50 m imposti dal già citato Decreto VIA di approvazione dell'elettrodotto e non si verificano le condizioni di danni indiretti” (pagina 25 relazione).
13 In relazione all'indennità per occupazione legittima, il consulente, in applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001, essendo essa pari in
1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso avvenuta in data 09/09/2005 alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 03/04/2006, l'ha quantificata in € 38,77 [(6 mesi/12)+(25/30/12)]/12 x 817,20 €.
Il consulente nominato, dopo il dettagliato iter argomentativo di cui si è dato conto, è giunto alle seguenti conclusioni: “ nel Controparte_1
realizzare l'elettrodotto nel 2006 occupava ed Controparte_5
asserviva parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti. A seguito di tale occupazione, si determina: una indennità di asservimento alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03/04/2006); una indennità di occupazione legittima dalla data del verbale di immissione in possesso (09/09/2005) alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03/04/2006); danni indiretti al restante fondo per la dequalificazione da seminativo arborato a pascolo;
danni indiretti al fabbricato posto ad una distanza inferiore ai m 50 imposti dal Dec./VIA
3062 del 18/06/1998 del;
alla data di aprile Controparte_2
2006, come da prospetto riassuntivo che segue:
Importo
Indennità asservimento € 817,20
Danni indiretti ai terreni € 3.969,00
Danni indiretti al fabbricato € 137.996,67
Occupazione legittima € 38,77
TOTALE € 142.821,64” (pagina 26 relazione).
Ne consegue che, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio, l'indennizzo spettante agli eredi di Per_1
, in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a
[...]
14 carico dei fondi del predetto deve essere determinato in € 142.821,64, di cui € 817,20 a titolo di indennità di asservimento, € 3.969,00 a titolo di danni indiretti ai terreni;
€ 137.996,67 a titolo di danni indiretti al fabbricato, € 38,77 a titolo di occupazione legittima.
Il debito avente a oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, cioè fino al pagamento dell'indennità o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti, - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (Cass. sez. I, n. 3274/2021; n.
20178/2017; n. 13456/2011).
Nulla spetta ai ricorrenti, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si tratta di un'obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II c.c. (Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza di nei suoi confronti. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
15 - determina in euro 142.821,64 l'indennizzo spettante agli eredi di per l'imposizione, con decreto n. 16144 del 3.4.2006, Persona_1
della servitù di elettrodotto in favore di sui terreni di proprietà CP_1
dell'originario attore, di cui € 817,20 a titolo di indennità di asservimento,
€ 3.969,00 a titolo di danni indiretti ai terreni;
€ 137.996,67 a titolo di danni indiretti al fabbricato, € 38,77 a titolo d'indennità d'occupazione.
- ordina a di depositare presso Controparte_1
la Cassa Depositi e Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
- condanna al rimborso delle Controparte_1
spese di giudizio nei confronti della parte attrice, liquidate in complessivi
€ 15.427,00, di cui € 1110 per spese ed € 14.317,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra la parte attrice e i convenuti
[...]
; Controparte_8
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA IA NA RI
16