Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2022, proposto da RM IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Raniero Allori e Cecilia Ticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Assemini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di nulla osta notificato dall’ANAS al ricorrente in data 4 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. RM IU ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento emesso da ANAS SPA, Struttura Territoriale della Sardegna del 31.3.2022, notificato via pec in data 4.4.2022, con il quale è stato negato il rilascio in sanatoria del nulla osta per l’immobile adibito ad uso ufficio, localizzato al km 10+000 della S.S. 130, in località Sant’Andrea nel territorio del Comune di Assemini.
2. Espone il ricorrente di aver richiesto in data 10 dicembre 2004 il rilascio, ai sensi della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e della L.R. 24 febbraio 2004, n. 4, del titolo abilitativo in sanatoria in relazione all’edificazione di un prefabbricato stabilmente ancorato al suolo, ad uso ufficio, realizzato in totale assenza di concessione edilizia, insistente su un lotto identificato al foglio 25 mappale 3473 del Comune di Assemini – loc. Sant’Andrea, localizzato al km 10+00 della S.S. 130.
3. Precisa parte ricorrente che il fabbricato ha forma rettangolare, con il lato più lungo quasi parallelo alla statale il cui vertice più vicino dista 30,40 mt dal confine stradale, risultando pertanto rispettoso delle distanze minime previste dal C.d.S. per le strade classificate di tipo “C”, quali quelle secondarie urbane come la S.S. 130.
4. A seguito della richiesta di sanatoria, prosegue l’esponente, venivano corrisposti al Comune di Assemini gli importi corrispondenti ad oneri e all’oblazione per un totale di Euro 7.015,10 e, con istanza presentata in data 25.07.2019, veniva richiesto, ai sensi dell’art. 32 della Legge 28.2.1985, n. 47, il rilascio del nulla osta ad ANAS Spa, finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Il nulla osta in questione veniva, tuttavia, denegato con l’impugnato provvedimento del 31.3.2022, notificato via pec in data 4.4.2022 con la seguente motivazione: “ il fabbricato in questione è realizzato all’interno della fascia di rispetto a distanza inferiore a ml 30 (art. 16 Codice della strada e art. 26 del Regolamento dello stesso), inoltre perché edificato nel 2003 come afferma il proprietario dell’immobile, dunque successivo alla realizzazione della Strada Statale 130 “Iglesiente ”.
6. Avverso tale determinazione è insorta parte ricorrente con tre motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 2285 e s.m.i. e dell’art. 26 della Dpr n. 495/1992.
6.1.1. Si duole parte ricorrente del fatto che il richiamo operato dall’ANAS all’art. 16 del Codice della Strada e all’art. 26 del Regolamento di attuazione sarebbe del tutto improprio e determinerebbe l’illegittimità del provvedimento adottato.
Ciò in quanto l’applicabilità della disciplina recata dal combinato disposto di cui alle richiamate norme sarebbe condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali).
Nelle more di tali adempimenti, troverebbero applicazione le previgenti disposizioni contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967.
7.2. Con il secondo motivo di gravame viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 16 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 2285 e s.m.i., nonché la violazione dell’art. 26 del DPR n. 495/1992.
7.2.1. Osserva il ricorrente che, anche volendo considerare pertinenti i richiami normativi di cui al provvedimento impugnato, tali disposizioni non potrebbero, comunque, trovare corretta applicazione.
In particolare, il diniego espresso dall’ANAS risulterebbe illegittimo in quanto non terrebbe conto delle tavole progettuali ad essa inviate, della relazione illustrativa posta a corredo e delle dichiarazioni ivi contenute dalle quali si evincerebbe che la distanza del vertice più vicino del fabbricato al confine stradale o ciglio stradale sarebbe pari a mt. 30,40 e che la gran parte del fabbricato si situerebbe a distanza ben superiore.
Per converso, la sintetica motivazione del provvedimento di diniego non permetterebbe di comprendere quale sia stata la valutazione effettuata dall’ANAS. Nel caso di specie, il confine stradale sarebbe rappresentato dal guardrail che, posto nella parte esterna della banchina, determinerebbe l’inizio della fascia di rispetto e il punto dal quale devono essere effettuate le eventuali misurazioni con le proprietà confinanti.
7.3. Con il terzo motivo di gravame viene dedotta la violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990; difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento della funzione.
7.3.1. Rappresenta il ricorrente che la motivazione posta a supporto del provvedimento gravato dall’ANAS sarebbe eccessivamente sintetica, limitandosi al richiamo delle disposizioni normative e non consentirebbe di comprendere quale sia stata l’istruttoria svolta dall’ANAS e quali siano le motivazioni sottese alla decisione.
8. Con atto depositato in data 10 febbraio 2025 parte ricorrente ha confermato il proprio interesse alla definizione nel merito del giudizio.
9. Si è costituita in giudizio l’ANAS che ha instato per la reiezione del gravame.
10. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato repliche insistendo per l’accoglimento del gravame.
11. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza dell’11 giugno 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. L’Anas ha denegato il richiesto nulla osta in quanto il fabbricato in questione, pacificamente realizzato in epoca successiva alla realizzazione della S.S. 130, risultava collocato ad una distanza inferiore ai 30 ml prescritti per tale tipologia di strade dallo specifico codice e dal relativo regolamento, e dunque insistente all’interno della fascia di rispetto che preclude la realizzazione di tali manufatti.
1.2. Tali circostanze emergono documentalmente in quanto, da un lato, nella domanda di definizione dell’illecito inoltrata al Comune di Assemini viene dato atto che l’opera edilizia eretta in assenza del titolo abilitativo è stata ultimata in data 12 dicembre 2002 (doc n° 2 di parte ricorrente) e dunque in epoca ben successiva alla realizzazione della strada in questione, istituita con D.M. 16.11.1959 (G.U. 41 del 18.2.1960) e, dall’altra, la sovrapposizione della planimetria fotoaerogrammetrica con quella catastale (cfr. doc. 1 dell’ANAS) evidenzia che la distanza intercorrente tra il lato del fabbricato più prossimo alla strada in questione e il confine stradale è pari a soli 23,60 metri, mentre la distanza minima prescritta dalla vigente normativa è di mt. 30.
1.3. Il manufatto in questione risulta, pertanto, eretto all’interno della fascia di rispetto stradale che l’art. 3 comma 1, del Codice della Strada, recante le definizioni stradali qualifica, al numero 22) della declaratoria, come “ striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili .”
1.4. Il n° 10 del medesimo articolo definisce, poi, il confine stradale quale “ limite della proprieta’ stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.”
1.5. Pertanto, la distanza dichiarata da parte ricorrente che, dapprima, è indicata in metri 32 dal “ciglio della strada” (cfr. richiesta nulla osta, doc. 3), poi in metri “30,40 dalla barriera guard rail” (cfr. relazione tecnico illustrativa, doc. n° 4), non risulta correttamente calcolata, atteso che il confine stradale da assumere quale punto di partenza della misurazione è quello sopra richiamato consistente nel confine di proprietà, pari -nel caso di specie- a 23,60 metri.
1.6. La giurisprudenza, anche in tempi recenti, ha evidenziato che in tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9, L. n. 729 del 1961, e dal D.M. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, in quanto tale divieto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.
Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 38/2024, che ha ribadito come le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che tuttavia comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite dalla strumentazione urbanistica. Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (vedasi anche Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2565; Cons. Stato, Sez. II, Sent., 23/05/2025, n. 4498).
2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, risultano prive di pregio le doglianze di parte ricorrente che, con il primo motivo di ricorso, si duole dell’erroneo richiamo operato dall’ANAS alla disciplina del Codice della Strada e al relativo regolamento di Attuazione.
2.1. Va a tale proposito osservato che, anche a voler aderire alla tesi ricostruttiva di parte ricorrente, l’art. 4 del Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) laddove individua, per la strada in questione (cfr. doc. 1 Anas pag. 11 che classifica la s.s. 130 nel tipo “C”) in metri 30 la distanza da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, precisa che “ A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. ”, ribadendo che il computo della distanza debba partire proprio dal limite esterno di acquisizione dell’area espropriata per la realizzazione della strada in questione (che come visto è pari a soli mt. 23,60).
Né, in ogni caso, potrebbe assumere alcuna valenza l’eventuale improprio richiamo alla disciplina sopravvenuta, atteso che la mancata o erronea indicazione delle norme di legge su cui il provvedimento si fonda non costituisce ex se ragione di invalidità dell'atto amministrativo (cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, Cons. St., V, 26 novembre 1994 n. 1389 e 26 ottobre 1979 n. 632; Tar Parma, 27 aprile 1999 n. 229), potendo al più trattarsi di mera irregolarità che non influisce in alcun caso sul contenuto del provvedimento quale definito dal giudice, il quale, qualificando i fatti e individuando le norme applicabili, non integra la motivazione del provvedimento sottoposto al suo esame, bensì applica il principio iura novit curia (v. Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2009 n. 2083; T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, Sent., 23/05/2023, n. 8775; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, Sent., 10/11/2010, n. 14039).
2.2. L’incontestata realizzazione del manufatto in epoca successiva alla realizzazione della strada, e alla conseguente insorgenza del vincolo, rileva anche ai fini della possibile applicazione di speciali deroghe al divieto in questione atteso che la giurisprudenza ha da tempo osservato che “"la deroga al limite ed al conseguente divieto imposto dalla particolare disciplina dal codice della strada può giustificarsi soltanto nell'ipotesi in cui il fabbricato a distanza inferiore preesista all'opera stradale: per cui in caso di sua demolizione la questione della preesistenza viene meno e la ricostruzione - o nuova costruzione - comportando l'obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo alla circolazione stradale che la norma ha inteso evitare, non possono che essere equiparate ad una nuova successiva costruzione di un fabbricato posto a distanza inferiore da quella consentita, che non giustifica deroga alcuna. " (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, Sent., 12/04/2023, n. 1232).
3. La correttezza della posizione assunta da ANAS non appare scalfita neppure dalle considerazioni formulate da parte ricorrente con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante l’evidente omogeneità contenutistica possono essere scrutinati congiuntamente, laddove viene censurato il fatto che ANAS non avrebbe considerato quanto evidenziato nelle tavole progettuali e nella relazione illustrativa a suo tempo inviate che rappresenterebbero il rispetto del limite dei 30 metri e non avrebbe compiutamente esplicitato l’iter logico giuridico che ha condotto all’adozione della determinazione gravata.
3.1. In realtà ANAS, con una motivazione sintetica ma esaustiva, ha precisato come il manufatto insistesse all’interno della fascia di rispetto. Tale circostanza è stata corroborata dalla documentazione versata in giudizio e non è di certo contraddetta dalla planimetria prodotta da parte ricorrente dalla quale si evince, per converso, che il rispetto (peraltro minimale) del limite di 30 metri consegue all’erronea individuazione del punto dal quale conteggiare la distanza tra la sede stradale e il manufatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non è il guard rail.
Alla luce di tale chiaro riscontro fattuale non è dato scorgere l’esigenza di alcuna ulteriore motivazione nè è dato rinvenire alcun elemento ostativo alla comprensione della valutazione effettuata dall’ANAS che, come detto, si basa su un oggettivo ed immediato rilievo dello stato di fatto.
D’altronde, se è indubitabile che la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984; Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 28/12/2020, n. 8384) appare evidente che, nel caso di specie, non risulti configurabile alcun onere motivazionale aggiuntivo rispetto a quello che fonda il diniego di nulla osta sulla base della riscontrata inosservanza del limite minimo di distanza del manufatto dalla sede stradale. In presenza di tale constatazione, infatti, l’operato dell’Amministrazione era sostanzialmente vincolato con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale gravante sull'amministrazione in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (sicurezza stradale, necessità di garantire la piena fruibilità della stessa anche in chiave funzionale e manutentiva) al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 12/03/2025, n. 2047.)
3. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore dell’ANAS in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO