TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n.561/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa da:
1
patrocinio dell'avv. SARTORI BARANA STEFANO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da note scritti di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28, n.
1 c.p.c. depositate il
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La causa in decisione dopo che con sentenza parziale n. 1594
pubblicata il 5 luglio 2024 questo Tribunale aveva disposto l'affidamento della figlia minore della parti , n. iò 19 aprile 2007 in via Persona_1
esclusiva alla madre e attribuito al padre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sè la figlia con modalità e frequenza da concordarsi tra le parti,
2 per la sola quantificazione del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia.
Era stata infatti ritenuta necessaria ai fini della soluzione di tale aspetto della controversia l'acquiszione dell'estratto contributivo del resistente presso la sede Inps di Verona.
Orbene, dall'esame di tale documento, trasmesso dal predetto ente il
23 luglio 2024, si evince che l'ultimo stipendio percpeito dal è CP_1
relativo al periodo 1° febbbraio – 31 maggio 2024 ed è stato di complessivi euro 8.777,00.
Tenendo conto quindi di tale importo e del fatto che dopo la data predetta il non risulta aver svolto una attività lavorativa, almeno CP_1
regolare, l'importo da porre a carico del medesimo che si ritiene adeguato per la suddetta finalità è quello, inferiore a quello stabilito in via provvisoria ed urgente, di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat e comprensivi delle spese straordinarie per la figlia ad eccezione di quelle mediche che saranno a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento delle domande attoree giustifica un giudizio di soccombenza nei confronti
3 del resistente e di conseguenza la sua condanna a rifondere all'attrice la somma che si liquida in dispositivo a titolo di compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat e comprensiva delle spese straordinarie per la figlia, come individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona, ad eccezione di quelle mediche che saranno a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna;
condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.050,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona il 15/04/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
4