Ordinanza cautelare 9 maggio 2022
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Carratelli, Santo Infusino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA LE in Catanzaro, via Schipani n. 110;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
1) del decreto (Div. P.A.S. – prot.-OMISSIS-) del -OMISSIS-, comunicato all'indirizzo PEC dei difensori il -OMISSIS-. con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha dichiarato “inammissibile” l'istanza proposta dal ricorrente per il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia;
2) della comunicazione di diniego di accesso agli atti del -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti l’-OMISSIS-, -OMISSIS- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha dichiarato “inammissibile” l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia, formulata dall’odierno ricorrente il -OMISSIS-, nonché il provvedimento espresso di diniego di ostensione degli atti del -OMISSIS-.
Ha premesso, infatti, di aver ottenuto un precedente provvedimento diniego, a suo dire mai notificatogli personalmente, e come tale ignoto in ordine alle motivazioni, a seguito del quale, tuttavia, il -OMISSIS-, ha formulato una nuova istanza di rilascio del porto d’armi uso caccia. Ha in particolare dedotto che, rispetto ai fatti valorizzati nel precedente procedimento (ossia la frequentazione con soggetto controindicato), la nuova istanza conteneva ulteriore documentazione (sentenza del Tribunale di Cosenza del -OMISSIS-, emessa nei confronti del soggetto ritenuto controindicato e conseguenziale provvedimento di dissequestro armi) comprovante l’insussistenza di quelle ragioni che, all’epoca, furono poste dall’autorità amministrativa a fondamento del preavviso di rigetto e, quindi, del provvedimento sfavorevole.
2. Ha pertanto formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità del diniego di ostensione, ricorrendo tutti i presupposti di cui gli artt. 22 ss. della L. 241/1990;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10- bis l. 7 agosto 1990 n.241, eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di presupposti e per difetto di istruttoria, atteso che il provvedimento di inammissibilità sarebbe privo delle motivazioni oltre ad essere stata omessa la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10- bis L. 241/1990;
3) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 8, 11 e 43 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 18/6/1931; art. 27 Cost.; art.3. l.241/1990; eccesso di potere per difetto di presupposti, per illogicità della motivazione e per difetto di istruttoria;
4) Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di trasparenza, per non aver l’amministrazione valutato i nuovi elementi allegati all’istanza.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente insistendo per il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, l’intestato Tribunale ha negato la tutela cautelare per ritenuta insussistenza dei prescritti requisiti di legge.
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 il Collegio ha trattenuto il giudizio in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo, attinente al diniego dell’istanza di ostensione degli atti del -OMISSIS-, è infondato.
Sul punto è sufficiente rilevare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (si veda T.A.R. Lazio, sez. V , 26/04/2024 , n. 8308; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17/04/2024, n.136; T.A.R. Campania, sez. IV, 11/03/2024, n.1601), il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del (labile) interesse all'ostensione; l'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 .
1.1. Nel caso di specie l’istanza di ostensione formulata dalla parte il -OMISSIS- si appalesa manifestamente generica posto che l’istante ha chiesto che sia consentito “ l’accesso agli atti del procedimento amministrativo di cui al procedimento indicato in oggetto, relativo all’istanza di rilascio di porto di fucile uso tiro a volo dichiarata inammissibile, mediante rilascio di copia di tutti i relativi atti ”. In altri termini la parte ha omesso di individuare uno specifico documento da ostendere, ossia, secondo il dettato dell’art. 22 della L. 241/90, una specifica “ rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”.
Tanto è sufficiente a ritenere fondato e legittimo il provvedimento di diniego impugnato.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, poiché intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
In sostanza il ricorrente lamenta l’omessa notifica del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. 241/1990 nonché la mancata valutazione della documentazione allegata alla nuova istanza.
2.1. Entrambi i motivi sono infondati e vanno conseguentemente disattesi.
Giova rilevare sul punto che la decisione amministrativa originaria di diniego di rilascio del porto d’armi, resa con decreto del -OMISSIS-, si fondava, pacificamente, sulla rilevata frequentazione da parte del ricorrente di soggetto controindicato. Di tale atto, in disparte la questione relativa alla prova della notifica, che concernerebbe esclusivamente le motivazioni della decisione, parte ricorrente non nega di essere venuto a conoscenza, tenuto conto del preavviso di rigetto ricevuto e della ulteriore istanza, del -OMISSIS-, con cui ha rinnovato la richiesta (sul presupposto appunto che quella precedente fosse stata respinta). Va allora rilevato che, poiché, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. l’azione di annullamento si propone con notifica del ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza e che con tale locuzione si intende riferirsi non già alle motivazioni del provvedimento, bensì alla sua lesività, è evidente che la precedente decisione amministrativa, poiché non impugnata, ha assunto carattere di definitività.
Tanto premesso, quindi, con il provvedimento impugnato il Questore si è limitato a prendere atto di tale stato di cose, senza tornare sul merito della questione, ormai definita.
Ne deriva, pertanto, che alcun preavviso di rigetto era dovuto, atteso che l’amministrazione non ha riesaminato la questione poiché già cristallizzata nel precedente provvedimento e che nessun onere di valutazione della documentazione prodotta con la successiva istanza incombeva sull’amministrazione, tenuto conto peraltro che tali documenti risalgono al -OMISSIS-ossia ad una data assai risalente già rispetto al primo procedimento che ha portato al diniego. In altri termini, quindi, difettava qualsivoglia sopravvenienza rispetto alla fattispecie già valutata dalla Questura nell’ambito del precedente procedimento, conclusosi -OMISSIS-con conseguente insussistenza dell’obbligo dell’amministrazione resistente di riesercitare la sua discrezionalità, sin anche via di autotutela.
3. In via più generale va sempre ricordato la detta sfera di discrezionalità, limitatamente sindacabile, che caratterizza i provvedimenti dell’Autorità amministrativa in tema di licenze per uso di armi e di come al riguardo, in sede di diniego, bastino anche meri elementi indiziari dell’eventuale inaffidabilità del richiedente.
4. Il ricorso va quindi integralmente respinto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sopportate dalle amministrazioni resistenti, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.