Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del disabile -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza - inoltrata al Comune di Palermo in data 11 luglio 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo in data 28 luglio 2025 - con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del disabile -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA AR SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza dell’11 luglio 2025, con la quale era stata chiesta la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del sig. -OMISSIS-.
Con memoria del 15 dicembre 2025, parte ricorrente ha riferito che il Comune di Palermo e l’A.S.P. hanno provveduto a predisporre il richiesto piano, in data 13 novembre 2025, come risulta dai documenti agli atti di causa; ha, dunque, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con favore di spese.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce delle richiamate circostanze, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
In considerazione del fatto che l’istanza di parte ricorrente è stata riscontrata solo a distanza di circa cinque mesi dalla sua proposizione e dopo l’introduzione del presente giudizio, le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’ASP e del Comune, tenuti per legge a provvedere sulla detta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, che saranno dovuti nella misura di € 750,00, oltre accessori, da parte di ciascuna delle due amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore dell’avvocato patrocinante dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
LA AR SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR SS | OB TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.