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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 12418 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA
Parte_1 C.F._1
FABIO e dall'avv. PIERLUIGI ESEMPI , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 sentir “accertare e dichiarare l'annullamento del provvedimento del 17/01/2024 e CP_1
conseguente indebito di euro 22.537,39 non dovuto, ritenuto che per la medesima domanda amministrativa il Tribunale di AP in data 21/05/2020 ha emesso decreto di omologa positivo avente R.G. 24921/2018 riconoscendo alla la pensione di invalidità con Pt_1 decorrenza 01/02/2018; 2. Condannare, in ogni caso, l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione per spese generali e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
”.
Ha dedotto di aver inoltrato in data 01/02/2018 all' domanda per invalidità civile CP_1
al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche previste e disciplinate dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e ss. mod. ed int.;
1 - che malgrado l'inoltro della domanda l' non provvedeva nei termini di legge a CP_1
sottoporre a visita medico legale la ricorrente;
- che pertanto la ricorrente, esauritosi l'iter amministrativo, a mezzo del suo procuratore, provvedeva ad iscrivere innanzi al Tribunale di AP – Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;. che la procedura veniva assegnata al Giudice Dott. Laura Liguori con
R.G. n. 24921/2018 che conferiva C.T.U. al Dott. per la verifica della Persona_1
sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla ricorrente;
- che, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di AP, Dott. Laura Liguori, in data 21/05/2020, viste le risultanze probatorie della C.T.U. eseguita in data 03/06/2019, omologava l'accertamento del requisito sanitario positivo per la prestazione di pensione di invalidità, con decorrenza dell'accertamento dalla data della domanda amministrativa del 01/02/2018; - che la ricorrente, in virtù del decreto di omologa del Tribunale di AP R.G. n. 24921/2018 è titolare di pensione di invalidità civile n. 044-510507803294 Categoria INVCIV con decorrenza 1 marzo 2018; - che l' noncurante del preesistente decreto di omologa emesso dal Tribunale di AP CP_1 il 21/05/2020, a distanza di oltre cinque anni dall'inoltro della domanda amministrativa del
01/02/2018, in data 08/09/2023 convocava la ricorrente a visita con “tipo di accertamento:
Ambulatoriale/primo accertamento” riconoscendola in via amministrativa: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 188/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 50% con decorrenza: 01/02/2018”; - che l' in forza CP_1
del suddetto verbale sanitario, continuando a non tenere in alcuna considerazione l'omologa del Tribunale, in data 17/01/2024 inoltrava alla ricorrente una comunicazione avente ad oggetto: “Comunicazione di Riliquidazione della Prestazione n. 044-
510507803294 Cat. INVCIV, decorrenza 1 marzo 2018” dichiarando “La informo che la pensione n. 044-510507803294 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 marzo 2018. Dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2024, un debito a suo carico di euro 22.537,39 …….. Per le modalità di restituzione sarà inviata una successiva comunicazione.
Sosteneva quindi che illegittimamente l' aveva ritenuto l'esistenza a suo carico di un CP_1
indebito pari ad euro 22.537,39, avendo il Tribunale sulla medesima domanda amministrativa emesso decreto di omologa positivo riconoscendo alla la pensione Pt_1
di invalidità con decorrenza 01/02/2018.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che era stata la CP_1
stessa ricorrente, convocata a visita, pur con ritardo a concludere l'iter allorquando aveva già intrapreso la via giudiziaria.
2 All'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalla parte ricorrente , la causa è stata decisa.
Il ricorso deve essere accolto.
Pacifici i fatti di causa e pacifica la coincidenza della domanda amministrativa sottesa al decreto di omologa ed al verbale sanitario reso dalla commissione in data 8.9.2023.
Nel corpo del verbale si dà infatti atto che la domanda amministrativa avanzata dalla ricorrente risaliva al 1.2.2018.
Ebbene l' non avrebbe potuto procedere alla richiesta di restituzione delle somme CP_1
versate alla ricorrente in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di AP in data
20.5.2020 all'esito del procedimento recante rg n. 24291/2018 mancando ovviamente il dolo dell'accipiens che legittimamente riteneva di aver diritto alla corresponsione delle somme per l'avvenuto accertamento dell'esistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
A seguito della visita effettuata dalla commissione sanitaria in data 8.9.2023 e della comunicazione dell'esito della stessa alla ricorrente sarebbe stato possibile richiedere la restituzione delle somme a tale titolo erogate, solo dal quel momento infatti le somme erogate potevano essere ritenute indebite.
Al contrario l' ha proceduto con il provvedimento oggi impugnato alla richiesta di CP_1
restituzione di tutte le somme percepite dalla ricorrente sin dal marzo 2018.
Come evidenziato nella pronuncia n. 15759 del 12/06/2019 della Cassazione civile sez. lav., e in Cass. 28771/2018 “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
Si è altresì precisato che, in generale, "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
3 D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).”
E' possibile qui richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
(cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Nel caso che occupa come si è detto sopra la ricorrente riponeva un legittimo affidamento nella percezione di somme in considerazione dell'intervenuta omologazione della condizione sanitaria accertata all'esito del procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di AP .
La domanda deve essere per tali motivi accolta ed annullato il provvedimento oggi opposto con condanna dell' alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
eventualmente recuperate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento del 17/01/2024 e CP_1
conseguente indebito di euro 22.537,39, condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente a tale titolo ripetuto;
4 Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€2800,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
AP, 07/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 12418 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA
Parte_1 C.F._1
FABIO e dall'avv. PIERLUIGI ESEMPI , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 sentir “accertare e dichiarare l'annullamento del provvedimento del 17/01/2024 e CP_1
conseguente indebito di euro 22.537,39 non dovuto, ritenuto che per la medesima domanda amministrativa il Tribunale di AP in data 21/05/2020 ha emesso decreto di omologa positivo avente R.G. 24921/2018 riconoscendo alla la pensione di invalidità con Pt_1 decorrenza 01/02/2018; 2. Condannare, in ogni caso, l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione per spese generali e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
”.
Ha dedotto di aver inoltrato in data 01/02/2018 all' domanda per invalidità civile CP_1
al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche previste e disciplinate dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e ss. mod. ed int.;
1 - che malgrado l'inoltro della domanda l' non provvedeva nei termini di legge a CP_1
sottoporre a visita medico legale la ricorrente;
- che pertanto la ricorrente, esauritosi l'iter amministrativo, a mezzo del suo procuratore, provvedeva ad iscrivere innanzi al Tribunale di AP – Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;. che la procedura veniva assegnata al Giudice Dott. Laura Liguori con
R.G. n. 24921/2018 che conferiva C.T.U. al Dott. per la verifica della Persona_1
sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla ricorrente;
- che, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di AP, Dott. Laura Liguori, in data 21/05/2020, viste le risultanze probatorie della C.T.U. eseguita in data 03/06/2019, omologava l'accertamento del requisito sanitario positivo per la prestazione di pensione di invalidità, con decorrenza dell'accertamento dalla data della domanda amministrativa del 01/02/2018; - che la ricorrente, in virtù del decreto di omologa del Tribunale di AP R.G. n. 24921/2018 è titolare di pensione di invalidità civile n. 044-510507803294 Categoria INVCIV con decorrenza 1 marzo 2018; - che l' noncurante del preesistente decreto di omologa emesso dal Tribunale di AP CP_1 il 21/05/2020, a distanza di oltre cinque anni dall'inoltro della domanda amministrativa del
01/02/2018, in data 08/09/2023 convocava la ricorrente a visita con “tipo di accertamento:
Ambulatoriale/primo accertamento” riconoscendola in via amministrativa: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 188/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 50% con decorrenza: 01/02/2018”; - che l' in forza CP_1
del suddetto verbale sanitario, continuando a non tenere in alcuna considerazione l'omologa del Tribunale, in data 17/01/2024 inoltrava alla ricorrente una comunicazione avente ad oggetto: “Comunicazione di Riliquidazione della Prestazione n. 044-
510507803294 Cat. INVCIV, decorrenza 1 marzo 2018” dichiarando “La informo che la pensione n. 044-510507803294 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 marzo 2018. Dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2024, un debito a suo carico di euro 22.537,39 …….. Per le modalità di restituzione sarà inviata una successiva comunicazione.
Sosteneva quindi che illegittimamente l' aveva ritenuto l'esistenza a suo carico di un CP_1
indebito pari ad euro 22.537,39, avendo il Tribunale sulla medesima domanda amministrativa emesso decreto di omologa positivo riconoscendo alla la pensione Pt_1
di invalidità con decorrenza 01/02/2018.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che era stata la CP_1
stessa ricorrente, convocata a visita, pur con ritardo a concludere l'iter allorquando aveva già intrapreso la via giudiziaria.
2 All'udienza del 15.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalla parte ricorrente , la causa è stata decisa.
Il ricorso deve essere accolto.
Pacifici i fatti di causa e pacifica la coincidenza della domanda amministrativa sottesa al decreto di omologa ed al verbale sanitario reso dalla commissione in data 8.9.2023.
Nel corpo del verbale si dà infatti atto che la domanda amministrativa avanzata dalla ricorrente risaliva al 1.2.2018.
Ebbene l' non avrebbe potuto procedere alla richiesta di restituzione delle somme CP_1
versate alla ricorrente in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di AP in data
20.5.2020 all'esito del procedimento recante rg n. 24291/2018 mancando ovviamente il dolo dell'accipiens che legittimamente riteneva di aver diritto alla corresponsione delle somme per l'avvenuto accertamento dell'esistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
A seguito della visita effettuata dalla commissione sanitaria in data 8.9.2023 e della comunicazione dell'esito della stessa alla ricorrente sarebbe stato possibile richiedere la restituzione delle somme a tale titolo erogate, solo dal quel momento infatti le somme erogate potevano essere ritenute indebite.
Al contrario l' ha proceduto con il provvedimento oggi impugnato alla richiesta di CP_1
restituzione di tutte le somme percepite dalla ricorrente sin dal marzo 2018.
Come evidenziato nella pronuncia n. 15759 del 12/06/2019 della Cassazione civile sez. lav., e in Cass. 28771/2018 “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
Si è altresì precisato che, in generale, "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
3 D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).”
E' possibile qui richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
(cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Nel caso che occupa come si è detto sopra la ricorrente riponeva un legittimo affidamento nella percezione di somme in considerazione dell'intervenuta omologazione della condizione sanitaria accertata all'esito del procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di AP .
La domanda deve essere per tali motivi accolta ed annullato il provvedimento oggi opposto con condanna dell' alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
eventualmente recuperate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento del 17/01/2024 e CP_1
conseguente indebito di euro 22.537,39, condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente a tale titolo ripetuto;
4 Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€2800,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
AP, 07/06/2025
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