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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1799/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11689/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99112021 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305182020 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10717/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava sollecito di pagamento Prot. n. QB/2024/93321 del 30/01/2024, avente ad oggetto il pagamento TARI dell'anno 2015, per i seguenti motivi:
1)- – Carenza di potere – Art. 157 D.L. 34/2020
A riguardo rilevava che la notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto del sollecito impugnato, era stata eseguita dalla resistente in carenza dei poteri necessari ai sensi dell'Art. 157 del
Decreto Legge 34 del 2020, c.d. Decreto Rilancio, in materia di sospensione dell'attività degli enti impositori. Sottolineava che tale disposizione prevedeva che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Rilevava che il tributo Tari, addebitato nell'atto impugnato, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17234 del 15 giugno 2023, in deroga alla regola generale per cui i crediti tributari sono soggetti al termine decadenziale ordinario decennale, è soggetto al termine breve di decadenza di cinque anni, tale per cui l'accertamento della Tari dell'anno 2015 avrebbe dovuto compiersi entro il 31 dicembre
2020
Soggiungeva che la notificazione dell'avviso di accertamento alla base dell'atto impugnato, come riportato nello stesso, si era perfezionata l'11 gennaio 2021, ossia quando, in ragione della situazione sanitaria ed economica dell'epoca, era momentaneamente inibito alla notificante compiere tale attività. Ciò comporta la nullità dell'avviso medesimo per carenza dei poteri dell'amministrazione comunale di notificare gli atti di accertamento prima dell'1 marzo 2021.
Sottolineava infine che, se l'amministrazione avesse voluto richiedere il pagamento dell'imposta in oggetto, stante la già chiarita nullità dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto farlo con un apposito atto, entro il 28 febbraio 2022. Tale adempimento non era intervenuto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio erariale non si costituiva.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Come si evince dalla tempistica sopra riportata l'atto impugnato , relativo all'imposta TARI anno 2015 , il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo pandemico, avrebbe dovuto essere oggetto di rituale notifica successivamente al periodo di sospensione disposto dal legislatore. I termini sopra indicati, non contestati dall'Ufficio erariale, non costituito in giudizio, indicano invece una differente scansione temporale non rispettosa del disposto dell'Art. 157 del Decreto Legge 34 del 2020, sopra evidenziato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese vanno compensate ( irripetibili) in ragione della complessa vicenda degli interventi legislativi in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11689/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99112021 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305182020 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10717/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava sollecito di pagamento Prot. n. QB/2024/93321 del 30/01/2024, avente ad oggetto il pagamento TARI dell'anno 2015, per i seguenti motivi:
1)- – Carenza di potere – Art. 157 D.L. 34/2020
A riguardo rilevava che la notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto del sollecito impugnato, era stata eseguita dalla resistente in carenza dei poteri necessari ai sensi dell'Art. 157 del
Decreto Legge 34 del 2020, c.d. Decreto Rilancio, in materia di sospensione dell'attività degli enti impositori. Sottolineava che tale disposizione prevedeva che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Rilevava che il tributo Tari, addebitato nell'atto impugnato, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17234 del 15 giugno 2023, in deroga alla regola generale per cui i crediti tributari sono soggetti al termine decadenziale ordinario decennale, è soggetto al termine breve di decadenza di cinque anni, tale per cui l'accertamento della Tari dell'anno 2015 avrebbe dovuto compiersi entro il 31 dicembre
2020
Soggiungeva che la notificazione dell'avviso di accertamento alla base dell'atto impugnato, come riportato nello stesso, si era perfezionata l'11 gennaio 2021, ossia quando, in ragione della situazione sanitaria ed economica dell'epoca, era momentaneamente inibito alla notificante compiere tale attività. Ciò comporta la nullità dell'avviso medesimo per carenza dei poteri dell'amministrazione comunale di notificare gli atti di accertamento prima dell'1 marzo 2021.
Sottolineava infine che, se l'amministrazione avesse voluto richiedere il pagamento dell'imposta in oggetto, stante la già chiarita nullità dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto farlo con un apposito atto, entro il 28 febbraio 2022. Tale adempimento non era intervenuto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio erariale non si costituiva.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Come si evince dalla tempistica sopra riportata l'atto impugnato , relativo all'imposta TARI anno 2015 , il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo pandemico, avrebbe dovuto essere oggetto di rituale notifica successivamente al periodo di sospensione disposto dal legislatore. I termini sopra indicati, non contestati dall'Ufficio erariale, non costituito in giudizio, indicano invece una differente scansione temporale non rispettosa del disposto dell'Art. 157 del Decreto Legge 34 del 2020, sopra evidenziato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese vanno compensate ( irripetibili) in ragione della complessa vicenda degli interventi legislativi in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese