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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 567/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 23/05/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita nella redazione del presente verbale dal Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giovanni
Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 567/2024 R.G., promossa da:
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1974 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Noschese e dall'Avv. Gianclaudio Puglisi
– OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA COoparte_1
), in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa per procura rilasciata in foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Caterina Tomasello, dall'Avv. Carmela Puglisi e dall'Avv. Michele Cordopatri
– OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
L'Avv. Lucia Noschese, per l'opponente
L'Avv. Caterina Tomasello, per la resistente opposta
L'Avv. Noschese si riporta all'atto introduttivo ed evidenzia di avere depositato delle sentenze emesse da Tribunale di Patti, in casi analoghi, riguardanti gli altri soci della medesima . Chiede la condanna di parte opposta alle Parte_2 spese processuali.
1 L'Avv. Tomasello contesta e si riporta a quanto dedotto in atti e verbali di causa. Evidenzia di avere depositato delle sentenze rese dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Chiede la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa. Discutono la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, titolare Parte_1
dell'allevamento bovino avente codice aziendale n. IT013ME018, nonché socia della cooperativa , con sede in Castel di Lucio, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'Ordinanza Ingiunzione n. prot. 122/24, emessa dall COoparte_1
in data 03/04/2024, notificata il 29.04.2024, con la quale veniva intimato
[...]
alla stessa di pagare la somma di € 3.312,74 per la violazione dell'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione, eccependo la contraddittorietà della motivazione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
nel merito, deduceva l'insussistenza della violazione amministrativa, per il difetto dell'elemento soggettivo, nonché l'immotivata irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale.
Per i suddetti motivi chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e, nel merito, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato ed il suo conseguenziale annullamento
2 nonché, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa nei limiti del minimo edittale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l la quale si opponeva all'istanza di sospensione CP_1
cautelare e, nel merito, contestava tutte le eccezioni ex adverso formulate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione della legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(cfr. Cass., Sez. I, 07/03/2007, n. 5277; Cass. SS.UU. 30/09/2009, n. 20930).
In sostanza, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla P.A. e all'opponente.
L'amministrazione resistente ha versato in atti l'ordinanza ingiunzione opposta e l'atto presupposto (rectius: verbale di illecito amministrativo n. 37/2019), elevato CO dall di nei confronti dell'odierna ricorrente, a seguito dell'accertamento CP_1
della violazione dell'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013
3 per la presenza di una mandria di bovini, che pascolavano su terreno di proprietà del
Comune di Francavilla, in assenza di autorizzazione allo spostamento verso tale fondo.
Va disattesa l'eccezione di carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato rispetto alla violazione accertata, giacché l'ordinanza ingiunzione in esame contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione.
La sufficienza della motivazione si riscontra inoltre dalla completezza e specificità delle eccezioni e difese articolate da parte opponente.
Parte ricorrente si duole, altresì, di non essere stata convocata per l'audizione richiesta CO all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' la quale avrebbe disatteso i propri obblighi in tal senso sanciti dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981, relativi alla instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, a mente del quale
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”. CO Parte ricorrente, nel caso in esame, ha dimostrato di aver trasmesso all di a mezzo pec del 28/08/2019, memorie difensive corredate da documenti e CP_1
pedissequa richiesta di convocazione in audizione.
4 Costituisce, tuttavia, consolidato e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (Cass. SS.UU., 28/01/2010, n.
1786; da ultimo, cfr. Cass., Sez. 2, n. 24901/2022, quest'ultima non massimata).
Anche questa eccezione, pertanto, va rigettata.
Nel merito, ha contestato la sussistenza della violazione di Parte_1
cui all'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013, secondo cui
"Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni antecedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi caprina e leucosi, se provenienti da province non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come affermato ripetutamente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa “la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della
5 tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 è espressione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20/08/2024, n.
674; ex multis CGA n. 96/2021; CGA n. 1116/2020).
Si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il fatto naturalistico dello spostamento dei bovini di sua proprietà, ma eccepisce la carenza dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L.
689/1981 ed invoca, altresì, la forza maggiore, deducendo che la mandria, in un primo momento trasferita su terreno della società cooperativa , ha intrapreso, Parte_3
improvvisamente, di propria iniziativa, uno spostamento non altrimenti evitabile, sul pascolo sito nel comune di Francavilla, a causa dell'irrefrenabile necessità di sfuggire alla carenza alimentare e allo stress determinato dalla che Parte_4
conduce gli animali alla ricerca di pascoli più freschi e ventilati.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione dell'elemento soggettivo delle violazioni amministrative, ha ritenuto che vi sia una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione.
Spetta, dunque, al trasgressore fornire la prova contraria, atteso che “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. nn. 10508/1995; tra le successive conformi cfr. Cass., Sez. 2, n. 1529/2018).
In altri termini “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto
(applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge
689/81), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato
6 […], per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 1, 16/05/1998, n. 4927; recenti conformi v. Cass. n. 6018/2019).
Nel caso di specie, tale prova manca.
A conclusioni non dissimili si giunge anche rispetto alla disamina dell'esimente della forza maggiore, atteso che alla ricorrente erano ben note le circostanze correlate alla stagionalità della crescita della vegetazione spontanea e dell'esaurimento delle scorte di foraggio su quel territorio, in relazione al fabbisogno delle mandrie insistenti.
Appare, pertanto, evidente che la ricorrente, che è pacifico essere allevatrice professionale, nonché socia della cooperativa agricola , avrebbe dovuto Parte_2
diligentemente adottare strategie lungimiranti al fine di scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio.
Sul punto, dagli atti di causa, non emerge nessun elemento di prova da cui si evince l'intraprendersi di iniziative, da parte della ricorrente, volte ad evitare l'insorgere della crisi alimentare: non risultano avviate interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni, né risultano provati dei tentativi di approvvigionamento di scorte di foraggio utili al fabbisogno dei capi di bestiame.
Si è limitata a chiedere la proroga dell'affitto, non conseguita.
Tra l'altro, va osservato che nessuna delle circostanze capitolate nella richiesta di prova avrebbe potuto assolvere a tale onore probatorio, in quanto i capitolati di prova articolati miravano a dimostrare lo spostamento spontaneo del bestiame e non anche le attività poste in essere dalla titolare per impedire gli effetti dello stesso;
invero, neppure allegate.
Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella “inarrestabile” migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla.
Sul punto, la ctp in atti, a firma del Dott. (all.to 7 Persona_1
ricorso), non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in
7 termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans.
Nella citata relazione, tra l'altro redatta circa cinque anni dopo gli eventi
(20/05/2024), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona
Forieri, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante.
Anche in questo caso, i dubbi non sarebbero stati fugati dall'ammissione delle circostanze di prova articolate e richieste da parte ricorrente.
Quindi, non vi è prova che l'insetto sopra indicato fosse presente sui luoghi e causa inevitabile dello spostamento autonomo dei bovini.
In ogni caso, ove risultasse provata la presenza della “ mosca” la ricorrente avrebbe dovuto sapere che tale insetto potesse far scaturire l'evento in esame e premunirsi contro lo stesso, cosa non avvenuta.
La disamina dell'ultimo motivo di opposizione attiene alla determinazione della misura della sanzione irrogata.
La ricorrente ha lamentato che l non ha motivato le ragioni della CP_1
sanzione applicata in misura superiore al minimo edittale e ha quindi richiesto l'annullamento dell'ordinanza in parte qua o in subordine con riduzione della sanzione al minimo. CO L ha contestato la superiore doglianza ed ha evidenziato di avere quantificato l'importo sanzionatorio nella misura ridotta prevista in base al dettato di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, ai sensi del quale la sanzione in tale misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. CO L ha, dunque, dedotto di avere determinato correttamente la sanzione irrogata, evidenziando che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto
8 stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è corrispondente ad Euro 1.549,36
x 2, ovvero pari ad Euro 3.098,74.
Occorre osservare che il Tribunale di Patti, in più occasioni, anche recenti, si è pronunciato in casi del tutto analoghi, esprimendo un orientamento univoco e costante che questo Giudicante ritiene condivisibile in punto dell'interpretazione dell'art. 16 sopra citato (v. sentenze allegate alla nota di deposito di parte ricorrente del
10/04/2025).
In particolare, i precedenti del Tribunale di Patti evidenziano che “quella prevista dall'art. 16 è una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa” (Trib. Patti n. 38/2025 del 16/01/2025).
In sede di ingiunzione, pertanto, l' avrebbe dovuto fare corretta CP_1
applicazione del disposto di cui all'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione, ove è disposto che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'intento della norma sopracitata appare chiaro e direttamente correlato alla necessità di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale ( o di un terzo del massimo) elidendo, irrimediabilmente, il significato della norma, la quale diverrebbe, di fatto, mai applicabile.
Né l'art. 16 sopra citato può essere applicato al di fuori delle sue ipotesi tipiche.
9 L'Ente intimante, dunque, nella determinazione della sanzione amministrativa da irrogare, avrebbe dovuto effettuare una preventiva valutazione degli indici di gravità della misura;
ciò avrebbe consentito, certamente, una modulazione dell'importo in relazione al caso concreto, all'entità del fatto, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, come previsto dall'art. 11 sopra indicato. CO Invece, come esplicitato dall' nel presente giudizio nell'ordinanza opposta, in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n.
2090 del 06/11/2013, ha applicato il disposto dell'art. 16 comma 1 del D.lgs
196/1999; poichè la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
e succ. modif. e integr.) ha dedotto di avere applicato il criterio del doppio del minimo e così richiesto il pagamento di euro 3.098,74.
L'ordinanza opposta, come evidenziato dai precedenti richiamati, ha però applicato erroneamente la norma citata.
L'ordinanza opposta si limita infatti a riprodurre lo stesso trattamento sanzionatorio, individuato nel verbale di accertamento presupposto e relativo alla somma da pagare ex art. 16 della legge 689 del 1981 onde elidere ogni conseguenza ulteriore tramite lo spontaneo e tempestivo adempimento del trasgressore.
Non ha invece provveduto ad individuare la sanzione scegliendola tra il minimo ed il massimo edittali previsti per legge né ha motivato in concreto le ragioni della scelta operata.
Va, pertanto, dichiarata la parziale illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. prot.
122/24, emessa dall in data 03/04/2024, COoparte_1
notificata il 29.04.2024 in relazione alla motivazione della sanzione applicata.
Conseguentemente, questo Giudice deve provvedere a rideterminare l'importo della sanzione comminata nei confronti della ricorrente, facendo corretto uso della normativa e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure
10 delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed
alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-
ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti,
dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981” (Cass., Sez. 2,
15/06/2020, n. 11481; 10357-2024)
Ne deriva che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri di proporzionalità di cui all'art. 11 della L. 689/1981, l'importo della sanzione comminata nei riguardi di va determinata tenuto conto di tale norma ( e non dell'art. Parte_5
16) e dei limiti ( massimi e minimi) edittali.
Avuto riguardo alla gravità della violazione e agli interessi sottesi alla cui tutela è rivolta la normativa in esame (salute pubblica), tenuto conto dell'attività professionale svolta dalla ricorrente, che quindi avrebbe dovuto utilizzare una diligenza qualificata nel trattamento del pascolo dei propri animali e prevedere e prevenire la loro transumanza, appare congruo applicare una sanzione tra il minimo ed il medio nella misura pari ad euro 2.500,00.
Ed infatti, dalla disamina dei documenti allegati la fascicolo di parte ricorrente, risulta che la , nei giorni precedenti l'accertamento della Parte_2
violazione, ha trasmesso un formale invito, a mezzo pec del 13/05/2019, alla
Commissione Straordinaria Prefettizia insediata presso il Comune di Mistretta, per manifestare l'esigenza di ottenere una breve proroga del contratto di locazione dei pascoli sui quali la cooperativa aveva esercitato l'attività per circa settant'anni, in attesa della conclusione della procedura di affidamento (cfr. all.to 4 fascicolo parte ricorrente).
11 Inoltre, dalla suddetta documentazione si evince che la cooperativa avesse manifestato il rischio igienico-sanitario, anticipando l'intenzione di reperire sul mercato nuovi terreni da adibire al pascolo degli animali.
Ciò conferma che la sanzione irrogata non poteva essere pari al minimo edittale, stante la consapevolezza della ricorrente in merito alle su esposte esigenze del bestiame.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, stante la parziale reciproca soccombenza.
CO La restante metà delle dette spese va invece posta a carico dell' e si liquida in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della domanda e considerando l'attività difensiva che, in concreto, si è resa necessaria e stante la semplicità e ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. prot. 122/24, emessa dall' in COoparte_1
data 03/04/2024, notificata il 29.04.2024 limitatamente alle sanzioni che ridetermina in Euro 2.500,00;
- rigetta ogni altro motivo di opposizione;
- dichiara compensate le spese processuali, in ragione della metà, e condanna l
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della parte residua che liquida in CP_1
Euro 62,50, per spese vive, ed in Euro 639,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
Così deciso telematicamente, il 23/05/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
12
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 23/05/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita nella redazione del presente verbale dal Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giovanni
Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 567/2024 R.G., promossa da:
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1974 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Noschese e dall'Avv. Gianclaudio Puglisi
– OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA COoparte_1
), in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa per procura rilasciata in foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Caterina Tomasello, dall'Avv. Carmela Puglisi e dall'Avv. Michele Cordopatri
– OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
L'Avv. Lucia Noschese, per l'opponente
L'Avv. Caterina Tomasello, per la resistente opposta
L'Avv. Noschese si riporta all'atto introduttivo ed evidenzia di avere depositato delle sentenze emesse da Tribunale di Patti, in casi analoghi, riguardanti gli altri soci della medesima . Chiede la condanna di parte opposta alle Parte_2 spese processuali.
1 L'Avv. Tomasello contesta e si riporta a quanto dedotto in atti e verbali di causa. Evidenzia di avere depositato delle sentenze rese dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Chiede la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa. Discutono la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, titolare Parte_1
dell'allevamento bovino avente codice aziendale n. IT013ME018, nonché socia della cooperativa , con sede in Castel di Lucio, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'Ordinanza Ingiunzione n. prot. 122/24, emessa dall COoparte_1
in data 03/04/2024, notificata il 29.04.2024, con la quale veniva intimato
[...]
alla stessa di pagare la somma di € 3.312,74 per la violazione dell'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione, eccependo la contraddittorietà della motivazione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
nel merito, deduceva l'insussistenza della violazione amministrativa, per il difetto dell'elemento soggettivo, nonché l'immotivata irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale.
Per i suddetti motivi chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e, nel merito, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato ed il suo conseguenziale annullamento
2 nonché, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa nei limiti del minimo edittale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l la quale si opponeva all'istanza di sospensione CP_1
cautelare e, nel merito, contestava tutte le eccezioni ex adverso formulate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione della legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(cfr. Cass., Sez. I, 07/03/2007, n. 5277; Cass. SS.UU. 30/09/2009, n. 20930).
In sostanza, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla P.A. e all'opponente.
L'amministrazione resistente ha versato in atti l'ordinanza ingiunzione opposta e l'atto presupposto (rectius: verbale di illecito amministrativo n. 37/2019), elevato CO dall di nei confronti dell'odierna ricorrente, a seguito dell'accertamento CP_1
della violazione dell'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013
3 per la presenza di una mandria di bovini, che pascolavano su terreno di proprietà del
Comune di Francavilla, in assenza di autorizzazione allo spostamento verso tale fondo.
Va disattesa l'eccezione di carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato rispetto alla violazione accertata, giacché l'ordinanza ingiunzione in esame contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione.
La sufficienza della motivazione si riscontra inoltre dalla completezza e specificità delle eccezioni e difese articolate da parte opponente.
Parte ricorrente si duole, altresì, di non essere stata convocata per l'audizione richiesta CO all'Amministrazione, né di aver potuto interloquire con l' la quale avrebbe disatteso i propri obblighi in tal senso sanciti dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981, relativi alla instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, a mente del quale
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”. CO Parte ricorrente, nel caso in esame, ha dimostrato di aver trasmesso all di a mezzo pec del 28/08/2019, memorie difensive corredate da documenti e CP_1
pedissequa richiesta di convocazione in audizione.
4 Costituisce, tuttavia, consolidato e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (Cass. SS.UU., 28/01/2010, n.
1786; da ultimo, cfr. Cass., Sez. 2, n. 24901/2022, quest'ultima non massimata).
Anche questa eccezione, pertanto, va rigettata.
Nel merito, ha contestato la sussistenza della violazione di Parte_1
cui all'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06.11.2013, secondo cui
"Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni antecedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi caprina e leucosi, se provenienti da province non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come affermato ripetutamente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa “la superiore disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della
5 tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 è espressione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20/08/2024, n.
674; ex multis CGA n. 96/2021; CGA n. 1116/2020).
Si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il fatto naturalistico dello spostamento dei bovini di sua proprietà, ma eccepisce la carenza dell'elemento soggettivo della contestata violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L.
689/1981 ed invoca, altresì, la forza maggiore, deducendo che la mandria, in un primo momento trasferita su terreno della società cooperativa , ha intrapreso, Parte_3
improvvisamente, di propria iniziativa, uno spostamento non altrimenti evitabile, sul pascolo sito nel comune di Francavilla, a causa dell'irrefrenabile necessità di sfuggire alla carenza alimentare e allo stress determinato dalla che Parte_4
conduce gli animali alla ricerca di pascoli più freschi e ventilati.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione dell'elemento soggettivo delle violazioni amministrative, ha ritenuto che vi sia una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione.
Spetta, dunque, al trasgressore fornire la prova contraria, atteso che “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. nn. 10508/1995; tra le successive conformi cfr. Cass., Sez. 2, n. 1529/2018).
In altri termini “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto
(applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge
689/81), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato
6 […], per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 1, 16/05/1998, n. 4927; recenti conformi v. Cass. n. 6018/2019).
Nel caso di specie, tale prova manca.
A conclusioni non dissimili si giunge anche rispetto alla disamina dell'esimente della forza maggiore, atteso che alla ricorrente erano ben note le circostanze correlate alla stagionalità della crescita della vegetazione spontanea e dell'esaurimento delle scorte di foraggio su quel territorio, in relazione al fabbisogno delle mandrie insistenti.
Appare, pertanto, evidente che la ricorrente, che è pacifico essere allevatrice professionale, nonché socia della cooperativa agricola , avrebbe dovuto Parte_2
diligentemente adottare strategie lungimiranti al fine di scongiurare il rischio che il bestiame si trovasse, in un determinato periodo dell'anno, a corto di foraggio.
Sul punto, dagli atti di causa, non emerge nessun elemento di prova da cui si evince l'intraprendersi di iniziative, da parte della ricorrente, volte ad evitare l'insorgere della crisi alimentare: non risultano avviate interlocuzioni per affittare nuovi e diversi terreni, né risultano provati dei tentativi di approvvigionamento di scorte di foraggio utili al fabbisogno dei capi di bestiame.
Si è limitata a chiedere la proroga dell'affitto, non conseguita.
Tra l'altro, va osservato che nessuna delle circostanze capitolate nella richiesta di prova avrebbe potuto assolvere a tale onore probatorio, in quanto i capitolati di prova articolati miravano a dimostrare lo spostamento spontaneo del bestiame e non anche le attività poste in essere dalla titolare per impedire gli effetti dello stesso;
invero, neppure allegate.
Non dissimili sono le conclusioni cui si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nella “inarrestabile” migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla.
Sul punto, la ctp in atti, a firma del Dott. (all.to 7 Persona_1
ricorso), non appare dirimente ed univoca, dal momento che in essa si riferisce, in
7 termini assai generici, della presenza di talune specie di insetti “nell'entroterra siciliano”, insetti tra cui la citata haematobia irritans.
Nella citata relazione, tra l'altro redatta circa cinque anni dopo gli eventi
(20/05/2024), non si precisa il concetto di entroterra siciliano, sicché non appare univoco ricondurre la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona
Forieri, e allo stesso tempo non è dato sapere se il terreno prescelto dai bovini, sito in località Francavilla, sia esente dalla presenza di tale mosca infestante.
Anche in questo caso, i dubbi non sarebbero stati fugati dall'ammissione delle circostanze di prova articolate e richieste da parte ricorrente.
Quindi, non vi è prova che l'insetto sopra indicato fosse presente sui luoghi e causa inevitabile dello spostamento autonomo dei bovini.
In ogni caso, ove risultasse provata la presenza della “ mosca” la ricorrente avrebbe dovuto sapere che tale insetto potesse far scaturire l'evento in esame e premunirsi contro lo stesso, cosa non avvenuta.
La disamina dell'ultimo motivo di opposizione attiene alla determinazione della misura della sanzione irrogata.
La ricorrente ha lamentato che l non ha motivato le ragioni della CP_1
sanzione applicata in misura superiore al minimo edittale e ha quindi richiesto l'annullamento dell'ordinanza in parte qua o in subordine con riduzione della sanzione al minimo. CO L ha contestato la superiore doglianza ed ha evidenziato di avere quantificato l'importo sanzionatorio nella misura ridotta prevista in base al dettato di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, ai sensi del quale la sanzione in tale misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. CO L ha, dunque, dedotto di avere determinato correttamente la sanzione irrogata, evidenziando che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto
8 stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, è corrispondente ad Euro 1.549,36
x 2, ovvero pari ad Euro 3.098,74.
Occorre osservare che il Tribunale di Patti, in più occasioni, anche recenti, si è pronunciato in casi del tutto analoghi, esprimendo un orientamento univoco e costante che questo Giudicante ritiene condivisibile in punto dell'interpretazione dell'art. 16 sopra citato (v. sentenze allegate alla nota di deposito di parte ricorrente del
10/04/2025).
In particolare, i precedenti del Tribunale di Patti evidenziano che “quella prevista dall'art. 16 è una norma destinata all'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa” (Trib. Patti n. 38/2025 del 16/01/2025).
In sede di ingiunzione, pertanto, l' avrebbe dovuto fare corretta CP_1
applicazione del disposto di cui all'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione, ove è disposto che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'intento della norma sopracitata appare chiaro e direttamente correlato alla necessità di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
Diversamente opinando, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16 nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale ( o di un terzo del massimo) elidendo, irrimediabilmente, il significato della norma, la quale diverrebbe, di fatto, mai applicabile.
Né l'art. 16 sopra citato può essere applicato al di fuori delle sue ipotesi tipiche.
9 L'Ente intimante, dunque, nella determinazione della sanzione amministrativa da irrogare, avrebbe dovuto effettuare una preventiva valutazione degli indici di gravità della misura;
ciò avrebbe consentito, certamente, una modulazione dell'importo in relazione al caso concreto, all'entità del fatto, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, come previsto dall'art. 11 sopra indicato. CO Invece, come esplicitato dall' nel presente giudizio nell'ordinanza opposta, in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n.
2090 del 06/11/2013, ha applicato il disposto dell'art. 16 comma 1 del D.lgs
196/1999; poichè la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
e succ. modif. e integr.) ha dedotto di avere applicato il criterio del doppio del minimo e così richiesto il pagamento di euro 3.098,74.
L'ordinanza opposta, come evidenziato dai precedenti richiamati, ha però applicato erroneamente la norma citata.
L'ordinanza opposta si limita infatti a riprodurre lo stesso trattamento sanzionatorio, individuato nel verbale di accertamento presupposto e relativo alla somma da pagare ex art. 16 della legge 689 del 1981 onde elidere ogni conseguenza ulteriore tramite lo spontaneo e tempestivo adempimento del trasgressore.
Non ha invece provveduto ad individuare la sanzione scegliendola tra il minimo ed il massimo edittali previsti per legge né ha motivato in concreto le ragioni della scelta operata.
Va, pertanto, dichiarata la parziale illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. prot.
122/24, emessa dall in data 03/04/2024, COoparte_1
notificata il 29.04.2024 in relazione alla motivazione della sanzione applicata.
Conseguentemente, questo Giudice deve provvedere a rideterminare l'importo della sanzione comminata nei confronti della ricorrente, facendo corretto uso della normativa e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure
10 delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed
alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-
ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti,
dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981” (Cass., Sez. 2,
15/06/2020, n. 11481; 10357-2024)
Ne deriva che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri di proporzionalità di cui all'art. 11 della L. 689/1981, l'importo della sanzione comminata nei riguardi di va determinata tenuto conto di tale norma ( e non dell'art. Parte_5
16) e dei limiti ( massimi e minimi) edittali.
Avuto riguardo alla gravità della violazione e agli interessi sottesi alla cui tutela è rivolta la normativa in esame (salute pubblica), tenuto conto dell'attività professionale svolta dalla ricorrente, che quindi avrebbe dovuto utilizzare una diligenza qualificata nel trattamento del pascolo dei propri animali e prevedere e prevenire la loro transumanza, appare congruo applicare una sanzione tra il minimo ed il medio nella misura pari ad euro 2.500,00.
Ed infatti, dalla disamina dei documenti allegati la fascicolo di parte ricorrente, risulta che la , nei giorni precedenti l'accertamento della Parte_2
violazione, ha trasmesso un formale invito, a mezzo pec del 13/05/2019, alla
Commissione Straordinaria Prefettizia insediata presso il Comune di Mistretta, per manifestare l'esigenza di ottenere una breve proroga del contratto di locazione dei pascoli sui quali la cooperativa aveva esercitato l'attività per circa settant'anni, in attesa della conclusione della procedura di affidamento (cfr. all.to 4 fascicolo parte ricorrente).
11 Inoltre, dalla suddetta documentazione si evince che la cooperativa avesse manifestato il rischio igienico-sanitario, anticipando l'intenzione di reperire sul mercato nuovi terreni da adibire al pascolo degli animali.
Ciò conferma che la sanzione irrogata non poteva essere pari al minimo edittale, stante la consapevolezza della ricorrente in merito alle su esposte esigenze del bestiame.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, stante la parziale reciproca soccombenza.
CO La restante metà delle dette spese va invece posta a carico dell' e si liquida in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della domanda e considerando l'attività difensiva che, in concreto, si è resa necessaria e stante la semplicità e ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. prot. 122/24, emessa dall' in COoparte_1
data 03/04/2024, notificata il 29.04.2024 limitatamente alle sanzioni che ridetermina in Euro 2.500,00;
- rigetta ogni altro motivo di opposizione;
- dichiara compensate le spese processuali, in ragione della metà, e condanna l
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della parte residua che liquida in CP_1
Euro 62,50, per spese vive, ed in Euro 639,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
Così deciso telematicamente, il 23/05/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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