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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. GALIZIA SIMONETTA
Ricorrente
CONTRO
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato all' da ultimo nel mese di gennaio 2021, CP_1 istanza tesa al riconoscimento delle seguenti malattie professionali: “ernie discale lombare L4-L5 ed
L5-S1”, “tendinite calcifica del sovraspinoso bilaterale” e “sindrome del tunnel carpale destra” che assumeva aver contratto tutte a seguito dell'attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità - quale coibentatore/ponteggista (operaio polivante) per oltre 20 anni (dal 1982 ad oggi) - e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda. L' in data 3 agosto 2021 sottoponeva a visita il ricorrente presso il competente Centro Medico CP_1
Legale e, all'esito, denegava tale riconoscimento adducendo la seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata. la pratica pertanto viene archiviata;
il presente provvedimento viene emesso a seguito di collegiale medica.”
Ritenuta erronea ed infondata tale valutazione veniva introdotto il presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e tutte le patologie successivamente insorte, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, le patologie lamentata dal ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come diffusamente argomentato nella perizia prodotta, alla quale integralmente si rimanda, poiché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Il sig. risulta attualmente affetto da: Parte_1 • Ernia discale L4-L5 ed L5-S1 con moderata espressione funzionale ed evidenza di sofferenza neurogena
• Tendinite calcifica bilaterale del sovraspinoso
• Sindrome del tunnel carpale destra
Visitato il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta e praticati gli accertamenti ritenuti opportuni, posso concludere che la malattia denunciata dallo stesso in ricorso ha origine professionale e che dalla stessa siano derivati dei postumi permanenti.
Tenendo conto dei criteri fissati dal T.U. 1124/1965 e/o dall'art. 13 del d.lgs n.38 del 2000, posso stabilire che il grado di inabilità permanente residuato al ricorrente sia pari a 13 punti percentuali.”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti in data 17 novembre 2024, pervenivano le sole note critiche dell' che le contestava in toto, pure analiticamente vagliate e riscontrate dal Ctu che CP_1 specificava: “Le osservazioni del consulente dell' innanzitutto confermano l'esposizione a noxa CP_1
lavorativa conferente rispetto alla patologia denunciata nel corso delle attività del periziando. Altri punti (patologia non tabellata, patologia basata su un solo referto strumentale fatto nell'imminenza della denuncia), tra l'altro ribaditi in maniera ridondante, non sono sostanziali e non suffragano in nessuna misura la richiesta di revisione del giudizio medico-legale espresso in sede di relazione provvisoria. Si procede pertanto alla conferma delle conclusioni della relazione provvisoria.”
All'esito quindi, il Ctu, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 13%; • condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio