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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2024 promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO LUCIA C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RONCADA LAURA e dell'Avv. MONTI ENRICO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal Parte_1 resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 Nelle more del giudizio e successivamente all'emissione della sentenza parziale sul vincolo (Sentenza n. 584/2025 pubbl. il 16/07/2025), le parti addivenivano ad un accordo depositato telematicamente il 31.10.2025.
All'udienza del 13.11.2025 le parti precisavano conclusioni congiuntamente, confermando l'accordo e la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole non contrarie all'ordine pubblico, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. i coniugi chiedono che sia confermata la separazione personale di cui alla sentenza parziale del 10/07/2025.
3. rispetto all'affidamento della prole, Essi chiedono che sia applicata la disciplina generale, di cui all'art. 337 ter C.c., che prevede l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei due figli minorenni (c.f.: ), nato a [...] C.F._3 Rimini il 26 agosto 2014 e (c.f.: ) nato a [...] 19 Parte_2 C.F._4 marzo 2018, entrambi residenti con la madre presso la casa familiare, di modo da poter assumere congiuntamente tutte le scelte nell'interesse dei suddetti figlioli.
4. I minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre, SI.ra
[...]
, e continueranno ad abitare con la presso la ex casa coniugale sita Parte_1 CP_2 in Rimini, in Via Daniele Felici n. 2, di proprietà esclusiva della Ricorrente. Il sig. CP_1 si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dal deposito della emananda sentenza.
5. La frequentazione padre – figli si svolgerà come segue: dal lunedì al giovedì mattina con la madre, dal giovedì all'uscita da scuola fino al sabato con il padre;
domenica alternate. Vacanze natalizie, pasquali e ponti secondo il regime alternato. Quanto alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre due settimane non consecutive all'anno.
6. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma di euro 500,00 CP_1 Parte_1 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie comprese le rette scolastiche, delle rette delle attività ricreative e dei centri estivi, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. l'assegno unico per ciascun figlio sarà in favore al 100% della SI.ra
[...]
. Parte_1
8. Il SI. si impegna, a trasferire ai figli (c.f.: CP_1 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (c.f.: C.F._3 Parte_2
) nato a [...] [...], la quota del 50% della proprietà C.F._4 dell'immobile commerciale sito a Rimini, alla Via Tripoli n. 193C, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e l'usufrutto dello stesso immobile a favore della SI.ra SI.ra
. Parte_1
pagina 2 di 4 9. La SI.ra si impegna a sostenere integralmente le spese relative Parte_1 alla intestazione del suddetto immobile ai figli.- L'attribuzione patrimoniale, al cui compimento il SI. si impegna, a beneficio dei figli, viene effettuata senza Per_2 corrispettivo in denaro, ma altresì senza spirito di liberalità rientrando nella regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che il SI. espressamente rinuncia all'ipoteca legale e che gli accordi patrimoniali a Per_2 beneficio dei figli sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ai sensi della Circolare ADE n. 27/E del 21 giugno 2012; Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi esposto, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
10. I due genitori rivolgeranno domanda di autorizzazione al Giudice Tutelare in via congiunta, ma le spese di giudizio verranno sostenute integralmente dalla SI.ra
[...]
. Parte_1
11. Il SI. altresì, si impegna sin da subito a cessare ogni rivendicazione di CP_1 proprietà e/o di qualsivoglia altro o diverso diritto relativamente alla casa familiare di proprietà esclusiva della SI.ra , sita a Rimini, in Via Felici n.
2. Parte_1
12. La SI.ra , rinuncia ad ogni rivendicazione di somme a titolo di Parte_1 assegno di separazione a proprio favore ed in capo al SI. CP_1
13. I coniugi/parti dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente, come rinunciano, ad ogni pretesa, di natura restitutoria o risarcitoria, per atti o fatti, sia di natura civile che di natura penale, comunque riconducibili alla pregressa convivenza e/o vita coniugale, con esclusione dell'azione divorzile di natura indisponibile.
14. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle Parti, per i loro successori ed aventi causa relativamente agli aspetti economici esulanti dai diritti indisponibili e personali.
15. Spese legali compensate tra le parti“.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Relatore
pagina 3 di 4 dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2024 promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO LUCIA C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RONCADA LAURA e dell'Avv. MONTI ENRICO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal Parte_1 resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 Nelle more del giudizio e successivamente all'emissione della sentenza parziale sul vincolo (Sentenza n. 584/2025 pubbl. il 16/07/2025), le parti addivenivano ad un accordo depositato telematicamente il 31.10.2025.
All'udienza del 13.11.2025 le parti precisavano conclusioni congiuntamente, confermando l'accordo e la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole non contrarie all'ordine pubblico, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. i coniugi chiedono che sia confermata la separazione personale di cui alla sentenza parziale del 10/07/2025.
3. rispetto all'affidamento della prole, Essi chiedono che sia applicata la disciplina generale, di cui all'art. 337 ter C.c., che prevede l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei due figli minorenni (c.f.: ), nato a [...] C.F._3 Rimini il 26 agosto 2014 e (c.f.: ) nato a [...] 19 Parte_2 C.F._4 marzo 2018, entrambi residenti con la madre presso la casa familiare, di modo da poter assumere congiuntamente tutte le scelte nell'interesse dei suddetti figlioli.
4. I minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre, SI.ra
[...]
, e continueranno ad abitare con la presso la ex casa coniugale sita Parte_1 CP_2 in Rimini, in Via Daniele Felici n. 2, di proprietà esclusiva della Ricorrente. Il sig. CP_1 si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dal deposito della emananda sentenza.
5. La frequentazione padre – figli si svolgerà come segue: dal lunedì al giovedì mattina con la madre, dal giovedì all'uscita da scuola fino al sabato con il padre;
domenica alternate. Vacanze natalizie, pasquali e ponti secondo il regime alternato. Quanto alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre due settimane non consecutive all'anno.
6. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma di euro 500,00 CP_1 Parte_1 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie comprese le rette scolastiche, delle rette delle attività ricreative e dei centri estivi, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. l'assegno unico per ciascun figlio sarà in favore al 100% della SI.ra
[...]
. Parte_1
8. Il SI. si impegna, a trasferire ai figli (c.f.: CP_1 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (c.f.: C.F._3 Parte_2
) nato a [...] [...], la quota del 50% della proprietà C.F._4 dell'immobile commerciale sito a Rimini, alla Via Tripoli n. 193C, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e l'usufrutto dello stesso immobile a favore della SI.ra SI.ra
. Parte_1
pagina 2 di 4 9. La SI.ra si impegna a sostenere integralmente le spese relative Parte_1 alla intestazione del suddetto immobile ai figli.- L'attribuzione patrimoniale, al cui compimento il SI. si impegna, a beneficio dei figli, viene effettuata senza Per_2 corrispettivo in denaro, ma altresì senza spirito di liberalità rientrando nella regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che il SI. espressamente rinuncia all'ipoteca legale e che gli accordi patrimoniali a Per_2 beneficio dei figli sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ai sensi della Circolare ADE n. 27/E del 21 giugno 2012; Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi esposto, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
10. I due genitori rivolgeranno domanda di autorizzazione al Giudice Tutelare in via congiunta, ma le spese di giudizio verranno sostenute integralmente dalla SI.ra
[...]
. Parte_1
11. Il SI. altresì, si impegna sin da subito a cessare ogni rivendicazione di CP_1 proprietà e/o di qualsivoglia altro o diverso diritto relativamente alla casa familiare di proprietà esclusiva della SI.ra , sita a Rimini, in Via Felici n.
2. Parte_1
12. La SI.ra , rinuncia ad ogni rivendicazione di somme a titolo di Parte_1 assegno di separazione a proprio favore ed in capo al SI. CP_1
13. I coniugi/parti dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente, come rinunciano, ad ogni pretesa, di natura restitutoria o risarcitoria, per atti o fatti, sia di natura civile che di natura penale, comunque riconducibili alla pregressa convivenza e/o vita coniugale, con esclusione dell'azione divorzile di natura indisponibile.
14. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle Parti, per i loro successori ed aventi causa relativamente agli aspetti economici esulanti dai diritti indisponibili e personali.
15. Spese legali compensate tra le parti“.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Relatore
pagina 3 di 4 dott.ssa Elisa Dai Checchi
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