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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa DA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Rossano (CS), viale Luca de Rosis n. 18, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Palopoli e Marco Palopoli che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Controparte_1 C.F._1 C.F._2 via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO E CONTRO
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE NONCHE' CONTRO residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 366/2018, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 27.3.2018, depositata in pari data e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Lamezia Terme, la , in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Controparte_2
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale e quantificati in euro Controparte_3
5.110,00, oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito. 1.1. Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, in data 11.2.2017, alle ore 12.30 circa, mentre partecipava, nelle vesti di venditore ambulante, ad un mercato rionale sito in Controparte_1 via C. Colombo di Lamezia Terme (CZ), la sua postazione di lavoro, in particolare la tenda automatica da lui installata sull'autocarro, Fiat Ducato, targato EJ559RE, di sua proprietà, veniva travolta dall'autovettura Volkswagen Polo, targata EM770AA e nell'occasione condotta da che l'autovettura Controparte_3 investitrice, assicurata per la R.C.A. con la compagnia , era di proprietà di;
Parte_1 Controparte_2 che, per effetto del sinistro occorso, la tenda automatica di proprietà dell'attore subiva danni quantificati in euro 5.110,00, oltre spese d'Iva; che quanto accaduto era da addebitarsi alla condotta negligente ed 1 imprudente di il quale aveva percorso la sede viaria a velocità sostenuta senza avvedersi Controparte_3 dell'allestito mercato rionale in corso;
che quest'ultimo si assumeva ogni responsabilità rispetto alla causazione del sinistro, sottoscrivendo il modulo CID;
che, non essendo andata a buon fine la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della compagnia assicurativa , l'attore si vedeva costretto ad Parte_1 adire le vie giudiziarie per la tutela dei suoi diritti. 1.2. Si costituiva nel giudizio con apposita comparsa di risposta la , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., la quale contestava non solo la proprietà, in capo all'attore, della tenda automatica asseritamente danneggiata, ma anche la circostanza che questa fosse -al momento del presunto sinistro - effettivamente installata sull'autocarro Fiat Ducato, targato EJ559RE, del quale veicolo denunciava peraltro l'assenza di prova in merito al titolo di proprietà; eccepiva il carattere generico ed inverosimile della dinamica dell'incidente, come descritta dall'attore, dalla quale non era possibile evincere come fosse avvenuto l'impatto. Rilevava, altresì, la carenza probatoria relativamente al nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e il presunto sinistro;
eccepiva poi l'infondatezza della domanda risarcitoria non solo nell'an ma anche nel quantum debeatur, contestando il preventivo, a suo dire generico, depositato in atti dall'attore; contestava, infine, l'ammontare richiesto a titolo di risarcimento, di gran lunga superiore al valore commerciale della tenda asseritamente danneggiata. La società appellante concludeva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avversaria, il tutto con liquidazione a suo favore delle spese di processo. 1.3. Pur ritualmente convenuti in giudizio non si costituivano , proprietaria del veicolo Controparte_2 indicato come responsabile del sinistro, e colui il quale era alla guida del predetto veicolo al Controparte_3 momento del sinistro, rimanendo entrambi contumaci nella lite. 1.4. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (consistente nell'escussione di due testi per parte attrice). 1.5. Con sentenza n. 366/2018, emessa e depositata il 27.3.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dall'attore e, per l'effetto, condannava la compagnia assicurativa
, in solido con i convenuti contumaci, e al pagamento in Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 favore dell'attore della somma di euro 5.110,00, già rivalutata, oltre interessi compensativi da liquidare nella misura del tasso legale. Seguiva anche condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa. 1.6. Avverso tale sentenza proponeva appello la , la quale contestava la decisione del Giudice di Parte_1
Pace nella parte in cui aveva accolto la richiesta risarcitoria senza che parte attrice avesse dato prova del suo titolo di proprietà rispetto alla tenda asseritamente danneggiata;
denunciava, inoltre, la carenza di prova in ordine al quantum debeatur, avendo parte attrice prodotto un preventivo talmente generico da non consentire una verifica di congruità relativamente ai singoli costi indicati. Concludeva, chiedendo, pertanto, la riforma integrale della decisione impugnata con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria della controparte e la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. 1.7. Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta , che in via preliminare Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestava i motivi d'appello addotti da controparte e invocava l'acquiescenza della sentenza con riferimento all'an della richiesta risarcitoria, non essendo stata la relativa pronuncia oggetto di specifica contestazione. Concludeva per il rigetto dell'appello, oltre vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.8. Rimanevano contumaci, anche nella fase dell'appello, e Controparte_2 Controparte_3
2 1.9. Con provvedimento del 23.6.2022, l'intestato Tribunale si pronunciava tanto sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata quanto sulla richiesta di parte appellante di ammissione di CTU estimativa, rigettandole entrambe.
1.10. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, (sostituita ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte), con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Già decise negativamente le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dalla parte appellata (v. provvedimento dell'intestato Tribunale del 23.6.2022), la presente impugnazione è infondata nel merito e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata. 2.1. L'odierna parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 366/2018, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, formulando due specifici motivi d'appello, il primo dei quali è stato individuato nell'inadempimento in cui l'attore sarebbe incorso in primo grado rispetto all'onere di provare il titolo di proprietà relativo alla tenda danneggiata a causa del sinistro asseritamente verificatosi. In altri termini, con la suddetta eccezione parte appellante ha contestato la legittimazione attiva in capo all'odierna parte appellata rispetto alla richiesta risarcitoria avanzata per i danni a suo dire cagionati alla tenda automatica di sua proprietà. 2.2. Nel caso di specie, in cui l'oggetto del contendere è da individuarsi in un sinistro stradale con danni ad una tenda automatica montata su un autocarro, per ottenere il relativo risarcimento è fondamentale dimostrare anzitutto la titolarità del bene principale, ovvero l'autocarro. Trattandosi di un bene mobile registrato, la prova della proprietà deve essere fornita documentalmente. Correttamente, nel corso del giudizio precedente, l'attore ha prodotto la carta di circolazione del veicolo in oggetto, attestando il suo diritto di proprietà in relazione all'autocarro coinvolto nel sinistro (v. riproduzione fotografica della carta di circolazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell'attore). Ebbene, l'attore in primo grado, proprietario accertato dell'autocarro coinvolto, ha dichiarato di essere proprietario anche della tenda automatica installata sul predetto veicolo e danneggiata per effetto del sinistro. Quanto al titolo di proprietà riferito alla tenda di cui si discute, che è l'elemento su cui parte appellante ha fondato il primo dei suoi motivi d'appello, occorre osservare che, al fine risarcitorio, si ritiene sufficiente dimostrare che la tenda fosse installata sul veicolo al momento del sinistro e che la stessa abbia subito danni a causa di esso. Diversamente dal caso all'odierno esame, solo se il proprietario del camion non è anche proprietario della tenda, per poter chiedere il risarcimento del danno è necessario provare di aver già risarcito il proprietario della tenda o di essere contrattualmente obbligati a farlo (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 22865 del 8.8.2025). 2.3. Pertanto, come sopra chiarito, nel caso che ci occupa la prova della proprietà in ordine alla tenda automatica asseritamente danneggiata passa per la prova che essa fosse montata sull'autocarro al momento del sinistro stradale e che, per effetto di quest'ultimo, essa abbia subito i lamentati danni. In altri termini, la prova della proprietà della tenda va a coincidere con la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro. Sul punto, il Giudice di prime cure ha affermato che “in merito all'accadimento del fatto (del sinistro) non vi sono dubbi, vista la documentazione, anche fotografica, in atti e le dichiarazioni rese dal teste escusso, che ha riferito di aver assistito al sinistro, descrivendolo con chiarezza e senza palesi contraddizioni, apparendo pienamente credibile”.
3 Pertanto, avendo il Decidente di prime cure ritenuto provato l'accadimento del fatto storico dell'incidente stradale, con tanto di prova conseguentemente raggiunta in ordine alla circostanza che la tende automatica fosse installata sull'autocarro di proprietà dell'appellato , può ritenersi assolto l'onere probatorio CP_1 anche in ordine alla proprietà della tenda. Se il Giudice di Pace, dal canto suo, ha ritenuto assolto l'onere della prova relativo al verificarsi dell'evento dannoso e quindi all'an della pretesa risarcitoria, parte appellante non ha contestato il relativo punto della decisione. Ebbene, la sua eccezione mirata a mettere in discussione la legittimazione attiva in capo all'attore - rispetto alla richiesta risarcitoria riferita alla tenda automatica - non è stata estesa fino ad investire l'effettivo verificarsi del sinistro stradale e quindi l'an della pretesa. Né è stato formulato sul punto, autonomo motivo di impugnazione. Tanto chiarito, è precluso all'odierno Decidente un riesame della presente questione che investa l'an della richiesta risarcitoria avanzata dall' in primo grado, non essendo stata la relativa decisione del CP_1
Giudice di Pace oggetto di specifica contestazione ed impugnazione. 2.4. Ed infatti, il secondo e ultimo motivo d'appello addotto dalla compagnia assicurativa appellante è riferito al mancato assolvimento della prova a carico dell'attore in ordine al quantum debeatur. La ha denunciato sul punto la genericità e la inidoneità delle prove fornite dall'attore in primo Parte_1 grado, prove non in grado di consentire una verifica sull'entità e sulla congruità dei costi richiesti per la riparazione. Si rammenta che l'attore ha depositato nel corso del giudizio precedente documentazione fotografica relativa alla tenda automatica danneggiata (v. n. 7 foto, allegate al fascicolo di parte attrice del giudizio di primo grado). Ha inoltre allegato agli atti “documento di riparazione”, emesso dalla , attestante Controparte_4
i lavori da eseguire sulla tenda de quo e i relativi costi (v. allegato n. 2, fascicolo di parte attrice di primo grado). Vero è che il suddetto documento ha valore meramente indiziario: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il preventivo di spesa, di per sé, non costituisca piena prova del danno. Essendo un documento di formazione unilaterale redatto da un soggetto terzo estraneo alla controversia, non ha un'efficacia probatoria assoluta e viene qualificato come mero indizio. Tuttavia, nel caso di specie, esso può ritenersi corroborato dalla circostanza di essere stato confermato in udienza dal titolare della carrozzeria che l'ha emesso, tale , il quale ha inoltre dichiarato di Controparte_4 avere eseguito i lavori di riparazione (v. verbale udienza del 24.11.2017, pag. 17, fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado). Vi è poi che il preventivo in questione recava l'indicazione specifica del costo del telo in pvc, il prezzo delle rotazioni anteriori e posteriori della tenda, il costo del carosello anteriore della tenda, il costo delle guide di carrello e delle stecche in alluminio delle tende, oltre che il prezzo della manodopera. Oltretutto, i danni subiti dalla tenda sono stati descritti anche dal teste che ha dichiarato, al Testimone_1 riguardo, quanto segue: “….Riconosco nelle n. 7 fotografie allegate al fascicolo attoreo la tenda ed il furgone del sig. , nonché i danni dalla stessa riportati. Preciso che la tenda si è danneggiata nella parte CP_1 superiore in tela, nonché nella parte in lamiera dove si richiude la tenda ed alcuni ferri si sono distaccati. Ricordo che la tenda a seguito del passaggio della vettura con il contraccolpo si è sganciata…” (v. verbale di udienza del 19.9.2017 fascicolo d'ufficio di primo grado). Altro elemento di rinforzo alla prova del quantum da parte dell'attore in prime cure è costituito dalla summenzionata documentazione fotografica riferita al bene danneggiato.
4 Pertanto, la combinazione del preventivo con altri elementi di prova, come le fotografie della tenda danneggiata e la testimonianza dell'autore del preventivo stesso, può fornire al giudice una base solida per la quantificazione del danno. Pertanto, sul punto può ritenersi assolto il relativo onere probatorio.
2.5. D'altronde la compagnia di assicurazione appellante non ha svolto, nella fase precedente al giudizio, alcun accertamento peritale sui danni subiti dalla tenda non fornendo, pertanto, una diversa e alternativa ricostruzione dell'entità e della quantificazione dei medesimi;
pertanto, non poteva che andare reietta la richiesta della società appellante di ammissione di una CTU estimativa dei danni mancando finanche un principio di prova di una loro minore consistenza rispetto a quella indicata dall'attore in primo grado, palesandosi, in ogni caso, tale richiesta superflua anche in ragione dell'esaustività del materiale probatorio agli atti di causa.
3. Concludendo, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all'accertamento positivo dell'an della pretesa risarcitoria, non potendosi ritenere inadempiuto da parte dell'attore in primo grado l'onere probatorio relativo al quantum debeatur della richiesta avanzata, l'intestato Tribunale ritiene di dover rigettare l'appello spiegato da avverso la sentenza di primo grado n. 366/2018 che, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente. 4. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia pari ad euro 7.372,56; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali in ragione della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della ripetitività delle attività processuali compiute), dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierno appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 366/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 27.3.2018;
2) condanna la compagnia assicurativa , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in Parte_1 favore di , delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Roberto Aiello dichiaratosi difensore antistatario;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 5 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
5 La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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