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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5520/2024 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia tributaria.
TRA
L (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Donna, in virtù di procura speciale, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e determina dirigenziale n.2436/2024, dall'avv.
Maurizio Renzulli, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
Parte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di n. 2382/2024, depositata in data 09.10.2024, con CP_1
cui è stata accolta l'opposizione all'ingiunzione avente a oggetto il mancato pagamento della sanzione amministrativa conseguente a una violazione del Codice della strada comminata al sig. Parte_2
il 15.06.2018.
L'appellante contestava, in primo luogo, l'erroneità della sentenza di resa in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'azione spiegata dall'opponente, al contrario di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all'ipotesi di opposizione alla cartella di pagamento e omessa notifica del processo verbale di accertamento.
L'appellante ha inoltre eccepito, nel merito, l'infondatezza delle avverse eccezioni di nullità della cartella impugnata per applicazione di interessi extra legali e per omessa sottoscrizione.
Il costituitosi in giudizio, ha aderito alle deduzioni CP_1
difensive spiegate dall . Parte_1
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, il sig.
[...]
il quale risulta regolarmente citato e mai costituito (cfr. Parte_2
prod. appellante).
La sentenza resa in primo grado va riformata, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto emettere una pronuncia di inammissibilità
dell'opposizione all'ingiunzione.
Il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile, invero, solo quando si vogliano eccepire vizi relativi alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria e non anche quando si intenda esperire un mezzo di impugnazione “recuperatorio” della opposizione non spiegata.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella
di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è
venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della
strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019; conf. Cass. civ., sezioni unite
22.09.2017, n. 22080).
Parte opponente avrebbe dovuto proporre opposizione, dunque, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella pagamento.
Come emerge dagli atti di causa, tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 13.09.2022 (prod. Parte_1
mentre l'opposizione è stata notificata in data 19.12.2022;
[...]
essa è stata proposta, quindi, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, tracciato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.150/2011.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata dalla odierna appellante.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5520/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. ; Parte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza n.
2382/2024 del Giudice di Pace di pubblicata il 09.10.2024 e CP_1
notificata in data 15.10.2024 e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione proposta in primo grado;
- dichiara l'efficacia della cartella di pagamento n. 0712022 0092754403
000 per l'importo di euro 276,85 notificata il 13.09.2022;
- condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_2
processuali del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante,
l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., che liquida coma da motivazione complessivamente in € 533,60 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_2
processuali del doppio grado di giudizio a favore del CP_1
nella persona del legale rappresentante p.t., che liquida coma da motivazione complessivamente in € 533,60 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5520/2024 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia tributaria.
TRA
L (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Donna, in virtù di procura speciale, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e determina dirigenziale n.2436/2024, dall'avv.
Maurizio Renzulli, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
Parte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di n. 2382/2024, depositata in data 09.10.2024, con CP_1
cui è stata accolta l'opposizione all'ingiunzione avente a oggetto il mancato pagamento della sanzione amministrativa conseguente a una violazione del Codice della strada comminata al sig. Parte_2
il 15.06.2018.
L'appellante contestava, in primo luogo, l'erroneità della sentenza di resa in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'azione spiegata dall'opponente, al contrario di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all'ipotesi di opposizione alla cartella di pagamento e omessa notifica del processo verbale di accertamento.
L'appellante ha inoltre eccepito, nel merito, l'infondatezza delle avverse eccezioni di nullità della cartella impugnata per applicazione di interessi extra legali e per omessa sottoscrizione.
Il costituitosi in giudizio, ha aderito alle deduzioni CP_1
difensive spiegate dall . Parte_1
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, il sig.
[...]
il quale risulta regolarmente citato e mai costituito (cfr. Parte_2
prod. appellante).
La sentenza resa in primo grado va riformata, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto emettere una pronuncia di inammissibilità
dell'opposizione all'ingiunzione.
Il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile, invero, solo quando si vogliano eccepire vizi relativi alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria e non anche quando si intenda esperire un mezzo di impugnazione “recuperatorio” della opposizione non spiegata.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella
di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è
venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della
strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019; conf. Cass. civ., sezioni unite
22.09.2017, n. 22080).
Parte opponente avrebbe dovuto proporre opposizione, dunque, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella pagamento.
Come emerge dagli atti di causa, tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 13.09.2022 (prod. Parte_1
mentre l'opposizione è stata notificata in data 19.12.2022;
[...]
essa è stata proposta, quindi, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, tracciato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.150/2011.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata dalla odierna appellante.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5520/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. ; Parte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza n.
2382/2024 del Giudice di Pace di pubblicata il 09.10.2024 e CP_1
notificata in data 15.10.2024 e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione proposta in primo grado;
- dichiara l'efficacia della cartella di pagamento n. 0712022 0092754403
000 per l'importo di euro 276,85 notificata il 13.09.2022;
- condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_2
processuali del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante,
l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., che liquida coma da motivazione complessivamente in € 533,60 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_2
processuali del doppio grado di giudizio a favore del CP_1
nella persona del legale rappresentante p.t., che liquida coma da motivazione complessivamente in € 533,60 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura