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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 14202/22
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Benedetto Ronchi
Ricorrente
E
e Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti Controparte_2
p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 6.11.2022, la ricorrente in epigrafe, dirigente dell' di Afragola Controparte_3 nell'a.s. 2021/22, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni sette con privazione della retribuzione applicata con provvedimento n. 85 del 22.07.2022, per essere stati violati i termini previsti dall'art. 55 bis del D.
Lvo n. 165/01 e per essere stati i fatti addebitati pienamente giustificati. Ciò premesso ha concluso per l'accertamento della illegittimità e per l'annullamento della sanzione irrogata, il tutto con la vittoria di spese.
Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso proposto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione in atti e lette le note di parte autorizzate, la causa è passata in decisione come da dispositivo, cui segue la presente motivazione.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha dedotto che l'indagine ispettiva condotta dalla dott.ssa aveva avuto inizio il 9.07.2021; Persona_1 con note del 28.10.2021, del 15.12.2021 e del 4.02.2022, emesse dall'allora vicedirettore dell' Parte_2 Per_2
, erano state disposte ulteriori integrazioni
[...] dell'incarico ispettivo con allegazione di documentazione su cui estendere le indagini. Pertanto, solo in data 10.03.2022, era stata depositata la relazione conclusiva, alla quale erano stati allegati 28 verbali contenenti le dichiarazioni rese da soggetti i cui nominativi erano stati però anneriti. La contestazione di addebito era stata poi formalizzata il 25.03.2022 con irrogazione dell'impugnata sanzione disciplinare in data 22.07.2022.
Ciò premesso la ricorrente ha reclamato la violazione dei termini perentori fissati dall'art. 55 bis comma 4 D. Lvo n. 165/01 e la compromissione del proprio diritto di difesa.
Sul punto occorre richiamare il disposto del citato comma 4 secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' entro Controparte_4 venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
Il successivo comma 9 ter ha poi stabilito che “..Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”. Dalla lettura delle norme citate si desume che il dies a quo del termine perentorio di 30 giorni previsto dal richiamato comma 4 decorra solo dal momento in cui l' Controparte_5
abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di
[...] rilevanza disciplinare.
In tale direzione si è espressa in più occasioni la giurisprudenza di legittimità affermando che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost.
(sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione;
ciò vale anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della decorrenza del termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare)” (cfr. sent. n. 11635/21). In particolare, la
Suprema Corte, ha precisato che “Come più volte affermato da questa Corte, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione ex art. 55-bis, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 7134 del 2017 e n. 6989 del 2018).
6.2. In generale, gli accertamenti preliminari rispondono all'esigenza di consentire l'acquisizione, da parte della p.a., di una conoscenza dei fatti idonea ad una valida contestazione disciplinare, la quale non può essere generica, ma circostanziata e puntuale, proprio a tutela del diritto di difesa del dipendente. In tale contesto, è ammissibile anche l'ascolto del dipendente, ancorché le notizie da vagliare possano in qualche modo interessarlo quale informato dei fatti” (cfr. sent. Cass. n.
32491/18).
Applicati i principi esposti al caso di specie appare evidente che l' abbia avuto una completa e circostanziata conoscenza dei CP_5 fatti segnalati soltanto all'esito dell'attività ispettiva condotta dal dirigente tecnico conclusasi nel Persona_1 marzo 2022 col deposito della relazione ispettiva.
Considerato quindi che la contestazione disciplinare è stata formalizzata il 25.03.2022, risultano rispettati i termini perentori fissati dall'art. 55 bis comma 4 sopra citato.
Non può invece ritenersi, come sostenuto da parte ricorrente, che il dies a quo risalga al luglio 2021; all'epoca, infatti, il dirigente tecnico disponeva solo di fatti riportati in un esposto presentato dalla sindacato Federazione Gilda-Unams Sam-Gilda degli insegnanti, quindi tutti da verificare ed approfondire.
In ordine invece all'oscuramento dei nominativi dei docenti e degli altri soggetti che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini ispettive, si può ritenere che all'epoca i nominativi siano stati omessi per motivi di privacy ed in ogni caso ai sensi dell'allora vigente art. 54 bis del D. Lvo n. 165/01 (poi abrogato dal D. Lvo n. 24/23).
In ogni caso, tenuto conto che la documentazione raccolta nel corso dell'indagine ispettiva, comprensiva di relazione ed allegati, consta di ben 253 pagine, tutte messe a disposizione dell'odierna ricorrente, la quale in sede di procedimento disciplinare ha depositato memorie difensive, non appare in alcun modo leso il suo diritto di difesa.
Con riguardo poi alle contestazioni formulate, nel provvedimento applicativo della sanzione disciplinare si fa riferimento ai seguenti fatti:
“installazione di telecamere nei corridoi della scuola, senza fornire la dovuta informazione né ai docenti né al Consiglio di
Istituto né ai genitori né alla RSU, senza regolamentare il trattamento dei dati e la durata prevista per la conservazione delle immagini registrate (come ammesso dalla stessa D.S.), senza curare l'apposizione di specifica cartellonistica per la segnalazione”;
“chiusura, almeno per un periodo, di una porta identificata come uscita di emergenza al piano terra con catena e lucchetto … in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”;
“utilizzo, in particolare negli aa.ss. 2019/20-2020/21, di toni aggressivi e di comportamenti non uniformati a principi di correttezza o tali da mortificare la dignità della persona nei confronti di personale in servizio presso l'Istituto, segnatamente docenti, anche durante l'anno di formazione e prova ed anche durante le sedute collegiali, nonché in presenza di alunni”;
“atteggiamenti diseducativi, … troppo permissivi, nei confronti degli allievi della scuola;
… consentito, nell'a.s. 2020/21, ad una studentessa della scuola secondaria di fumare durante le ore di lezione, nel cortile o all'esterno della scuola, facendola accompagnare dal docente di sostegno”; “superficialità di comportamento manifestata nel tenere in suo esclusivo possesso le chiavi del cancello pedonale fino al 26 novembre 2021, data in cui la scuola è rimasta chiusa fino al suo arrivo a causa del blocco del cancello carrabile, con grave disagio per genitori, alunni ed insegnanti”.
La sussistenza dei fatti elencati non è stata contestata in questa sede dalla ricorrente la quale si è limitata, rispetto ai singoli episodi addebitati, a rendere le seguenti giustificazioni: le telecamere erano state installate per accertare che gli allarmi non suonassero a causa di malintenzionati che cercavano di introdursi all'interno dell'edificio scolastico;
la porta di emergenza era stata chiusa con un lucchetto in quanto era stata forzata e rotta;
di non aver mai assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei docenti e del personale amministrativo;
di aver consentito ad una studentessa di fumare nelle pertinenze della scuola in quanto affetta da condotta disfunzionale ed oppositiva;
di avere avuto il possesso esclusivo delle chiavi del cancello di ingresso per prassi della scuola vigente già prima del suo arrivo.
Le giustificazioni rese sono state in parte confermate dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, assistente Testimone_1 amministrativo nell'a.s. 2020/21 e nell'a.s. 2021/22 presso Pt_3
l'Istituto scolastico “Europa Unita” di Afragola, ed
[...]
, docente presso il suddetto Istituto dall'a.s. 2020/2021, Tes_2
i quali hanno infatti ricordato episodi di furti ed atti vandalici accaduti nel periodo in contestazione nonché il disagio creatosi il 26.11.2021 a causa della mancata apertura del cancello di ingresso.
Tuttavia, tenuto conto della gravità dei fatti oggetto di contestazione, la cui sussistenza, si ribadisce, non è stata negata in questa sede ed è stata anzi confermata dai testi suindicati, deve ritenersi che le giustificazioni addotte dalla dirigente non abbiano uno spessore tale da ritenere gli Pt_1 addebiti in esame privi di rilievo disciplinare.
D'altronde le medesime argomentazioni erano state già proposte dalla ricorrente in sede di procedimento disciplinare e ritenute non idonee ad escludere una sua responsabilità rispetto alle vicende emerse all'esito dell'indagine ispettiva condotta.
Il ricorso proposto deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La complessità della questione affrontata giustifica la fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Aversa 24.01.2025
Il Giudice