TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04990 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00519/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2026, proposto da
Tek Chand, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05599134221-8 spedita in data N. 00519/2026 REG.RIC.
28.08.2024 successivamente con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. Daniele
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 15 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità̀ del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno dalla stessa presentata con assicurata password n. 05599134221-8 spedita in data 28.08.2024;
- che, nel contempo, l'istante ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- che, nota depositata in giudizio in data 13 marzo 2026, la Questura di Roma ha comunicato di aver definito il procedimento con l'adozione, dopo l'invio del preavviso di rigetto in data 30 gennaio 2025, del decreto di irricevibilità della domanda rilascio del permesso di soggiorno, con ciò invitando l'istante al ritiro presso il commissariato
PS di Anzio;
- che, alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00519/2026 REG.RIC.
- che, come detto, con nota depositata in giudizio in data 13 marzo 2026, la Questura di Roma ha rappresentato di aver concluso il procedimento, adottando un decreto di irricevibilità della domanda rilascio del permesso di soggiorno; che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso, peraltro in modo favorevole per l'istante; che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione comunque della evoluzione della vicenda come sopra descritta; che, per quanto riguarda l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Simona
Imperato in data 5 marzo 2026 in relazione all'attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 86/2026: considerato che il giudizio è stato definito il giudizio con la declaratoria di improcedibilità del ricorso; visto l'art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell'“impegno professionale”; visto l'art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori; ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l'attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato, oltre che il risultato del giudizio; ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia
(già decurtato del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014 in ragione della bassa complessità dell'affare), un compenso pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva); N. 00519/2026 REG.RIC.
- euro 1.735,00 (fase decisionale); per un totale di euro 3.613,00, da ridurre del 50% per la definizione in rito ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 e, ancora, della metà per il gratuito patrocinio (art. 130 dPR
n. 115/2002), per un importo di euro 903,25;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Simona Imperato la somma di euro € 903,25, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele GI, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia NE, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00519/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04990 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00519/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2026, proposto da
Tek Chand, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05599134221-8 spedita in data N. 00519/2026 REG.RIC.
28.08.2024 successivamente con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. Daniele
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 15 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità̀ del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno dalla stessa presentata con assicurata password n. 05599134221-8 spedita in data 28.08.2024;
- che, nel contempo, l'istante ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- che, nota depositata in giudizio in data 13 marzo 2026, la Questura di Roma ha comunicato di aver definito il procedimento con l'adozione, dopo l'invio del preavviso di rigetto in data 30 gennaio 2025, del decreto di irricevibilità della domanda rilascio del permesso di soggiorno, con ciò invitando l'istante al ritiro presso il commissariato
PS di Anzio;
- che, alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00519/2026 REG.RIC.
- che, come detto, con nota depositata in giudizio in data 13 marzo 2026, la Questura di Roma ha rappresentato di aver concluso il procedimento, adottando un decreto di irricevibilità della domanda rilascio del permesso di soggiorno; che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso, peraltro in modo favorevole per l'istante; che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione comunque della evoluzione della vicenda come sopra descritta; che, per quanto riguarda l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Simona
Imperato in data 5 marzo 2026 in relazione all'attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 86/2026: considerato che il giudizio è stato definito il giudizio con la declaratoria di improcedibilità del ricorso; visto l'art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell'“impegno professionale”; visto l'art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori; ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l'attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato, oltre che il risultato del giudizio; ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia
(già decurtato del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014 in ragione della bassa complessità dell'affare), un compenso pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva); N. 00519/2026 REG.RIC.
- euro 1.735,00 (fase decisionale); per un totale di euro 3.613,00, da ridurre del 50% per la definizione in rito ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 e, ancora, della metà per il gratuito patrocinio (art. 130 dPR
n. 115/2002), per un importo di euro 903,25;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Simona Imperato la somma di euro € 903,25, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele GI, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia NE, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00519/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO