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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
AL TO Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
NA VE Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 11/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 2008/2024
TRA
, con l'avv. FEDERICA MURINEDDU;
Appellante Parte_1
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. CRISTIANA GIORDANO
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2264/2024 del 23.03.2024
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato all'Istituto appellato, il adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_2
[...]
[...
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via
[...]
Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_3 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione della pensione con decorrenza 1 NOVEMBRE 2020 in cui determinano la Quota B della pensione utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti e utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione è pari a 2.801, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare
e dichiarare che l'importo della Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 631,26 ed utilizzando
“tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti
e pari a 2.801 salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata in un importo mensile lordo complessivo pari a €
1.723,48, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l' a procedere alla CP_1 riliquidazione della Quota B della pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori
1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire
1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a € 631,26 ed utilizzando
“tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti
e pari a 2.801 salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
condannare l' a liquidare la Quota CP_1
B della pensione in un importo lordo mensile complessivo pari a € 1.723,48, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere all'esponente l'importo differenziale tra la CP_1 pensione giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'importo differenziale pari a: € 820,58 mensili per la Quota B della pensione dal 1
NOVEMBRE 2020 per tredici mensilità l'anno, e fino alla effettiva ri-liquidazione della prestazione
o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere a CP_1 parte ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
2 A sostegno della propria domanda, lavoratore dello spettacolo, esponeva di aver Parte_1 presentato domanda di pensione in data 16/10/2020 e di essersi visto riconoscere il diritto maturato con lettera datata 09/03/2021, con decorrenza dal 01/11/2020, per un importo mesile di € 1.564,56.
Ciononostante, non riteneva correttamente riconosciute le competenze della quota B, liquidate per un importo mensile lordo di € 902,90, a suo dire non corrispondenti al maturato di n.
2.801 giornate di contributi dal 01/01/1993 al 30/10/2020.
Pertanto, adiva l'A. G. al fine di ottenere la rideterminazione delle modalità di calcolo della quota B della pensione spettantegli, nonché la condanna dell' al versamento dell'importo lordo CP_1 complessivo ricalcolato in € 1.723,48. Parimenti, chiedeva la condanna dell' a corrispondere CP_1
l'importo differenziale tra la pensione giuridicamente spettante e la somma inferiore percepita, a decorrere dal primo novembre 2020, per tredici mensilità all'anno e fino all'effettiva riliquidazione, con vittoria delle spese di lite.
2. In data 08/09/2022, si costituiva parte resistente, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. Nello specifico, precisava che, “a seguito della c.d. Riforma Amato viene di fatto introdotta una maggiore penalizzazione per le retribuzioni di molto superiori al limite massimo della retribuzione pensionabile. Questa precisazione appare oltremodo importante perché consente di qualificare l'intervento che successivamente, con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, è stato apportato alle modalità di calcolo delle pensioni a carico dell' Tale decreto, CP_3 infatti, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 335/1995, ha riformato la disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo in sostanziale continuità con i precedenti interventi legislativi e in piena aderenza alle finalità perseguite dalla Controparte_1 citata delega, volti ad armonizzare i trattamenti pensionistici e a contenerne la complessiva spesa”
(pag. 4, memoria difensiva di I grado).
3. All'udienza del 09/03/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza di discussione e concedeva alle parti termine per il deposito di note.
4. Con note autorizzate del 14/09/2023, il difensore di parte ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale in ordine all'interpretazione dell'art. 4, comma 8 D.lgs. n. 182/1997 per violazione dell'art. 76 Cost. La causa, trattenuta in decisione con contestuale concessione delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza n. 2264/2024, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza il ricorrente proponeva appello per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 31.12.1971, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992;
3 degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 182 del 30.04.1997; 2) omessa motivazione sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato del pensionato relativo al computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione così come risultanti dall'estratto contributivo in atti.
6. In data 12/11/2024 si costituiva l' , che contestava punto per punto le avverse eccezioni: CP_1
1) inammissibilità dell'appello per genericità delle censure;
2) incongrua questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 7, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 182; 3) inammissibilità della domanda svolta in via subordinata dall'appellante.
7. Con ordinanza del 15/11/2024 questo Collegio, letti gli atti e le conclusioni formulati dalle difese, disponeva CTU contabile, per accertare il numero di contributi giornalieri di competenza della
Quota B per la pensione del nonché le eventuali differenze contributive sussistenti. Parte_1
8. In punto di diritto, le censure dell'appellante riferite al criterio di computo, secondo la tesi che il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo vada operato senza l'applicazione del tetto massimo di cui al D.P.R. n.1420 del 1971, art. 12, comma 7, devono essere integralmente disattese.
9. Alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, che con plurime sentenze,
a cominciare da Cass. n.36056/2022 - già richiamata dal Tribunale nella decisione impugnata - e, da ultimo, con la pronuncia n.11920/2023, che di seguito si riporta, può affermarsi il seguente principio di diritto: “Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art.1, comma10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.Lgs. n. 182 del 1997, art.4, comma 8; al giudice designato per la fase di rinvio è rimessa, inoltre, la liquidazione delle spese del presente giudizio (art.385 c.p.c., comma3)”.
10. Tale orientamento può definirsi ormai consolidato, tanto è vero che già con la pronuncia n.
8742/2023, e con quelle successive, la Suprema Corte ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale,
4 quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico- finanziario dell previdenziale”. CP_1
11. Pertanto, sulla scorta dei principi affermati dalla S.C., pronunciatasi in funzione nomofilattica, che il Collegio non ha ragione di disattendere, il motivo d'appello non merita accoglimento. Deve ritenersi assorbita ogni altra doglianza e istanza, compresa quella relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 8 D.Lgs. n. 182/1997, per violazione dell'art. 76 Cost., valga quanto già rappresentato nelle molteplici e coerenti pronunce della Suprema Corte (ex plurimis Cass. nn.
24555/2023, 27495/2023, 27503/2023), che hanno dichiarato l'insussistenza.
12. Per quanto riguarda la seconda censura mossa dall'appellante, afferente al numero dei contributi giornalieri utilizzati per il calcolo della pensione, stigmatizzando il pensionato il fatto che l' ha liquidato la quota B su un numero di contributi giornalieri inferiore rispetto a quello CP_1 risultante dall'estratto contributivo depositato agli atti, si osserva quanto segue.
Sul punto, a confutazione di quanto affermato dal occorre rilevare che la nominata Parte_1 consulente dott.ssa ha esaminato e calcolato i contributi di competenza della “quota B” per la Per_1 pensione oggetto di causa, analizzando la documentazione presente nel fascicolo (in particolare il documento n. 5 depositato nel giudizio di primo grado “conteggio del numero dei contributi di competenza della quota B della pensione” ed il documento n. 4 “conteggio media migliori 1900 retribuzioni”). Da quanto risulta dalla CTU, dunque, la somma dei giorni riportati nel conteggio documento n. 5, nella colonna “giorni convenzionali” relativi al periodo che va dal 01.04.1993 al
30.10.2020, è pari a 2.801.
Esaminato altresì l'estratto contributivo, per il periodo che va dal 1° aprile 1993 al 30 ottobre 2020, quindi il periodo utile al calcolo della “quota B”, il numero dei giorni per i quali risulta essere stata versata la contribuzione è pari a 2.686. Poiché il numero dei contributi indicati mensilmente deve rientrare nei limiti massimi previsti, ovvero 26 contributi giornalieri su base mensile e 312 su base annua, la CTU ha provveduto, per ogni singolo mese che riporta più di 26 giornate, a ricondurlo, correttamente, nel tetto massimo previsto, ossia, come detto, 26. Ha operato altresì l'espunzione dei giorni che nello stesso mese risultavano sovrapposti, e ha considerato la contribuzione convenzionale che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 182/1997, per le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1997 superiori al milione di lire, comporta l'accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di 8.
5 Per gli anni che vanno dal 1998 al 2005 la CTU ha aggiunto anche un numero di giorni di contributi d'ufficio, previsti dalla normativa, per complessivi 37 giorni. I giorni utili sono così risultati CP_ complessivamente 2.726, inferiori di 1 solo giorno rispetto a quanto conteggiato dall' (2.727).
L' ha dunque utilizzato un numero di giorni corretto per determinare la quota B. CP_1
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto esaurienti e persuasive, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Pertanto l'appello va integralmente respinto.
13. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza. In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
respinge l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 4.900,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese di
CTU liquidate come da separato decreto;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/12/2025
La Consigliera est. La Presidente
NA VE AL TO
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
AL TO Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
NA VE Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 11/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 2008/2024
TRA
, con l'avv. FEDERICA MURINEDDU;
Appellante Parte_1
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. CRISTIANA GIORDANO
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2264/2024 del 23.03.2024
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato all'Istituto appellato, il adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_2
[...]
[...
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via
[...]
Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_3 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione della pensione con decorrenza 1 NOVEMBRE 2020 in cui determinano la Quota B della pensione utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti e utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione è pari a 2.801, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare
e dichiarare che l'importo della Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 631,26 ed utilizzando
“tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti
e pari a 2.801 salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata in un importo mensile lordo complessivo pari a €
1.723,48, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l' a procedere alla CP_1 riliquidazione della Quota B della pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori
1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire
1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a € 631,26 ed utilizzando
“tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti
e pari a 2.801 salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
condannare l' a liquidare la Quota CP_1
B della pensione in un importo lordo mensile complessivo pari a € 1.723,48, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere all'esponente l'importo differenziale tra la CP_1 pensione giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'importo differenziale pari a: € 820,58 mensili per la Quota B della pensione dal 1
NOVEMBRE 2020 per tredici mensilità l'anno, e fino alla effettiva ri-liquidazione della prestazione
o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' a corrispondere a CP_1 parte ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
2 A sostegno della propria domanda, lavoratore dello spettacolo, esponeva di aver Parte_1 presentato domanda di pensione in data 16/10/2020 e di essersi visto riconoscere il diritto maturato con lettera datata 09/03/2021, con decorrenza dal 01/11/2020, per un importo mesile di € 1.564,56.
Ciononostante, non riteneva correttamente riconosciute le competenze della quota B, liquidate per un importo mensile lordo di € 902,90, a suo dire non corrispondenti al maturato di n.
2.801 giornate di contributi dal 01/01/1993 al 30/10/2020.
Pertanto, adiva l'A. G. al fine di ottenere la rideterminazione delle modalità di calcolo della quota B della pensione spettantegli, nonché la condanna dell' al versamento dell'importo lordo CP_1 complessivo ricalcolato in € 1.723,48. Parimenti, chiedeva la condanna dell' a corrispondere CP_1
l'importo differenziale tra la pensione giuridicamente spettante e la somma inferiore percepita, a decorrere dal primo novembre 2020, per tredici mensilità all'anno e fino all'effettiva riliquidazione, con vittoria delle spese di lite.
2. In data 08/09/2022, si costituiva parte resistente, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. Nello specifico, precisava che, “a seguito della c.d. Riforma Amato viene di fatto introdotta una maggiore penalizzazione per le retribuzioni di molto superiori al limite massimo della retribuzione pensionabile. Questa precisazione appare oltremodo importante perché consente di qualificare l'intervento che successivamente, con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, è stato apportato alle modalità di calcolo delle pensioni a carico dell' Tale decreto, CP_3 infatti, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 335/1995, ha riformato la disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo in sostanziale continuità con i precedenti interventi legislativi e in piena aderenza alle finalità perseguite dalla Controparte_1 citata delega, volti ad armonizzare i trattamenti pensionistici e a contenerne la complessiva spesa”
(pag. 4, memoria difensiva di I grado).
3. All'udienza del 09/03/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza di discussione e concedeva alle parti termine per il deposito di note.
4. Con note autorizzate del 14/09/2023, il difensore di parte ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale in ordine all'interpretazione dell'art. 4, comma 8 D.lgs. n. 182/1997 per violazione dell'art. 76 Cost. La causa, trattenuta in decisione con contestuale concessione delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza n. 2264/2024, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza il ricorrente proponeva appello per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 31.12.1971, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992;
3 degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 182 del 30.04.1997; 2) omessa motivazione sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato del pensionato relativo al computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione così come risultanti dall'estratto contributivo in atti.
6. In data 12/11/2024 si costituiva l' , che contestava punto per punto le avverse eccezioni: CP_1
1) inammissibilità dell'appello per genericità delle censure;
2) incongrua questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 7, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 182; 3) inammissibilità della domanda svolta in via subordinata dall'appellante.
7. Con ordinanza del 15/11/2024 questo Collegio, letti gli atti e le conclusioni formulati dalle difese, disponeva CTU contabile, per accertare il numero di contributi giornalieri di competenza della
Quota B per la pensione del nonché le eventuali differenze contributive sussistenti. Parte_1
8. In punto di diritto, le censure dell'appellante riferite al criterio di computo, secondo la tesi che il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo vada operato senza l'applicazione del tetto massimo di cui al D.P.R. n.1420 del 1971, art. 12, comma 7, devono essere integralmente disattese.
9. Alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, che con plurime sentenze,
a cominciare da Cass. n.36056/2022 - già richiamata dal Tribunale nella decisione impugnata - e, da ultimo, con la pronuncia n.11920/2023, che di seguito si riporta, può affermarsi il seguente principio di diritto: “Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art.1, comma10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.Lgs. n. 182 del 1997, art.4, comma 8; al giudice designato per la fase di rinvio è rimessa, inoltre, la liquidazione delle spese del presente giudizio (art.385 c.p.c., comma3)”.
10. Tale orientamento può definirsi ormai consolidato, tanto è vero che già con la pronuncia n.
8742/2023, e con quelle successive, la Suprema Corte ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale,
4 quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico- finanziario dell previdenziale”. CP_1
11. Pertanto, sulla scorta dei principi affermati dalla S.C., pronunciatasi in funzione nomofilattica, che il Collegio non ha ragione di disattendere, il motivo d'appello non merita accoglimento. Deve ritenersi assorbita ogni altra doglianza e istanza, compresa quella relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 8 D.Lgs. n. 182/1997, per violazione dell'art. 76 Cost., valga quanto già rappresentato nelle molteplici e coerenti pronunce della Suprema Corte (ex plurimis Cass. nn.
24555/2023, 27495/2023, 27503/2023), che hanno dichiarato l'insussistenza.
12. Per quanto riguarda la seconda censura mossa dall'appellante, afferente al numero dei contributi giornalieri utilizzati per il calcolo della pensione, stigmatizzando il pensionato il fatto che l' ha liquidato la quota B su un numero di contributi giornalieri inferiore rispetto a quello CP_1 risultante dall'estratto contributivo depositato agli atti, si osserva quanto segue.
Sul punto, a confutazione di quanto affermato dal occorre rilevare che la nominata Parte_1 consulente dott.ssa ha esaminato e calcolato i contributi di competenza della “quota B” per la Per_1 pensione oggetto di causa, analizzando la documentazione presente nel fascicolo (in particolare il documento n. 5 depositato nel giudizio di primo grado “conteggio del numero dei contributi di competenza della quota B della pensione” ed il documento n. 4 “conteggio media migliori 1900 retribuzioni”). Da quanto risulta dalla CTU, dunque, la somma dei giorni riportati nel conteggio documento n. 5, nella colonna “giorni convenzionali” relativi al periodo che va dal 01.04.1993 al
30.10.2020, è pari a 2.801.
Esaminato altresì l'estratto contributivo, per il periodo che va dal 1° aprile 1993 al 30 ottobre 2020, quindi il periodo utile al calcolo della “quota B”, il numero dei giorni per i quali risulta essere stata versata la contribuzione è pari a 2.686. Poiché il numero dei contributi indicati mensilmente deve rientrare nei limiti massimi previsti, ovvero 26 contributi giornalieri su base mensile e 312 su base annua, la CTU ha provveduto, per ogni singolo mese che riporta più di 26 giornate, a ricondurlo, correttamente, nel tetto massimo previsto, ossia, come detto, 26. Ha operato altresì l'espunzione dei giorni che nello stesso mese risultavano sovrapposti, e ha considerato la contribuzione convenzionale che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 182/1997, per le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1997 superiori al milione di lire, comporta l'accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di 8.
5 Per gli anni che vanno dal 1998 al 2005 la CTU ha aggiunto anche un numero di giorni di contributi d'ufficio, previsti dalla normativa, per complessivi 37 giorni. I giorni utili sono così risultati CP_ complessivamente 2.726, inferiori di 1 solo giorno rispetto a quanto conteggiato dall' (2.727).
L' ha dunque utilizzato un numero di giorni corretto per determinare la quota B. CP_1
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto esaurienti e persuasive, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Pertanto l'appello va integralmente respinto.
13. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza. In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
respinge l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 4.900,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese di
CTU liquidate come da separato decreto;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/12/2025
La Consigliera est. La Presidente
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