Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1102/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TUTTOLOMONDO FULVIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTINICCHIO Controparte_1 C.F._2
EMILIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
, nella qualità di conduttrice, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Lucera Controparte_1 l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico della locatrice per il Parte_1 pagamento della somma di euro 690,00 oltre interessi, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto di locazione abitativa transitoria sottoscritto in data 1°.10.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Padova alla via Eritrea n. 3 bis.
La ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza per materia e per territorio del Parte_1
Giudice di Pace di Lucera ed indicando come giudice competente il Tribunale di Padova.
La si è costituita in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Giudice di Pace, richiamando la sentenza n. 21582/11 delle Sezioni Unite della Cassazione, ha rigettato l'opposizione affermando la propria competenza funzionale e territoriale.
pagina 1 di 4
La ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene i motivi di impugnazione sono fondati.
In ordine all'eccepita incompetenza per materia del Giudice di Pace, la parte appellante ha correttamente richiamato i principi affermati (invero ribaditi) dalla Suprema Corte nella sentenza del
30.7.2019 n. 20554 - proprio in riferimento ad una controversia locatizia avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale - , secondo cui “a seguito della soppressione dell'ufficio del
Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c., ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae”.
In particolare la Suprema Corte ha osservato: “…secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. 6 n. 6811/2015; Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n.
10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), la controversia in esame rientra nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poichè le questioni oggetto del giudizio riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere - come nel caso di specie - in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è detto. il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 49, abroga l'art. 8 c.p.c., che aveva sempre regolato la competenza del Pretore. L'abrogazione è conseguenza della soppressione dell'ufficio giudiziario del Pretore disposta dall'art. 1 del decreto cit.. L'art. 8 prevedeva, al comma 2, due ipotesi di competenza per materia: quella relativa alle azioni possessorie e nunciatorie, e le controversie in materia di locazione e comodato di immobile urbano e di affitto di azienda. Da ciò deriva che l'abrogazione dell'art. 8, va valutata considerando il testo del dell'art. 1, comma 1, che, oltre a prevedere la soppressione dell'ufficio del Pretore, stabilisce che "fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al Tribunale ordinario". Pertanto, le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest'ultimo ufficio a quello soppresso. L'ufficio subentrato riceve la competenza dell'ufficio soppresso con la stessa natura e la medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l'ufficio soppresso, riguardo alle singole tipologie di controversie. D'altra parte se il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato;
dalla Relazione ministeriale non si traggono elementi per contrastare la tesi secondo cui l'oggetto della disposizione di trasferimento sia stata assunta così come era qualificato dal legislatore nelle norme oggetto di rinvio;
pagina 2 di 4 una possibile ricostruzione alternativa rinviene un addentellato normativo nel tenore del D. n. 51, art. 1 cit., che recita "fuori dei casi in cui è diversamente disposto nel presente decreto" e nella contestuale modifica dell'art. 9, in tema di competenza del Tribunale. Da ciò è stato sostenuto che la competenza del Pretore sarebbe trasmigrata solo in parte al Tribunale, in quanto il legislatore, mentre non ha modificato l'art. 7 c.p.c., ha inciso sull'art. 9 c.p.c., esprimendo la volontà di "disporre diversamente", non inserendo espressamente nel nuovo assetto per materia del Tribunale, anche le competenze del soppresso ufficio del Pretore;
tale ricostruzione, però, non appare ragionevole poichè il mancato trasferimento delle controversie relative ai rapporti di locazione al Tribunale pone il problema dell'individuazione della regola di competenza applicabile a quelle domande che, pur traendo origine da specifici rapporti (locazione, comodato, affitto di azienda), si sostanziano in mere richieste di pagamento di somme di denaro (a titolo di canoni o risarcimento danno o altro) lasciando sullo sfondo il rapporto di locazione o di comodato o di affitto di azienda. Con la conseguenza che per le cause di minore valore sarebbe competente il Giudice di pace;
una siffatta ricostruzione, che spezza l'originaria unitarietà della competenza del Pretore in quella del Tribunale e del Giudice di pace, appare foriera di inconvenienti processuali. Al contrario, occorre valorizzare la intenzione del legislatore delegante tesa a trasferire al nuovo giudice unico tutte le competenze del Pretore e il disposto del D. n. 51, art. 244, comma 2, relativo alle norme di coordinamento. La disposizione prevede che "le funzioni del Pretore sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica" e ciò consente di ritenere che eventuali
"diverse disposizioni" (oggetto dell'art. 1) devono essere previste espressamente nel decreto legislativo cit.; alla luce di quanto precede è possibile affermare che le competenze pretorili sono passate al
Tribunale, per quello che rileva in questa sede, anche per le controversie relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani, nonchè di affitto di azienda”.
Ancora, nella stessa sentenza la Suprema Corte ha escluso la rilevanza in senso contrario del richiamo alla pronuncia n. 21582/11 delle Sezioni Unite, la stessa richiamata dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, osservando che “non appare adeguato il richiamo contenuto nell'ordinanza alla diversa ipotesi della competenza in materia risarcitoria ed a Cass. S.U. n. 21582 del 2011. Quest'ultima, in particolare, esplicitamente include nella competenza del Giudice di pace le cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni (immobili), le quali non involgono questioni sul rapporto giuridico o di fatto con i medesimi”.
Va pertanto affermata la competenza funzionale del Tribunale, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata.
E' altresì fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, neppure specificamente esaminata dal
Giudice di Pace.
Infatti, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., competente per territorio è il giudice del luogo in cui si trova l'immobile locato, e dunque il Tribunale di Padova. Si tratta del cd. forum rei sitae, che per le controversie in tema di locazione di immobili urbani (intese come tutte quelle comunque riferibili ad un pagina 3 di 4 contratto di locazione, che attengano cioè non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma anche a tutte le altre possibili sue vicende, in particolare quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, cfr. Cass. 8114/13) è inderogabile ai sensi dell'art. 447 bis co. 2 c.p.c.
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006,
Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n.
14075/1999).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di
Padova; condanna la parte opposta - appellata a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 140,00 per spese ed € 400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. Parte_1
Foggia, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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