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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/05/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2878/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. Chiara D'Asaro in sostituzione dell'avv. Taormina Vito
Dario per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino Rosaria per la parte resistente
L'avv. D'Asaro dichiara che l'avviso di addebito è stato annullato come da documentazione in atti
I procuratori delle parti chiedono pertanto la cessata materia del contendere rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese del giudizio.
L'avv. D'Asaro insiste in ogni caso nella liquidazione delle spese come da ammissione al gratuito patrocinio che si riserva di depositare con istanza di liquidazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2878 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Partinico via Mirabella n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Dario Taormina per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/05/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2024 00053629 29 000 notificato il 18.02.2025 della somma di €.4.777,97 avente oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2022 e 2023, nonché avverso tutti gli atti presupposti e conseguenti.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa e la non debenza dei contributi intimati dal 10/2022 in considerazione dell'avvenuta cessazione da qualsiasi attività commerciale dal
13.07.2022, comunicata all'Agenzia delle Entrate.
Ritualmente costituitosi l' dichiarava di avere riesaminato la posizione assicurativa e CP_2
previdenziale del ricorrente e ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, aveva adottato un
CP_ provvedimento, in via di autotutela, di cancellazione dalla Gestione Commercianti dell' a decorrere dal 13.7.2022 e con lo sgravio di sgravio totale dell'avviso di addebito impugnato.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito ed entrambi le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Ai fini della regolazione delle spese, occorre considerare che il ricorrente, nonostante la cessazione dell'attività dal 13.7.2022, non ha mai provveduto alla relativa comunicazione all' . Controparte_3
sicchè l' solo con la notifica del ricorso è stato posto nelle condizioni di riesaminare la pratica CP_2
e procedere all'annullamento.
Le superiori considerazioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 28.5.2025
Il Giudice Onorario Carmela Fachile