Articolo 7 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 settembre 1942
Art. 7.

I maestri di scherma della Regia guardia di finanza possono, al compimento del 56° anno di eta', su conforme giudizio insindacabile di' apposita Commissione composta del comandante generale, del comandante in 2° e del comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende, essere trattenuti in servizio, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, sino al raggiungimento del 65° anno di eta'.


Entrata in vigore il 10 settembre 1942