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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8235 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Sacco Alfredo Matteo giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51070 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra POMPONI TOMEI con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Latina n. 94, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attrice
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico DI VITO DOMENICO, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti nato a [...], in data [...], Controparte_2
nato a [...], in data [...], CP_3
nata a [...], in data [...], CP_4
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Filippetti e Fabio Mantovani con domicilio telematico, per procure allegate alla comparsa di costituzione;
chiamati in causa
Oggetto: Accertamento donazioni indirette, collazione e divisione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere chiamata Parte_1
all'eredità di , nato in [...] il [...] e deceduto in Roma il Persona_1
12.2.2014, unitamente al fratello (entrambi figli di prime nozze) e alla CP_2
seconda moglie con cui il de cuius aveva contratto matrimonio in Controparte_1
data 15.11.2008; che , unitamente ai propri figli, e aveva rinunciato Controparte_2 CP_4 CP_3
all'eredità del padre in data 6.6.2014, con conseguente devoluzione dell'eredità in favore delle altre due chiamate;
che, dalla denuncia di successione presentata dalla convenuta emergeva, CP_1
quale unico bene relitto caduto in successione, l'immobile sito in Via Mura dei
Francesi n. 76 e giacenze bancarie per € 429,72; che, dall'esame della documentazione relativa al conto corrente intestato esclusivamente al de cuius, con delega alla per operarvi, emergevano dal CP_1
2008 continue movimentazioni per prelievi bancomat, assegni e giroconti;
che, in particolare, dal mese successivo al matrimonio, il de cuius aveva corrisposto alla tramite bonifico, l'importo di € 700,00 mensili (per complessivi € CP_1
32.900,00), integrante una donazione indiretta o, altrimenti, un prestito da restituire;
che, inoltre, in data 2.5.2011, il de cuius aveva emesso un assegno circolare dell'importo di € 245.000,00 per l'acquisto di un immobile con box in Ciampino, intestato alla convenuta quanto alla nuda proprietà;
2 che l'intero prezzo di acquisto, pari ad € 275.000,00 era stato versato con assegni provenienti dal conto del padre;
che, pertanto, l'acquisto integrava una donazione indiretta o, altrimenti, un prestito della somma con conseguente obbligo di restituzione;
che erano stati effettuati due giroconti, di € 27.000,00 e € 4.500,00 oltre spese, sul conto intestato alla sola convenuta e, anche dopo la morte del de cuius, la convenuta aveva continuato ad operare sul conto con prelievi per € 1.600,00, così per totali €
33.127,00; che, dal 2009 in poi, sul conto risultavano effettuati numerosi prelievi, tramite bancomat o assegni, di importo consistente (tra cui € 35.000,00, € 15.000,00, €
7.800,00, molti di € 5.000,00, altri tra € 1.000,00 e € 2.000,00) per totale €
133.300,00; che, pertanto, la somma degli importi sopra indicati, pari a € 474.372,00 integrava donazioni indirette o, altrimenti, andavano restituite;
che nonostante le richieste di rendiconto delle somme incassate e movimentate, la convenuta non aveva dato risposte, neanche in sede di mediazione svolta. Tra le parti in causa, a Terni per la divisione transattiva di 81 BFP, di cui 33 intestati al de cuius;
che negli ultimi 4/5 anni di vita, le condizioni di salute del de cuius si erano aggravate, con gravi deficit amnestici e perdita di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane;
che la convenuta non aveva dato riscontro alle richieste di divisione bonaria e che, dalla morte del de cuius, era l'unica utilizzatrice dell'immobile di Via della Stazione di Ciampino da ritenersi caduto in successione;
che pertanto doveva procedersi alla divisione previa collazione delle donazioni.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che fa parte dell'asse ereditario oggetto di divisione ereditaria la somma €. 199.327,00 e/o quella maggiore o minore che si accerterà in corsi di giudizio, relativa ai prelievi e giroconti effettuati dalla NO [...]
[...
[...] sul conto corrente n. n. 4956.26 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Via CP_5
Mura dei Francesi n. 164/I Ciampino, intestato unicamente al de cuius
[...]
, ripartendo detta somma secondo le quote di legge con la coerede NO Per_1
, ovvero dichiarare la convenuta tenuta a restituire Parte_1 Controparte_1
alla NO la somma di €.99.663,50 quale coerede e quindi Parte_1
condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.99.663,50 pari alla quota di diritto, salvo ulteriori somme che dovessero risultare all'esito della verifica degli estratti conto versati in atti.
2) Ordinare alla NO il rendiconto ex art. 11713 c.c. del conto Controparte_1
corrente n. n. 4956.26 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Via Mura dei Francesi
n. 164/I Ciampino, relativamente alle attività di gestione dalla stessa eseguita sul conto corrente di cui il de cuius era singolo intestatario, e all'esito di detto rendiconto del conto corrente in questione, accertare e dichiarare che fanno parte dei beni dell'asse ereditario anche le ulteriori somme che risultassero dovute a favore della massa ereditaria ovvero a favore della coerede NO Parte_1
con condanna alla restituzione in favore dell'attrice della somma a lei dovuta pro quota.
3) Accertare e dichiarare che l'acquisto delI'immobile sito in Roma via della
Stazione di Ciampino n. 76 - piano2- int.6 e distinto al NCEU al fog. 1011 – p.lla 195
– sub 6 – cat A/2 – cl.7 – vani 6 – rc 1.146,53 formalmente intestato come nuda proprietà alla NO , in quanto acquistato con denaro esclusivo Controparte_1
del signor costituisce donazione indiretta a favore della NO Persona_1
e per l'effetto dichiarare che tale proprietà è soggetta a Controparte_1
collazione ex art. 737 c.c. con conseguente obbligo da parte della convenuta
[...]
di imputare nella massa ereditaria tale bene alla data del decesso del de CP_1
cuius, salva la facoltà della medesima NO di optare ex art. Controparte_1
4 a corrispondere in favore della NO il 50% di detto CP_1 Parte_1
valore previa stima a mezzo CTU del relativo valore del cespite alla data del decesso del Signor e/ o in aderenza al consolidato orientamento Persona_2
giurisprudenziale in riferimento al valore venale al momento della divisione che, coincide in caso di divisione giudiziale , con quello della proposizione della relativa domanda di divisione;
4) Ordinare alla NO il rendiconto ex art. 723 c.c. Controparte_1
relativamente ai frutti civili dalla stessa percepiti in costanza di comunione, dall'uso in eccedenza alla propria quota dell'appartamento sito in via della Stazione di
Ciampino n.76 Roma e relativo box e pertinenze, e quindi condannare la stessa al versamento in favore dell'attrice , della parte dei frutti percepita in misura eccedente la propria quota, da calcolarsi a mezzo CTU in relazione al valore locatizio dei beni stessi;
5)Procedere alla divisione dell'appartamento sito in Roma alla Via della Stazione di
Ciampino n.76 e relativo box e pertinenze, mediante lo scioglimento della relativa comunione e assegnazione di una porzione corrispondente alla relativa quota agli aventi diritto come per legge, da determinarsi in ragione del 50 % per ciascun condividente , in caso di opzione da parte della NO per il Controparte_1
conferimento in natura della quota del 50% dell'immobile soggetta a collazione;
mentre in caso di mancata opzione per il conferimento in natura imputare il valore della porzione spettante per legge alla coerede , il tutto previa CTU per Parte_1
la stima dei beni, l'accertamento della loro divisibilità e la relazione del progetto di divisione.
6) In subordine nell'ipotesi di non configurabilità della donazione indiretta relativamente all'acquisto dell'immobile di Via della Stazione di Ciampino n. 76
Roma in favore della NO , accertare e dichiarare che fa parte Controparte_1
della massa ereditaria l'ulteriore somma pari a €. 275.000,00 di proprietà del de cuius, ripartendo detta somma secondo le quote di legge tra le due coeredi nella misura di €. 137.500,00 per ciascun coerede.
5 7) in ogni caso condannare la NO alle spese, onorari del Controparte_1
presente giudizio.
Si costituiva deducendo: 1) la nullità della rinuncia all'eredità di Controparte_1
e dei figli (di cui chiedeva la chiamata in causa), avendo lo stesso Controparte_2
dichiarato, in sede di mediazione, di essere nel possesso dei buoni fruttiferi cointestati con il de cuius, senza tuttavia aver provveduto a redigere l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso ex art. 485 c.c.;
2) la nullità della mediazione, in quanto svolta non nel luogo di apertura della successione bensì dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Terni;
3) nel merito, l'infondatezza delle domande attrici in quanto: tutti i prelievi dal conto, all'indomani del matrimonio, erano stati effettuati direttamente dal de cuius o su sua delega;
l'immobile di Via della Stazione di Ciampino, acquistato dal de cuius quanto all'usufrutto, era stato adibito ad abitazione ed, eventualmente, il solo valore della nuda proprietà poteva ritenersi oggetto di donazione;
le somme prelevate dopo la morte del de cuius erano state utilizzate per le spese funerarie e di pagamento degli oneri condominiali.
In via riconvenzionale, deduceva la lesione della propria quota di legittima rispetto alle donazioni effettuate dal de cuius ai due figli, quali: versamento del prezzo di acquisto di un immobile ciascuno, versamenti in danaro, polizza vita, investimenti
INA e buoni fruttiferi, per il complessivo importo di € 394.702,12 a e € Pt_1
429.744,60 a;
CP_2
che ulteriori donazioni erano state fatte ai nipoti e (buoni postali per CP_3 CP_4
complessivi € 13.000,00 ciascuno); che, dunque, il patrimonio andava ricostruito ai sensi dell'art. 556 c.c., per il calcolo della quota a sé spettante, tenendo conto delle donazioni fatte ai figli.
Concludeva quindi chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa di
[...]
, e nonché: CP_2 CP_4 CP_3
2) nel merito respingere ogni richiesta domanda ed eccezione avversa;
6 3) Dichiarare la nullità, dell'accordo di mediazione del 28/9/2016, relativo al proc.
130/2016, sottoscritto nanti l'Organismo di mediazione Forense di Terni, in quanto incompetente territorialmente, ex artt. 22 cpc e 456 cc ed art. 4 com 1 D.Ls. 28/2010;
4) In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale di Roma, previa formazione, ex art. 556 cc, della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto, compresi quelli di cui ha disposto a titolo di donazione, anche indiretta, accerti e dichiari che la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto ammontava a circa €.4.150.874,43
e che la quota spettante all'odierna convenuta, è pari a circa €1.383.624,81
(€.4.150.874,43:3), dedotta il valore, pari ad € 30.000,00, della nuda proprietà relativa all'immobile sito in Roma, alla via Della stazione di Ciampino 76;
5) Condannare, in solido tra loro, i sigg.ri , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, al pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di
[...]
€1.353.624,81, ovvero della maggiore somma che il Tribunale riterrà in Sua
Giustizia, oltre interessi;
6) con vittoria delle spese e dei compensi di lite, nella misura ex DM 55/2010”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio , Controparte_2 CP_4
e deducendo: l'improcedibilità della domanda per mancato
[...] CP_3
esperimento della mediazione;
il difetto di legittimazione passiva dei chiamati;
la validità della rinuncia e la validità del verbale di mediazione;
l'infondatezza della domanda di riduzione per genericità ed incerta provenienza dei documenti prodotti a fondamento.
Concludevano quindi chiedendo: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, rilevare in via preliminare di rito l'improcedibilità della domanda avanzata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In via preliminare di merito, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati, in quanto eredi rinunciatari, estranei pertanto alla controversia in corso tra attrice e convenuta, e pertanto rigettare la domanda avanzata nei loro confronti.
7 In subordine, se ritenuta nulla la rinuncia del Sig. , dichiarare il Controparte_2
difetto di legittimazione dei Sig.ri e , poiché non più eredi e perché CP_3 CP_4
nei confronti dei quali non è stata provata alcuna dazione di denaro e perché alcuna domanda è stata formalizzata nei loro riguardi nelle conclusioni dell'atto di chiamata in causa.
In via subordinata di merito, voglia rigettare integralmente le pretese avanzate dalla convenuta nei confronti dei chiamati perché non provate.
Voglia, infine, condannare la convenuta al risarcimento del danno, attesa la palese temerarietà della lite e l'abuso dei mezzi di giustizia, oltre alla refusione delle spese di giudizio e agli accessori di legge.”
Disposta la mediazione;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta;
disposta CTU di stima dell'immobile di Ciampino;
rinviata la causa una prima volta per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa sul ruolo a seguito dell'esonero di questo giudice dalle funzioni giudiziarie dal 4.7.2022 in quanto componente della commissione del concorso in magistratura;
rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data
6.3.2025.
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Parte attrice ha svolto domanda di divisione con collazione, previo accertamento delle donazioni indirette che assume effettuate in favore della convenuta.
La convenuta ha svolto azione di riduzione, chiedendo a sua volta di accertare una serie di donazioni indirette che assume effettuate dal de cuius in favore dei figli.
Occorre esaminare separatamente le domande ed eccezioni proposte.
Efficacia della rinuncia all'eredità di e . Pt_2 CP_3 CP_4
Prima di entrare nel merito delle domande di divisione con collazione da un lato e di riduzione dall'altro, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai chiamati in causa e di validità o meno della rinuncia all'eredità
8 manifestata dagli stessi al fine di individuare quali e quanti siano gli eredi del de cuius.
Chiamati all'eredità del de cuius sono la convenuta quale coniuge, e i due CP_1
figli e . Parte_1 CP_2
e i figli e hanno rinunciato all'eredità di Controparte_2 CP_3 CP_4
con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Roma, Persona_1
quale luogo di apertura della successione, in data 6.6.2014 (all. fascicolo attrice).
In sede di mediazione svoltasi in data 28.6.2016, , e Controparte_2 Parte_1
hanno sottoscritto una divisione transattiva avente ad oggetto 33 Controparte_1
buoni postali fruttiferi cointestati a , alla moglie e Parte_3 Persona_3
Contr al de cuius, 48 cointestati a , al de cuius e a Parte_1 Persona_4
Con (moglie del de cuius e madre dei fratelli ), e 8 in possesso della Pt_1 CP_1
Nella scrittura si dà atto della rinuncia all'eredità da parte di , al Controparte_2
quale, nella divisione, vengono attribuiti solo i buoni postali corrispondenti alla quota di cui era titolare, non anche quelli caduti in successione.
Sostiene parte convenuta che il possesso dei detti buoni in capo a e Controparte_2
la mancata redazione dell'inventario nel termine di 3 mesi, avrebbero determinato l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., con conseguente inefficacia della rinuncia.
Nulla si dice in merito ai motivi che determinerebbero l'inefficacia della rinuncia all'eredità espressa da e , che pure sono stati chiamati in giudizio e CP_3 CP_4
verso i quali non risultano proposte domande.
L'eccezione è tuttavia infondata anche rispetto a , avendo questi Controparte_2
documentato, con la comparsa di costituzione, di aver bloccato i detti buoni nel 2010,
e dunque quattro anni prima della morte del padre;
pertanto, la detenzione del certificato dei detti buoni di cui si dà atto nell'accordo, non consentendone la disponibilità, non integra possesso idoneo a determinare l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. in difetto di inventario.
9 Peraltro, la circostanza ha trovato riconoscimento in sede di accordo anche da parte delle altre chiamate all'eredità, oggi parti in causa, laddove si è proceduto alla divisione tenendo conto di detta rinuncia, senza alcuna attribuzione a della CP_2
parte dei buoni caduta in successione.
Neppure rilevano, ai fini di una eventuale accettazione, le donazioni che la convenuta assume effettuate in vita dal padre ai tre rinuncianti, dovendosi tenere conto delle stesse, ove accertate, in sede di collazione e riduzione, a prescindere dalla qualità di erede.
Nullità dell'accordo di mediazione
La convenuta deduce altresì la nullità dell'accordo di mediazione intervenuto sui detti
BPF per incompetenza territoriale dell'organo di mediazione.
Dagli atti risulta tuttavia che, in sede di mediazione, tutte le parti, compresa la convenuta, hanno sottoscritto l'accordo divisorio, così evidentemente accettando la competenza territoriale dell'organo adito, derogabile su accordo delle parti, così da non ricorrere la dedotta nullità.
Donazioni indirette a favore della convenuta CP_1
Immobile sito in Roma Via della Stazione di Ciampino 76.
Il detto immobile risulta acquistato, con atto pubblico del 12.5.2011, dalla convenuta per la nuda proprietà e dal de cuius quanto all'usufrutto. CP_1
Parte attrice deduce la natura di donazione indiretta del detto acquisto in quanto il prezzo di acquisto, di € 275.000,00, risulta pagato con somme interamente provenienti dal conto del de cuius, e precisamente, un assegno circolare di €
245.000,00, nonché due assegni bancari, di € 5.000,00 l'uno e € 25.000,00 l'altro, tratti sul conto del de cuius.
La circostanza non è di fatto contestata dalla convenuta, la quale neanche ha dedotto di aver pagato il prezzo di acquisto con proprie somme, limitandosi a sostenere che l'acquisto costituirebbe eventualmente donazione indiretta il solo diritto di nuda proprietà acquistato.
10 In merito va innanzitutto evidenziato, secondo quanto chiarito dalla Cassazione che:
“Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.” (Sentenza n. 1986 del 02/02/2016; nello stesso senso Cass.
Sez. 2., Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 e sentenza n. 4015 del 27/02/2004).
In merito alla prova, va ricordato che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di un negozio posto in essere dal "de cuius", assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo".
(Cass. n. 8215 del 04/04/2013).
L'erede quindi può essere considerato terzo e, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, faccia valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli (Cassazione n.
12317 del 09/05/2019; n. 536 dell'11.1.2018; Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass.
9956/2008; Cass. 11286/2002; Cass., n. 2093/2000; Cass., n. 4024/1998).
La giurisprudenza è concorde altresì nel ritenere sottratta ai limiti della prova testimoniale e quindi ammissibile la prova presuntiva sia del patto fiduciario (da ultimo Cass. n. 7179 del 4.3.2022, con i limiti in essa descritti, e n. 7416/2017), sia della donazione indiretta. In particolare, alla donazione indiretta, quale contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa
11 consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore), non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cassazione n. 1986 del 2.2.2016; n. 194000 del 18.7.2019;
Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019; n. 4015 del 27/02/2004; Cass. n. 6904/2022).
Da ultimo la Cassazione con pronuncia n. 19230 del 12/07/2024, ha affermato che:
“La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario”
Nel caso odierno, neanche occorre fare ricorso alla prova presuntiva, risultando documentalmente provato che il prezzo è stato pagato interamente dal de cuius, in assenza peraltro di prova contraria fornita dalla convenuta;
deve quindi ritenersi che l'acquisto dell'immobile integri una donazione indiretta di cui dovrà tenersi conto in sede di collazione.
A tal fine, andrà considerato il valore dell'intero e non della sola nuda proprietà, avendo la donataria acquistato, all'apertura della successione e per effetto del detto contratto, la proprietà piena del bene. (cfr. Cass. n. 25473 del 16.12.2010 e 18211 del
2.9.2020). Ciò in quanto l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra
12 il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
Prelievi tramite moduli di sportello o bancomat per € 133.300,00.
Il conto corrente su cui risultano effettuate le movimentazioni era nella titolarità esclusiva del de cuius con delega alla per operarvi. CP_1
Dagli estratti conto emergono i prelievi ma non è dato evincere chi li abbia effettuati, né, tanto meno, la destinazione delle somme.
Difetta quindi ogni elemento, anche indiziario, che possa far eventualmente presumere che dette somme siano state prelevate e trattenute dalla o CP_1
comunque, a questa destinate, tenendo conto che le stesse ben potrebbero essere state gestite direttamente dal de cuius o comunque, destinate al fabbisogno proprio e della famiglia.
Giroconto e prelievi effettuati per complessivi € 33.127,00.
Parte attrice ha documentato due giroconti, effettuato l'uno in data 2.1.2014 di €
27.000,00, l'altro in data 13.1.2014 di € 4.500,00, dal conto del de cuius al conto intestato alla Inoltre, dall'estratto conto, emergono ulteriori prelievi per € CP_1
1.600,00 successivi alla morte (avvenuta in data 12.2.2014)
Sostiene la convenuta che le somme erano destinato alle future spese funerarie e al pagamento di oneri condominiali per l'immobile caduto in successione. Ha tuttavia documentato, allegando le relative fatture, spese funerarie per complessivi € 4.997,06
(al cui pagamento parziale può essere imputato il prelievo successivo la morte) nonché il versamento per oneri condominiali relativi all'immobile sito in Via Mura dei Francesi 76, per complessivi € 5.178,00.
Avendo essa stessa riferito che le somme le sono state consegnate per l'esecuzione del mandato di pagamento ricevuto dal de cuius, gli importi residui rispetto a quelli utilizzati, pari ad € 22.942,94, devono essere restituiti.
Deve quindi darsi atto del credito della massa verso la convenuta di € 22.942,94 e che il detto credito, caduto in successione, sarà assegnato in sede di divisione.
13 Versamento di € 700,00 mensili dal de cuius alla convenuta per complessivi €
32.900,00.
In merito ai detti versamenti, non può ritenersi provata la natura di donazione indiretta, ben potendo trattarsi di somme messe a disposizione del coniuge per le necessità comuni come usualmente può avvenire nell'ambito del rapporto di coniugio.
Domanda di riduzione svolta in via riconvenzionale dalla convenuta
La convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare una serie di CP_1
donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli e dei nipoti, che assume lesive della propria quota di legittima.
In particolare, deduce l'avvenuto pagamento del prezzo per intero da parte del de cuius dell'immobile sito in Ciampino Via Mura dei Francesi 28, acquistato dall'attrice quanto all'usufrutto e dal de cuius quanto alla nuda proprietà, nonché il versamento alla stessa di somme per complessivi € 394.702,12 (dal 1990 in poi), oltre ai buoni postali fruttiferi oggetto dell'accordo divisorio.
Deduce altresì donazioni di denaro in favore del figlio nella misura di € CP_2
429.744,60, oltre ai menzionati buoni postali, nonché l'acquisto di buoni postali del valore di € 13.000,00, donati ai nipoti, e CP_4 CP_3
A riprova delle dette donazioni ha depositato dei fogli scritti a mano, contenenti cifre, appunti ed annotazioni, che, seppure privi di sottoscrizione, assume redatti dal de cuius.
I detti appunti, contestati dalle controparti, costituiti da annotazioni o elenco di cifre, non risultano idonei a provare neppure indiziariamente i considerevoli spostamenti di denaro dedotti dall'attrice - in difetto peraltro di documentazione bancaria che confermi almeno in parte le operazioni – risultando incerta sia la riferibilità degli scritti al de cuius, in assenza di sottoscrizione, sia comunque l'effettività dei versamenti e la destinazione agli odierni convenuti;
gli stessi inoltre sono privi di data certa così da non consentire alcuna collocazione temporale certa delle annotazioni contenute negli scritti.
14 La genericità delle deduzioni e la mancanza di qualsivoglia valido indizio fornito dalla convenuta - proponente la domanda riconvenzionale e come tale tenuta alla prova - che faccia anche solo presumere le dette donazioni o il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili da parte del de cuius, esclude che le operazioni indicate integrino donazioni da considerare ai fini della riunione fittizia.
La proposta domanda di riduzione va dunque respinta, risultando un'unica donazione in favore della stessa convenuta.
Divisione previa collazione
Ai fini quindi di procedere alla divisione occorre individuare i beni caduti in successione, costituiti: dal credito verso la convenuta pari ad € 22.942,94, dalle giacenze bancarie indicate in successione in € 429,72 e dalla nuda proprietà dell'immobile sito in Ciampino via Mura dei Francesi 76 già 28, acquistato dal convenuto per il solo diritto di nuda proprietà, mentre titolare del diritto di usufrutto è
l'attrice Pt_1
Deve inoltre tenersi conto, secondo la previsione di cui all'art. 737 c.p.c., dell'immobile sito in Via della Stazione di Ciampino 76, acquistato dal de cuius quanto all'usufrutto e dalla convenuta quanto alla nuda proprietà, di cui è stata accertata la natura di donazione indiretta, in difetto di dispensa alla collazione ex art. 737 c.c.
In particolare, la collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione), uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, così da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota. Lo scopo ultimo dell'istituto è, pertanto, costituito dalla divisione della massa ereditaria, come rideterminata all'esito della collazione
15 delle donazioni (Cass. civ. 14553/2003). Ciò risulta confermato dalla circostanza che non si dà luogo a collazione, laddove non risulti alcun relictum ereditario da dividere tra gli eredi (ex art. 737 c.c.). L'imputazione dei diritti donati dal defunto al coniuge o ai figli (o ai loro discendenti) costituisce solamente una delle modalità per procedere alla collazione dei diritti donati e ha valore puramente strumentale rispetto alla ricostituzione della reale consistenza del patrimonio ereditario e alla sua successiva divisione (Cass. civ. 15026/2013). Pertanto, non esiste il diritto di un erede a ottenere l'accertamento dell'imputabilità di un cespite alla massa ereditaria;
esiste il diritto dell'erede a ottenere la collazione in vista della divisione della comunione ereditaria.
Come già evidenziato, la collazione in natura si effettua mettendo a disposizione degli altri coeredi il bene e, dunque, l'atto di scelta, determinando il trasferimento del bene alla comunione, deve avere forma scritta e deve essere trascritto.
Nel caso in questione, non è stato compiuto alcun atto formale di conferimento del bene riconosciuto oggetto di donazione indiretta, sicché la collazione non può che avvenire per imputazione.
La collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018; C. 5659/2015)
Tanto premesso, occorre rimettere la causa sul ruolo per la stima della nuda proprietà dell'immobile caduto in successione, essendo stata espletata in corso di causa CTU estimativa del solo immobile sito in via della Stazione di Ciampino, oggetto di donazione indiretta.
16 L'accertata validità della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati in causa e il rigetto della domanda di riduzione svolta dalla convenuta, consente sin da ora di definire il giudizio nei loro confronti, con conseguente liquidazione delle spese da porre a carico della convenuta chiamante, le cui domande sono state rigettate, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato delle domande, del numero di parti e dell'attività svolta.
Il giudizio proseguirà per la divisione tra l'attrice e la convenuta quali eredi CP_1
del de cuius, con liquidazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra e i Controparte_1
chiamati in causa , e ogni diversa Controparte_2 CP_4 CP_3
domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge tutte le domande svolte da verso Controparte_1 [...]
, e;
CP_2 CP_4 CP_3
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, e nella misura di € 18.000,00 per Controparte_2 CP_4 CP_3
compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
Non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attrice Parte_1
e la convenuta così provvede: Controparte_1
• Dichiara aperta la successione di , deceduto in data Persona_1
12.2.2014;
• Respinge l'azione di riduzione svolta da Controparte_1
• Accerta e dichiara la natura di donazione indiretta, in favore di
[...]
dell'intera proprietà dell'immobile sito in Roma, Via della CP_1
Stazione di Ciampino n. 76, costituito da appartamento, box e pertinenza, distinto in catasto al foglio 1011, part. 195, sub 6, 30 e 31, acquistati da
17 quanto al diritto di nuda proprietà con rogito Notaio Controparte_1
del 2.5.2011, rep. n. 38360, raccolta n. 5388; Persona_5
• Dà atto del credito della massa verso avente ad oggetto Controparte_1
la restituire dell'importo di € 22.942,94 e che il detto credito caduto in successione sarà assegnato in sede di divisione;
• Rimette la causa sul ruolo per la stima della nuda proprietà dell'immobile di via Mura dei Francesi caduto in successione e per le operazioni di divisione.
• Riserva all'esito la regolazione delle spese.
Così deciso in Roma in data 8.5.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
746 c.c. per il conferimento in natura della quota di pertinenza, con conseguente conferimento di detto valore nell'asse ereditario e sua ripartizione pro quota con
l'avente diritto NO , e quindi condannare la signora Parte_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Sacco Alfredo Matteo giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51070 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra POMPONI TOMEI con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Latina n. 94, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attrice
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico DI VITO DOMENICO, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti nato a [...], in data [...], Controparte_2
nato a [...], in data [...], CP_3
nata a [...], in data [...], CP_4
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Filippetti e Fabio Mantovani con domicilio telematico, per procure allegate alla comparsa di costituzione;
chiamati in causa
Oggetto: Accertamento donazioni indirette, collazione e divisione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere chiamata Parte_1
all'eredità di , nato in [...] il [...] e deceduto in Roma il Persona_1
12.2.2014, unitamente al fratello (entrambi figli di prime nozze) e alla CP_2
seconda moglie con cui il de cuius aveva contratto matrimonio in Controparte_1
data 15.11.2008; che , unitamente ai propri figli, e aveva rinunciato Controparte_2 CP_4 CP_3
all'eredità del padre in data 6.6.2014, con conseguente devoluzione dell'eredità in favore delle altre due chiamate;
che, dalla denuncia di successione presentata dalla convenuta emergeva, CP_1
quale unico bene relitto caduto in successione, l'immobile sito in Via Mura dei
Francesi n. 76 e giacenze bancarie per € 429,72; che, dall'esame della documentazione relativa al conto corrente intestato esclusivamente al de cuius, con delega alla per operarvi, emergevano dal CP_1
2008 continue movimentazioni per prelievi bancomat, assegni e giroconti;
che, in particolare, dal mese successivo al matrimonio, il de cuius aveva corrisposto alla tramite bonifico, l'importo di € 700,00 mensili (per complessivi € CP_1
32.900,00), integrante una donazione indiretta o, altrimenti, un prestito da restituire;
che, inoltre, in data 2.5.2011, il de cuius aveva emesso un assegno circolare dell'importo di € 245.000,00 per l'acquisto di un immobile con box in Ciampino, intestato alla convenuta quanto alla nuda proprietà;
2 che l'intero prezzo di acquisto, pari ad € 275.000,00 era stato versato con assegni provenienti dal conto del padre;
che, pertanto, l'acquisto integrava una donazione indiretta o, altrimenti, un prestito della somma con conseguente obbligo di restituzione;
che erano stati effettuati due giroconti, di € 27.000,00 e € 4.500,00 oltre spese, sul conto intestato alla sola convenuta e, anche dopo la morte del de cuius, la convenuta aveva continuato ad operare sul conto con prelievi per € 1.600,00, così per totali €
33.127,00; che, dal 2009 in poi, sul conto risultavano effettuati numerosi prelievi, tramite bancomat o assegni, di importo consistente (tra cui € 35.000,00, € 15.000,00, €
7.800,00, molti di € 5.000,00, altri tra € 1.000,00 e € 2.000,00) per totale €
133.300,00; che, pertanto, la somma degli importi sopra indicati, pari a € 474.372,00 integrava donazioni indirette o, altrimenti, andavano restituite;
che nonostante le richieste di rendiconto delle somme incassate e movimentate, la convenuta non aveva dato risposte, neanche in sede di mediazione svolta. Tra le parti in causa, a Terni per la divisione transattiva di 81 BFP, di cui 33 intestati al de cuius;
che negli ultimi 4/5 anni di vita, le condizioni di salute del de cuius si erano aggravate, con gravi deficit amnestici e perdita di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane;
che la convenuta non aveva dato riscontro alle richieste di divisione bonaria e che, dalla morte del de cuius, era l'unica utilizzatrice dell'immobile di Via della Stazione di Ciampino da ritenersi caduto in successione;
che pertanto doveva procedersi alla divisione previa collazione delle donazioni.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che fa parte dell'asse ereditario oggetto di divisione ereditaria la somma €. 199.327,00 e/o quella maggiore o minore che si accerterà in corsi di giudizio, relativa ai prelievi e giroconti effettuati dalla NO [...]
[...
[...] sul conto corrente n. n. 4956.26 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Via CP_5
Mura dei Francesi n. 164/I Ciampino, intestato unicamente al de cuius
[...]
, ripartendo detta somma secondo le quote di legge con la coerede NO Per_1
, ovvero dichiarare la convenuta tenuta a restituire Parte_1 Controparte_1
alla NO la somma di €.99.663,50 quale coerede e quindi Parte_1
condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.99.663,50 pari alla quota di diritto, salvo ulteriori somme che dovessero risultare all'esito della verifica degli estratti conto versati in atti.
2) Ordinare alla NO il rendiconto ex art. 11713 c.c. del conto Controparte_1
corrente n. n. 4956.26 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Via Mura dei Francesi
n. 164/I Ciampino, relativamente alle attività di gestione dalla stessa eseguita sul conto corrente di cui il de cuius era singolo intestatario, e all'esito di detto rendiconto del conto corrente in questione, accertare e dichiarare che fanno parte dei beni dell'asse ereditario anche le ulteriori somme che risultassero dovute a favore della massa ereditaria ovvero a favore della coerede NO Parte_1
con condanna alla restituzione in favore dell'attrice della somma a lei dovuta pro quota.
3) Accertare e dichiarare che l'acquisto delI'immobile sito in Roma via della
Stazione di Ciampino n. 76 - piano2- int.6 e distinto al NCEU al fog. 1011 – p.lla 195
– sub 6 – cat A/2 – cl.7 – vani 6 – rc 1.146,53 formalmente intestato come nuda proprietà alla NO , in quanto acquistato con denaro esclusivo Controparte_1
del signor costituisce donazione indiretta a favore della NO Persona_1
e per l'effetto dichiarare che tale proprietà è soggetta a Controparte_1
collazione ex art. 737 c.c. con conseguente obbligo da parte della convenuta
[...]
di imputare nella massa ereditaria tale bene alla data del decesso del de CP_1
cuius, salva la facoltà della medesima NO di optare ex art. Controparte_1
4 a corrispondere in favore della NO il 50% di detto CP_1 Parte_1
valore previa stima a mezzo CTU del relativo valore del cespite alla data del decesso del Signor e/ o in aderenza al consolidato orientamento Persona_2
giurisprudenziale in riferimento al valore venale al momento della divisione che, coincide in caso di divisione giudiziale , con quello della proposizione della relativa domanda di divisione;
4) Ordinare alla NO il rendiconto ex art. 723 c.c. Controparte_1
relativamente ai frutti civili dalla stessa percepiti in costanza di comunione, dall'uso in eccedenza alla propria quota dell'appartamento sito in via della Stazione di
Ciampino n.76 Roma e relativo box e pertinenze, e quindi condannare la stessa al versamento in favore dell'attrice , della parte dei frutti percepita in misura eccedente la propria quota, da calcolarsi a mezzo CTU in relazione al valore locatizio dei beni stessi;
5)Procedere alla divisione dell'appartamento sito in Roma alla Via della Stazione di
Ciampino n.76 e relativo box e pertinenze, mediante lo scioglimento della relativa comunione e assegnazione di una porzione corrispondente alla relativa quota agli aventi diritto come per legge, da determinarsi in ragione del 50 % per ciascun condividente , in caso di opzione da parte della NO per il Controparte_1
conferimento in natura della quota del 50% dell'immobile soggetta a collazione;
mentre in caso di mancata opzione per il conferimento in natura imputare il valore della porzione spettante per legge alla coerede , il tutto previa CTU per Parte_1
la stima dei beni, l'accertamento della loro divisibilità e la relazione del progetto di divisione.
6) In subordine nell'ipotesi di non configurabilità della donazione indiretta relativamente all'acquisto dell'immobile di Via della Stazione di Ciampino n. 76
Roma in favore della NO , accertare e dichiarare che fa parte Controparte_1
della massa ereditaria l'ulteriore somma pari a €. 275.000,00 di proprietà del de cuius, ripartendo detta somma secondo le quote di legge tra le due coeredi nella misura di €. 137.500,00 per ciascun coerede.
5 7) in ogni caso condannare la NO alle spese, onorari del Controparte_1
presente giudizio.
Si costituiva deducendo: 1) la nullità della rinuncia all'eredità di Controparte_1
e dei figli (di cui chiedeva la chiamata in causa), avendo lo stesso Controparte_2
dichiarato, in sede di mediazione, di essere nel possesso dei buoni fruttiferi cointestati con il de cuius, senza tuttavia aver provveduto a redigere l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso ex art. 485 c.c.;
2) la nullità della mediazione, in quanto svolta non nel luogo di apertura della successione bensì dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Terni;
3) nel merito, l'infondatezza delle domande attrici in quanto: tutti i prelievi dal conto, all'indomani del matrimonio, erano stati effettuati direttamente dal de cuius o su sua delega;
l'immobile di Via della Stazione di Ciampino, acquistato dal de cuius quanto all'usufrutto, era stato adibito ad abitazione ed, eventualmente, il solo valore della nuda proprietà poteva ritenersi oggetto di donazione;
le somme prelevate dopo la morte del de cuius erano state utilizzate per le spese funerarie e di pagamento degli oneri condominiali.
In via riconvenzionale, deduceva la lesione della propria quota di legittima rispetto alle donazioni effettuate dal de cuius ai due figli, quali: versamento del prezzo di acquisto di un immobile ciascuno, versamenti in danaro, polizza vita, investimenti
INA e buoni fruttiferi, per il complessivo importo di € 394.702,12 a e € Pt_1
429.744,60 a;
CP_2
che ulteriori donazioni erano state fatte ai nipoti e (buoni postali per CP_3 CP_4
complessivi € 13.000,00 ciascuno); che, dunque, il patrimonio andava ricostruito ai sensi dell'art. 556 c.c., per il calcolo della quota a sé spettante, tenendo conto delle donazioni fatte ai figli.
Concludeva quindi chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa di
[...]
, e nonché: CP_2 CP_4 CP_3
2) nel merito respingere ogni richiesta domanda ed eccezione avversa;
6 3) Dichiarare la nullità, dell'accordo di mediazione del 28/9/2016, relativo al proc.
130/2016, sottoscritto nanti l'Organismo di mediazione Forense di Terni, in quanto incompetente territorialmente, ex artt. 22 cpc e 456 cc ed art. 4 com 1 D.Ls. 28/2010;
4) In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale di Roma, previa formazione, ex art. 556 cc, della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto, compresi quelli di cui ha disposto a titolo di donazione, anche indiretta, accerti e dichiari che la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto ammontava a circa €.4.150.874,43
e che la quota spettante all'odierna convenuta, è pari a circa €1.383.624,81
(€.4.150.874,43:3), dedotta il valore, pari ad € 30.000,00, della nuda proprietà relativa all'immobile sito in Roma, alla via Della stazione di Ciampino 76;
5) Condannare, in solido tra loro, i sigg.ri , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, al pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di
[...]
€1.353.624,81, ovvero della maggiore somma che il Tribunale riterrà in Sua
Giustizia, oltre interessi;
6) con vittoria delle spese e dei compensi di lite, nella misura ex DM 55/2010”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio , Controparte_2 CP_4
e deducendo: l'improcedibilità della domanda per mancato
[...] CP_3
esperimento della mediazione;
il difetto di legittimazione passiva dei chiamati;
la validità della rinuncia e la validità del verbale di mediazione;
l'infondatezza della domanda di riduzione per genericità ed incerta provenienza dei documenti prodotti a fondamento.
Concludevano quindi chiedendo: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, rilevare in via preliminare di rito l'improcedibilità della domanda avanzata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In via preliminare di merito, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati, in quanto eredi rinunciatari, estranei pertanto alla controversia in corso tra attrice e convenuta, e pertanto rigettare la domanda avanzata nei loro confronti.
7 In subordine, se ritenuta nulla la rinuncia del Sig. , dichiarare il Controparte_2
difetto di legittimazione dei Sig.ri e , poiché non più eredi e perché CP_3 CP_4
nei confronti dei quali non è stata provata alcuna dazione di denaro e perché alcuna domanda è stata formalizzata nei loro riguardi nelle conclusioni dell'atto di chiamata in causa.
In via subordinata di merito, voglia rigettare integralmente le pretese avanzate dalla convenuta nei confronti dei chiamati perché non provate.
Voglia, infine, condannare la convenuta al risarcimento del danno, attesa la palese temerarietà della lite e l'abuso dei mezzi di giustizia, oltre alla refusione delle spese di giudizio e agli accessori di legge.”
Disposta la mediazione;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta;
disposta CTU di stima dell'immobile di Ciampino;
rinviata la causa una prima volta per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa sul ruolo a seguito dell'esonero di questo giudice dalle funzioni giudiziarie dal 4.7.2022 in quanto componente della commissione del concorso in magistratura;
rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data
6.3.2025.
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Parte attrice ha svolto domanda di divisione con collazione, previo accertamento delle donazioni indirette che assume effettuate in favore della convenuta.
La convenuta ha svolto azione di riduzione, chiedendo a sua volta di accertare una serie di donazioni indirette che assume effettuate dal de cuius in favore dei figli.
Occorre esaminare separatamente le domande ed eccezioni proposte.
Efficacia della rinuncia all'eredità di e . Pt_2 CP_3 CP_4
Prima di entrare nel merito delle domande di divisione con collazione da un lato e di riduzione dall'altro, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai chiamati in causa e di validità o meno della rinuncia all'eredità
8 manifestata dagli stessi al fine di individuare quali e quanti siano gli eredi del de cuius.
Chiamati all'eredità del de cuius sono la convenuta quale coniuge, e i due CP_1
figli e . Parte_1 CP_2
e i figli e hanno rinunciato all'eredità di Controparte_2 CP_3 CP_4
con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Roma, Persona_1
quale luogo di apertura della successione, in data 6.6.2014 (all. fascicolo attrice).
In sede di mediazione svoltasi in data 28.6.2016, , e Controparte_2 Parte_1
hanno sottoscritto una divisione transattiva avente ad oggetto 33 Controparte_1
buoni postali fruttiferi cointestati a , alla moglie e Parte_3 Persona_3
Contr al de cuius, 48 cointestati a , al de cuius e a Parte_1 Persona_4
Con (moglie del de cuius e madre dei fratelli ), e 8 in possesso della Pt_1 CP_1
Nella scrittura si dà atto della rinuncia all'eredità da parte di , al Controparte_2
quale, nella divisione, vengono attribuiti solo i buoni postali corrispondenti alla quota di cui era titolare, non anche quelli caduti in successione.
Sostiene parte convenuta che il possesso dei detti buoni in capo a e Controparte_2
la mancata redazione dell'inventario nel termine di 3 mesi, avrebbero determinato l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., con conseguente inefficacia della rinuncia.
Nulla si dice in merito ai motivi che determinerebbero l'inefficacia della rinuncia all'eredità espressa da e , che pure sono stati chiamati in giudizio e CP_3 CP_4
verso i quali non risultano proposte domande.
L'eccezione è tuttavia infondata anche rispetto a , avendo questi Controparte_2
documentato, con la comparsa di costituzione, di aver bloccato i detti buoni nel 2010,
e dunque quattro anni prima della morte del padre;
pertanto, la detenzione del certificato dei detti buoni di cui si dà atto nell'accordo, non consentendone la disponibilità, non integra possesso idoneo a determinare l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. in difetto di inventario.
9 Peraltro, la circostanza ha trovato riconoscimento in sede di accordo anche da parte delle altre chiamate all'eredità, oggi parti in causa, laddove si è proceduto alla divisione tenendo conto di detta rinuncia, senza alcuna attribuzione a della CP_2
parte dei buoni caduta in successione.
Neppure rilevano, ai fini di una eventuale accettazione, le donazioni che la convenuta assume effettuate in vita dal padre ai tre rinuncianti, dovendosi tenere conto delle stesse, ove accertate, in sede di collazione e riduzione, a prescindere dalla qualità di erede.
Nullità dell'accordo di mediazione
La convenuta deduce altresì la nullità dell'accordo di mediazione intervenuto sui detti
BPF per incompetenza territoriale dell'organo di mediazione.
Dagli atti risulta tuttavia che, in sede di mediazione, tutte le parti, compresa la convenuta, hanno sottoscritto l'accordo divisorio, così evidentemente accettando la competenza territoriale dell'organo adito, derogabile su accordo delle parti, così da non ricorrere la dedotta nullità.
Donazioni indirette a favore della convenuta CP_1
Immobile sito in Roma Via della Stazione di Ciampino 76.
Il detto immobile risulta acquistato, con atto pubblico del 12.5.2011, dalla convenuta per la nuda proprietà e dal de cuius quanto all'usufrutto. CP_1
Parte attrice deduce la natura di donazione indiretta del detto acquisto in quanto il prezzo di acquisto, di € 275.000,00, risulta pagato con somme interamente provenienti dal conto del de cuius, e precisamente, un assegno circolare di €
245.000,00, nonché due assegni bancari, di € 5.000,00 l'uno e € 25.000,00 l'altro, tratti sul conto del de cuius.
La circostanza non è di fatto contestata dalla convenuta, la quale neanche ha dedotto di aver pagato il prezzo di acquisto con proprie somme, limitandosi a sostenere che l'acquisto costituirebbe eventualmente donazione indiretta il solo diritto di nuda proprietà acquistato.
10 In merito va innanzitutto evidenziato, secondo quanto chiarito dalla Cassazione che:
“Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.” (Sentenza n. 1986 del 02/02/2016; nello stesso senso Cass.
Sez. 2., Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 e sentenza n. 4015 del 27/02/2004).
In merito alla prova, va ricordato che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di un negozio posto in essere dal "de cuius", assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo".
(Cass. n. 8215 del 04/04/2013).
L'erede quindi può essere considerato terzo e, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, faccia valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli (Cassazione n.
12317 del 09/05/2019; n. 536 dell'11.1.2018; Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass.
9956/2008; Cass. 11286/2002; Cass., n. 2093/2000; Cass., n. 4024/1998).
La giurisprudenza è concorde altresì nel ritenere sottratta ai limiti della prova testimoniale e quindi ammissibile la prova presuntiva sia del patto fiduciario (da ultimo Cass. n. 7179 del 4.3.2022, con i limiti in essa descritti, e n. 7416/2017), sia della donazione indiretta. In particolare, alla donazione indiretta, quale contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa
11 consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore), non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cassazione n. 1986 del 2.2.2016; n. 194000 del 18.7.2019;
Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019; n. 4015 del 27/02/2004; Cass. n. 6904/2022).
Da ultimo la Cassazione con pronuncia n. 19230 del 12/07/2024, ha affermato che:
“La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario”
Nel caso odierno, neanche occorre fare ricorso alla prova presuntiva, risultando documentalmente provato che il prezzo è stato pagato interamente dal de cuius, in assenza peraltro di prova contraria fornita dalla convenuta;
deve quindi ritenersi che l'acquisto dell'immobile integri una donazione indiretta di cui dovrà tenersi conto in sede di collazione.
A tal fine, andrà considerato il valore dell'intero e non della sola nuda proprietà, avendo la donataria acquistato, all'apertura della successione e per effetto del detto contratto, la proprietà piena del bene. (cfr. Cass. n. 25473 del 16.12.2010 e 18211 del
2.9.2020). Ciò in quanto l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra
12 il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
Prelievi tramite moduli di sportello o bancomat per € 133.300,00.
Il conto corrente su cui risultano effettuate le movimentazioni era nella titolarità esclusiva del de cuius con delega alla per operarvi. CP_1
Dagli estratti conto emergono i prelievi ma non è dato evincere chi li abbia effettuati, né, tanto meno, la destinazione delle somme.
Difetta quindi ogni elemento, anche indiziario, che possa far eventualmente presumere che dette somme siano state prelevate e trattenute dalla o CP_1
comunque, a questa destinate, tenendo conto che le stesse ben potrebbero essere state gestite direttamente dal de cuius o comunque, destinate al fabbisogno proprio e della famiglia.
Giroconto e prelievi effettuati per complessivi € 33.127,00.
Parte attrice ha documentato due giroconti, effettuato l'uno in data 2.1.2014 di €
27.000,00, l'altro in data 13.1.2014 di € 4.500,00, dal conto del de cuius al conto intestato alla Inoltre, dall'estratto conto, emergono ulteriori prelievi per € CP_1
1.600,00 successivi alla morte (avvenuta in data 12.2.2014)
Sostiene la convenuta che le somme erano destinato alle future spese funerarie e al pagamento di oneri condominiali per l'immobile caduto in successione. Ha tuttavia documentato, allegando le relative fatture, spese funerarie per complessivi € 4.997,06
(al cui pagamento parziale può essere imputato il prelievo successivo la morte) nonché il versamento per oneri condominiali relativi all'immobile sito in Via Mura dei Francesi 76, per complessivi € 5.178,00.
Avendo essa stessa riferito che le somme le sono state consegnate per l'esecuzione del mandato di pagamento ricevuto dal de cuius, gli importi residui rispetto a quelli utilizzati, pari ad € 22.942,94, devono essere restituiti.
Deve quindi darsi atto del credito della massa verso la convenuta di € 22.942,94 e che il detto credito, caduto in successione, sarà assegnato in sede di divisione.
13 Versamento di € 700,00 mensili dal de cuius alla convenuta per complessivi €
32.900,00.
In merito ai detti versamenti, non può ritenersi provata la natura di donazione indiretta, ben potendo trattarsi di somme messe a disposizione del coniuge per le necessità comuni come usualmente può avvenire nell'ambito del rapporto di coniugio.
Domanda di riduzione svolta in via riconvenzionale dalla convenuta
La convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare una serie di CP_1
donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli e dei nipoti, che assume lesive della propria quota di legittima.
In particolare, deduce l'avvenuto pagamento del prezzo per intero da parte del de cuius dell'immobile sito in Ciampino Via Mura dei Francesi 28, acquistato dall'attrice quanto all'usufrutto e dal de cuius quanto alla nuda proprietà, nonché il versamento alla stessa di somme per complessivi € 394.702,12 (dal 1990 in poi), oltre ai buoni postali fruttiferi oggetto dell'accordo divisorio.
Deduce altresì donazioni di denaro in favore del figlio nella misura di € CP_2
429.744,60, oltre ai menzionati buoni postali, nonché l'acquisto di buoni postali del valore di € 13.000,00, donati ai nipoti, e CP_4 CP_3
A riprova delle dette donazioni ha depositato dei fogli scritti a mano, contenenti cifre, appunti ed annotazioni, che, seppure privi di sottoscrizione, assume redatti dal de cuius.
I detti appunti, contestati dalle controparti, costituiti da annotazioni o elenco di cifre, non risultano idonei a provare neppure indiziariamente i considerevoli spostamenti di denaro dedotti dall'attrice - in difetto peraltro di documentazione bancaria che confermi almeno in parte le operazioni – risultando incerta sia la riferibilità degli scritti al de cuius, in assenza di sottoscrizione, sia comunque l'effettività dei versamenti e la destinazione agli odierni convenuti;
gli stessi inoltre sono privi di data certa così da non consentire alcuna collocazione temporale certa delle annotazioni contenute negli scritti.
14 La genericità delle deduzioni e la mancanza di qualsivoglia valido indizio fornito dalla convenuta - proponente la domanda riconvenzionale e come tale tenuta alla prova - che faccia anche solo presumere le dette donazioni o il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili da parte del de cuius, esclude che le operazioni indicate integrino donazioni da considerare ai fini della riunione fittizia.
La proposta domanda di riduzione va dunque respinta, risultando un'unica donazione in favore della stessa convenuta.
Divisione previa collazione
Ai fini quindi di procedere alla divisione occorre individuare i beni caduti in successione, costituiti: dal credito verso la convenuta pari ad € 22.942,94, dalle giacenze bancarie indicate in successione in € 429,72 e dalla nuda proprietà dell'immobile sito in Ciampino via Mura dei Francesi 76 già 28, acquistato dal convenuto per il solo diritto di nuda proprietà, mentre titolare del diritto di usufrutto è
l'attrice Pt_1
Deve inoltre tenersi conto, secondo la previsione di cui all'art. 737 c.p.c., dell'immobile sito in Via della Stazione di Ciampino 76, acquistato dal de cuius quanto all'usufrutto e dalla convenuta quanto alla nuda proprietà, di cui è stata accertata la natura di donazione indiretta, in difetto di dispensa alla collazione ex art. 737 c.c.
In particolare, la collazione ereditaria costituisce, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione), uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, così da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota. Lo scopo ultimo dell'istituto è, pertanto, costituito dalla divisione della massa ereditaria, come rideterminata all'esito della collazione
15 delle donazioni (Cass. civ. 14553/2003). Ciò risulta confermato dalla circostanza che non si dà luogo a collazione, laddove non risulti alcun relictum ereditario da dividere tra gli eredi (ex art. 737 c.c.). L'imputazione dei diritti donati dal defunto al coniuge o ai figli (o ai loro discendenti) costituisce solamente una delle modalità per procedere alla collazione dei diritti donati e ha valore puramente strumentale rispetto alla ricostituzione della reale consistenza del patrimonio ereditario e alla sua successiva divisione (Cass. civ. 15026/2013). Pertanto, non esiste il diritto di un erede a ottenere l'accertamento dell'imputabilità di un cespite alla massa ereditaria;
esiste il diritto dell'erede a ottenere la collazione in vista della divisione della comunione ereditaria.
Come già evidenziato, la collazione in natura si effettua mettendo a disposizione degli altri coeredi il bene e, dunque, l'atto di scelta, determinando il trasferimento del bene alla comunione, deve avere forma scritta e deve essere trascritto.
Nel caso in questione, non è stato compiuto alcun atto formale di conferimento del bene riconosciuto oggetto di donazione indiretta, sicché la collazione non può che avvenire per imputazione.
La collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018; C. 5659/2015)
Tanto premesso, occorre rimettere la causa sul ruolo per la stima della nuda proprietà dell'immobile caduto in successione, essendo stata espletata in corso di causa CTU estimativa del solo immobile sito in via della Stazione di Ciampino, oggetto di donazione indiretta.
16 L'accertata validità della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati in causa e il rigetto della domanda di riduzione svolta dalla convenuta, consente sin da ora di definire il giudizio nei loro confronti, con conseguente liquidazione delle spese da porre a carico della convenuta chiamante, le cui domande sono state rigettate, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato delle domande, del numero di parti e dell'attività svolta.
Il giudizio proseguirà per la divisione tra l'attrice e la convenuta quali eredi CP_1
del de cuius, con liquidazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra e i Controparte_1
chiamati in causa , e ogni diversa Controparte_2 CP_4 CP_3
domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge tutte le domande svolte da verso Controparte_1 [...]
, e;
CP_2 CP_4 CP_3
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, e nella misura di € 18.000,00 per Controparte_2 CP_4 CP_3
compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
Non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attrice Parte_1
e la convenuta così provvede: Controparte_1
• Dichiara aperta la successione di , deceduto in data Persona_1
12.2.2014;
• Respinge l'azione di riduzione svolta da Controparte_1
• Accerta e dichiara la natura di donazione indiretta, in favore di
[...]
dell'intera proprietà dell'immobile sito in Roma, Via della CP_1
Stazione di Ciampino n. 76, costituito da appartamento, box e pertinenza, distinto in catasto al foglio 1011, part. 195, sub 6, 30 e 31, acquistati da
17 quanto al diritto di nuda proprietà con rogito Notaio Controparte_1
del 2.5.2011, rep. n. 38360, raccolta n. 5388; Persona_5
• Dà atto del credito della massa verso avente ad oggetto Controparte_1
la restituire dell'importo di € 22.942,94 e che il detto credito caduto in successione sarà assegnato in sede di divisione;
• Rimette la causa sul ruolo per la stima della nuda proprietà dell'immobile di via Mura dei Francesi caduto in successione e per le operazioni di divisione.
• Riserva all'esito la regolazione delle spese.
Così deciso in Roma in data 8.5.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
746 c.c. per il conferimento in natura della quota di pertinenza, con conseguente conferimento di detto valore nell'asse ereditario e sua ripartizione pro quota con
l'avente diritto NO , e quindi condannare la signora Parte_1 CP_1