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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/08/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381/2024 R.G., promossa da:
c.f.: nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f.: , nata a [...] il [...], en- Parte_2 C.F._2 trambi residenti in [...], rappresentata e assistiti dall'avv.
Cambiaso Maria Concetta del Foro di Busto Arsizio;
- parte attrice - contro
, c.f.: , nato il [...]; CP_1 C.F._3
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I signori e promuovevano il presente giudizio chie- Parte_1 Parte_2 dendo di essere dichiarati proprietari, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Meina, così identificati al CT di detto Comune: foglio 1 particella 98 (area rurale) e foglio 1 particella 385 (seminati- vo arboreo). In particolare, parte ricorrente allegava di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tali beni da oltre vent'anni, provvedendo alla loro cura e manuten- zione.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza del 15 novembre 2024.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note di trattazione scritta del 25 marzo
2025.
Il 21 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte di e Parte_1
ha trovato riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte Parte_2 nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice, escussi all'udienza del 7 febbraio 2025, conferma- vano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da oltre vent'anni da parte degli attori.
In particolare, il teste riferiva di aver abitato, dal 1995 sino al 2015, Testimone_1 in un immobile sito di fronte ai beni per cui è causa e di avere sempre visto i ricorrenti utilizzare i beni oggetto di causa come giardino recintato e pertinenziale alla loro abi- tazione.
Analogamente, il teste dichiarava di conoscere il signor dal perio- Testimone_2 Pt_1 do scolastico e di ricordare che i ricorrenti avevano acquistato l'immobile in cui abitano nell'anno 1994 e di aver utilizzato i terreni oggetto di causa come pertinenza della loro abitazione. Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti, ri- scontrate le une dalle altre ed altresì dalla documentazione versata in atti.
Le deposizioni, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenu- ta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatezza della do- manda.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario degli immobili in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 381/2024 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
c.f.: nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 Pt_2
, c.f.: , nata a [...] il [...], entrambi re-
[...] C.F._2 sidenti in Meina, via Castagnara n. 4, hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Meina, così distinti al CT di detto Comune: foglio 1 particella 98 e foglio 1 particella 385;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 6 agosto 2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381/2024 R.G., promossa da:
c.f.: nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f.: , nata a [...] il [...], en- Parte_2 C.F._2 trambi residenti in [...], rappresentata e assistiti dall'avv.
Cambiaso Maria Concetta del Foro di Busto Arsizio;
- parte attrice - contro
, c.f.: , nato il [...]; CP_1 C.F._3
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I signori e promuovevano il presente giudizio chie- Parte_1 Parte_2 dendo di essere dichiarati proprietari, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Meina, così identificati al CT di detto Comune: foglio 1 particella 98 (area rurale) e foglio 1 particella 385 (seminati- vo arboreo). In particolare, parte ricorrente allegava di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tali beni da oltre vent'anni, provvedendo alla loro cura e manuten- zione.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza del 15 novembre 2024.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note di trattazione scritta del 25 marzo
2025.
Il 21 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte di e Parte_1
ha trovato riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte Parte_2 nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice, escussi all'udienza del 7 febbraio 2025, conferma- vano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da oltre vent'anni da parte degli attori.
In particolare, il teste riferiva di aver abitato, dal 1995 sino al 2015, Testimone_1 in un immobile sito di fronte ai beni per cui è causa e di avere sempre visto i ricorrenti utilizzare i beni oggetto di causa come giardino recintato e pertinenziale alla loro abi- tazione.
Analogamente, il teste dichiarava di conoscere il signor dal perio- Testimone_2 Pt_1 do scolastico e di ricordare che i ricorrenti avevano acquistato l'immobile in cui abitano nell'anno 1994 e di aver utilizzato i terreni oggetto di causa come pertinenza della loro abitazione. Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti, ri- scontrate le une dalle altre ed altresì dalla documentazione versata in atti.
Le deposizioni, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenu- ta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatezza della do- manda.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario degli immobili in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 381/2024 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
c.f.: nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 Pt_2
, c.f.: , nata a [...] il [...], entrambi re-
[...] C.F._2 sidenti in Meina, via Castagnara n. 4, hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Meina, così distinti al CT di detto Comune: foglio 1 particella 98 e foglio 1 particella 385;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 6 agosto 2025.
Il giudice dott. Luca Verga