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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUTZU Parte_1 C.F._1
ZI e dell'avv. CAPODIFERRO MAURO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAPODI CP_1 C.F._2
RI IS e dell'avv. PAOLO SENALDI
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio l'8.8.2015. Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 295/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di
EM AU pronunciava la separazione, trasformata in consensuale in corso di causa.
In particolare, veniva previsto a carico del marito un assegno di mantenimento di € 1.500 e che quest'ultimo provvedesse al pagamento del canone periodico di circa € 400,00, comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione, per il noleggio dell'automobile Golf targata GG399ZK, che sarebbe restata nella disponibilità ed uso esclusivo della moglie, , sino all'estinzione del CP_1 contratto ad ottobre 2025.
In data 2.7.2025 il ricorrente proponeva domanda divorzile chiedendo che venisse revocato ogni contributo in favore della moglie dalla data di deposito del ricorso e venisse accertato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo, però, che il ricorrente venisse condannato al pagamento di un assegno divorzile in favore della moglie di Euro 1.519,50 mensili, oltre
€ 376,00 pari alla spesa per l'autovettura, così per un totale mensile di € 1.895,50.
Alla prima udienza il Giudice proponeva alle parti di definire la controversia con il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile di € 1.000,00 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Veniva, quindi, disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta.
Entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa. La resistente chiedeva, però, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in quanto la controparte non aveva depositato gli estratti conto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
pagina 2 di 4 È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi oramai irreversibile.
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, sussistono i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegno divorzile per il coniuge
Avendo le parti accettato la proposta del Giudice, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza divorzile, il ricorrente dovrà versare alla resistente un assegno mensile di € 1.000, entro il 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione annuale.
Fino al passaggio in giudicato della sentenza, rimangono efficaci le pattuizioni previste nella sentenza di separazione.
3) Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
Effettivamente il ricorrente non depositava tutta la documentazione economica (in particolare, mancano gli estratti conto).
L'art. 473bis.18 c.p.c., però, non prevede alcun automatismo. Pertanto, oltre a detta omissione, va valutato anche l'esito del giudizio. Nel caso di specie, l'assegno divorzile, così come quantificato, non corrisponde all'originaria domanda di nessuna delle due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Persona_1 CP_1 in data 08.08.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena, n.
[...]
6, parte I, anno 2015;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di La Maddalena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente versi in favore della resistente un assegno mensile, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di assegno divorzile;
pagina 3 di 4 4) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUTZU Parte_1 C.F._1
ZI e dell'avv. CAPODIFERRO MAURO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAPODI CP_1 C.F._2
RI IS e dell'avv. PAOLO SENALDI
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio l'8.8.2015. Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 295/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di
EM AU pronunciava la separazione, trasformata in consensuale in corso di causa.
In particolare, veniva previsto a carico del marito un assegno di mantenimento di € 1.500 e che quest'ultimo provvedesse al pagamento del canone periodico di circa € 400,00, comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione, per il noleggio dell'automobile Golf targata GG399ZK, che sarebbe restata nella disponibilità ed uso esclusivo della moglie, , sino all'estinzione del CP_1 contratto ad ottobre 2025.
In data 2.7.2025 il ricorrente proponeva domanda divorzile chiedendo che venisse revocato ogni contributo in favore della moglie dalla data di deposito del ricorso e venisse accertato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo, però, che il ricorrente venisse condannato al pagamento di un assegno divorzile in favore della moglie di Euro 1.519,50 mensili, oltre
€ 376,00 pari alla spesa per l'autovettura, così per un totale mensile di € 1.895,50.
Alla prima udienza il Giudice proponeva alle parti di definire la controversia con il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile di € 1.000,00 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Veniva, quindi, disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta.
Entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa. La resistente chiedeva, però, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in quanto la controparte non aveva depositato gli estratti conto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
pagina 2 di 4 È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi oramai irreversibile.
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, sussistono i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegno divorzile per il coniuge
Avendo le parti accettato la proposta del Giudice, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza divorzile, il ricorrente dovrà versare alla resistente un assegno mensile di € 1.000, entro il 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione annuale.
Fino al passaggio in giudicato della sentenza, rimangono efficaci le pattuizioni previste nella sentenza di separazione.
3) Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
Effettivamente il ricorrente non depositava tutta la documentazione economica (in particolare, mancano gli estratti conto).
L'art. 473bis.18 c.p.c., però, non prevede alcun automatismo. Pertanto, oltre a detta omissione, va valutato anche l'esito del giudizio. Nel caso di specie, l'assegno divorzile, così come quantificato, non corrisponde all'originaria domanda di nessuna delle due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Persona_1 CP_1 in data 08.08.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena, n.
[...]
6, parte I, anno 2015;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di La Maddalena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente versi in favore della resistente un assegno mensile, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di assegno divorzile;
pagina 3 di 4 4) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4