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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1780/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1780/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
31.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MURANO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in C.F._2
Vulture alla via Galliano Pal. presso lo studio del difensore, pec: Controparte_1
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA BARBUZZI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._4 alla P.zza Orazio n. 19 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE- 1 R.G. N. 1780/2017
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto CP_2 matrimonio in Rionero in Vulture (PZ) il 23.8.2014, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (Melfi, 11.12.2015), che era disoccupata Persona_1 mentre il marito «era dipendente della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Sociale», e che l'immobile adibito a casa coniugale era detenuto in locazione.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che «da svariato tempo il
Sig. aveva iniziato a mostrare disaffezione nei confronti della moglie CP_2
e della figlia, trattandole male e facendo loro mancare finanche i mezzi di sostentamento necessari per la vita quotidiana». In particolare, «nel corso del matrimonio il Sig. aveva spesso trattato male la moglie, aggredendola e CP_2 picchiandola anche davanti alla bambina, che non aveva ancora compiuto due anni».
La ricorrente, poi, ha rappresentato che «in un primo momento i coniugi avevano optato per una separazione consensuale, raggiungendo un accordo con cui era stata prevista la divisione dei beni mobili esistenti nell'abitazione coniugale e dei regali ricevuti come dono di nozze, nonché l'obbligo da parte di di versare CP_2
€ 500,00 a titolo di alimenti sia per la moglie che per la figlia»; e che, successivamente, il marito aveva deciso di non voler più «[…] rispettare gli accordi faticosamente raggiunti, anche con diverse rinunce da parte della , che aveva richiesto Pt_1 alimenti per l'importo di € 700,00». Ella «[…] si era trovata costretta ad alloggiare momentaneamente presso l'abitazione dei genitori, in attesa di reperire altro immobile ove vivere con la figlia minore».
Per l'effetto, l'istante ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda:
«-pronunci la separazione personale fra essa istante ed il marito, con addebito a carico di il quale ha assunto atteggiamenti contrari ai doveri derivanti dal CP_2 matrimonio;
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-Autorizzi i coniugi, in via preliminare e provvisoria, a vivere separatamente;
-Affidi la figlia alla madre;
Persona_1 Parte_1
-Ponga a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di alimenti e/o di CP_2 assegno di mantenimento per la Sig.ra e la figlia , pari Parte_1 Persona_1
a € 350,00 cadauna, con decorrenza dalla data della domanda, tenendo conto che
l'abitazione coniugale era condotta in locazione, per cui dall'importo richiesto a titolo di alimento occorre detrarre il costo per la locazione di questa o di altra abitazione, nonché il costo per le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento, ecc;
-Ponga inoltre a carico di l'obbligo di pagamento del 50% delle spese CP_2 scolastiche, ludico sportive e sanitarie per la figlia;
Per_1
Vittoria di spese e competenze di giudizio».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 17.10.2017 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando in udienza memoria difensiva.
Nel detto atto difensivo il resistente non si è opposto alla pronuncia di separazione, né si è opposto al collocamento della figlia presso la madre, ha domandato disporsi l'affidamento condiviso di e ha manifestato la disponibilità a versare, Per_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 250,00, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. In ordine all'assegno per la moglie, ha esposto di non essere in grado di corrisponderlo e che la moglie lavorava - seppur in modo irregolare- come onicotecnica e come venditrice porta a porta di prodotti estetici del marchio Avon.
Il resistente, poi, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente in ordine alla fine dell'affectio coniugalis, rappresentando che «subito dopo la nascita della piccola , le prime discussioni […]» tra i coniugi «[…] si erano mostrate Per_1 come un chiaro segnale di instabilità. […] La ricorrente si era mostrata sempre più tesa e distaccata dal marito, il quale, seppur sofferente da tale circostanza, si era impegnato a comprendere il suo comportamento che di volta in volta andava peggiorando». Inoltre, «Il aveva tentato di smorzare il clima teso, soprattutto CP_2 per il bene della piccola , aprendosi al dialogo e cercando di rinsavire i disagi;
Per_1
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tuttavia la non aveva fatto altro che rifugiarsi nel suo nuovo ruolo di madre, Pt_1 per giustificare i suoi comportamenti esagerati».
Da ultimo, il resistente ha sostenuto di esser stato «[…] un marito attento ai bisogni della sua famiglia e soprattutto premuroso verso la piccola » e che «mai Per_1 vi erano state vessazioni nei confronti della e neppure discussioni accese Pt_1 dinanzi alla piccola, protetta dal dalle futili discussioni che avvenivano sotto il CP_2 tetto coniugale».
Per l'effetto, ha concluso la memoria difensiva come segue:
«Si insiste per il rigetto parziale della domanda così come formulata, insistendo affinché il Tribunale voglia:
1) Emettere sentenza parziale di separazione;
2) Disporre l'affido congiunto della minore con residenza prevalente con la madre, attesa la giovane età;
3) Disciplinare il diritto di visita del padre, consentendo ad esso di avere un rapporto continuato con la minore, garantendo anche ai nonni paterni e ai parenti tutti di godere della presenza della nipote, consentendo ad essi di vedere e portare con sé la figlia per due ore a giorni alterni, per l'intero fine settimana e per le festività in maniera alternata;
4) Rigettare la richiesta di mantenimento della minore così come formulata dall'odierna ricorrente, dando la disponibilità a versare la somma di € 250,00 mensili, sulla scorta della documentazione reddituale prodotta;
5) Rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, essendo essa produttiva di reddito, benché in nero, ed essendo il resistente impossibilitato a corrispondere quanto richiesto, in base alla documentazione reddituale prodotta;
6) Nel merito, dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente condannandola anche al risarcimento del danno endofamiliare, come verrà provato nel corso del giudizio;
7) Vinte spese e competenze del giudizio».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 26.10.2017 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti
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ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Ammesse le prove orali come articolate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 18.10.2019 sono stati assunti gli interrogatori formali dei coniugi e la difesa del resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status, domanda alla quale controparte non si è opposta.
All'udienza dell'11.11.2020 è stata reiterata dal resistente la richiesta di emissione di sentenza non definitiva sullo status. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 5.3.2021 per consentire alle parti di precisare le conclusioni sulla richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza parziale n. 455/2021 del 20.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
IV.1 Con “Istanza per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 709, comma 4 e 709 ter c.p.c.” del 9.6.2020, il resistente ha determinato l'apertura del primo sub-procedimento, nell'ambito del quale ha chiesto -a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti- di «valutare il collocamento prevalente» di presso di sé, Per_1 ovvero «in subordine, e per l'ipotesi che la minore restasse allocata presso la madre, estendere i rapporti di visita con il padre compatibilmente con i turni lavorativi del medesimo […]». Ha domandato altresì di «ridurre il contributo di mantenimento a favore della figlia e della madre in complessivi € 150,00 o di quanto si riterrà equo»,
e di ammonire e condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Nel detto sub-procedimento si è costituita depositando memoria Parte_1 difensiva in data 2.11.2020 e lo stesso si è concluso con ordinanza del 4.5.2021, con la quale ad integrazione dei provvedimenti provvisori e urgenti è stato così statuito:
«dispone che possa: Per_1
a) pernottare presso il padre, a settimane alterne, il giovedì della prima settimana successiva a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento (quale pernottamento infrasettimanale con cadenza quindicinale), con riaccompagno
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all'orario di entrata alla scuola dell'infanzia il venerdì mattina, o in mancanza con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 10,30; il sabato della seconda settimana a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento (quale pernottamento del fine-settimana con cadenza quindicinale), con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 19.00 della domenica;
b) trascorrere ad anni alterni, con ciascuno dei genitori i seguenti periodi:
-dalle ore 10.30 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre;
-dalle ore 10.30 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 2 gennaio;
-il 6 gennaio ad anni alterni;
-il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 10.00 del primo alle ore 20.30 del secondo;
-quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante il periodo estivo, da comunicare all'altro coniuge entro il 15 maggio di ogni anno;
-rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia e del coniuge avanzata dall'istante;
-rigetta la domanda di mutamento del collocamento della minore;
Per_1
-rigetta la domanda di ammonimento;
-rimette le statuizioni sulle spese di lite e sulla condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. -riguardanti il presente sub-procedimento- all'esito del giudizio principale;
-dispone il monitoraggio del nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali relazioneranno a questo Ufficio con cadenza trimestrale».
IV.2 Con “Istanza per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 709, comma 4 e 709 ter c.p.c.” del 7.7.2021, il resistente ha dato avvio al secondo sub- procedimento, domandando l'affidamento in via esclusiva della figlia e -per l'effetto- il collocamento presso di sé; in subordine, fermo l'affidamento condiviso, ha chiesto disporre il collocamento prevalente di presso di sé, disciplinando Per_1 conseguentemente il regime di frequentazione madre-figlia, e condannare la madre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Nel detto sub-procedimento si è costituita depositando memoria Parte_1 difensiva il 9.12.2021.
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Esaminata la documentazione versata in atti e tenuto conto di quanto rappresentato dai Servizi Sociali nella relazione depositata il 9.6.2022, il secondo sub- procedimento è stato istruito mediante C.T.U., nominando la dott.ssa Persona_2 quale ausiliario.
A fronte della rinuncia all'incarico peritale da parte della dott.ssa , Persona_2
è stata nominata la dott.ssa quale nuovo C.T.U., la quale ha rinunciato Persona_3 all'incarico.
Con provvedimento del 26.1.2023 è stata nominata quale nuovo ausiliario la dott.ssa , la quale ha accettato l'incarico. Persona_4
In data 17.11.2023 è stato depositato l'elaborato tecnico.
Il secondo sub-procedimento si è concluso con ordinanza del 6.5.2024 con la quale, esaminata la C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, è stato così statuito dal G.I.:
«a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori e urgenti, che rimangono fermi per il resto, così provvede:
1) dispone, fermo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, Per_1 che la minore sia collocata in maniera paritetica presso il padre e presso la madre secondo le seguenti modalità:
-lunedì e martedì padre, con pernotto della minore presso il padre, il quale accompagnerà il mercoledì a scuola;
Per_1
-mercoledì e giovedì madre, la quale preleverà dall'uscita da scuola il Per_1 mercoledì, terrà con sé per il pernotto e accompagnerà a scuola il Per_1 Per_1 venerdì;
-venerdì, sabato e domenica con il padre, e successivamente per l'altra settimana con la madre, secondo il principio dell'alternanza di fine settimana in fine settimana, con impegno da parte della madre ad accompagnare tutti i sabati mattina dalle ore Per_1
10:00 alle ore 12:30, ovvero anche nel sabato di competenza del padre, al corso di nuoto;
-feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, ossia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
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-vacanze estive quindici giorni consecutivi con l'uno o con l'altro genitore, da individuarsi di comune accordo entro fine maggio di ogni anno, che in difetto di diverso accordo si individuano dal 1 al 15 agosto di ogni anno pari con la madre e dal
15 al 31 agosto di ogni anno pari con il padre;
dal 1 al 15 agosto di ogni anno dispari con il padre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno dispari con la madre;
-altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
-festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma e festa del papà e compleanno del papà con il papà;
-compleanno della minore insieme o ad anni alterni;
Per_1
2) conferisce incarico ai competenti Servizi Sociali affinché modulino la gradualità indicata dalla C.T.U. nella risposta fornita all'ottavo quesito, in modo che entro il mese di luglio sia rispettato il regime determinato nella presente ordinanza, nonché al fine di condurre i genitori, come indicato dalla C.T.U., a intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale presso il Consultorio ASP di Melfi, oltre ai percorsi di sostegno psicologici individuali (previo consenso delle parti);
3) dispone che, a decorrere da agosto 2024 (allorquando il periodo di gradualità/passaggio relativo al collocamento della minore dovrà esser terminato), nulla sarà più dovuto dal padre alla madre a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Per_1
4) ammonisce entrambi i genitori;
5) rimette le ulteriori domande ex art. 709 ter c.p.c. nonché quelle concernenti la condanna al pagamento delle spese di lite al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. al Collegio alla fase decisoria, se saranno oggetto di precisazione delle conclusioni».
IV.3 La causa (in ordine al giudizio principale) è stata ulteriormente istruita mediante l'escussione testimoniale di , e , e Testimone_1 Tes_2 CP_3 all'udienza del 24.11.2023 è stata formulata dal Giudice istruttore proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza dell'1.12.2023, celebrata in forma cartolare, attesa la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente e la pendenza del secondo sub-procedimento, la causa è stata rinviata al 15.3.2024.
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Con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V Sulle reciproche domande di addebito e sulla domanda risarcitoria per illecito endofamiliare avanzata dal resistente.
Atteso che, come sopra esposto, con sentenza parziale n. 455/2021 del 20.4.2021
è già stata dichiarata la separazione personale delle parti (private) in causa, non resta che pronunciare sulle domande accessorie appartenenti al patrimonio processuale.
Avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio in ordine alla domanda di addebito occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in
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ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
V.1 Orbene, prendendo in esame la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si osserva che alla base di essa (sia nel ricorso introduttivo che nella memoria integrativa) è stato posto l'aver il marito fatto mancare alla famiglia i mezzi di sostentamento per la vita quotidiana e l'aver vessato la moglie durante il matrimonio,
«[…] aggredendola e picchiandola anche davanti alla bambina, che non aveva ancora compiuto due anni». Tali allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Invero, la domanda di addebito in disamina deve essere rigettata per assoluta carenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento di essa.
Ai fini dell'accoglimento della domanda in esame risulta del tutto inconferente la documentazione allegata alla memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto relativa a fatti (la presunta infedeltà del marito) che non hanno formato oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria integrativa e che sono stati (inammissibilmente) dedotti solo nella citata memoria.
La ricorrente, con la precisazione che nella vigenza degli artt. 706 e ss. c.p.c.
l'ultimo momento utile per la proposizione della domanda di addebito (che è domanda autonoma rispetto a quella di separazione seppur proponibile esclusivamente nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la quale presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande e ha causa petendi e petitum distinti da quelli della domanda di separazione;
cfr. Cass. civ., sez. I,
21.11.2011, n. 24442), nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa non ha mai allegato a fondamento della domanda di addebito l'infedeltà del marito, bensì l'aver subito maltrattamenti dal marito e l'aver il marito fatto mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza.
In ogni caso, appare utile precisare che la documentazione allegata dalla ricorrente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (trattasi di riproduzioni di conversazioni via Facebook intercorse tra il resistente e altra donna) è relativa a un momento successivo al palesarsi della crisi coniugale. Come ha eccepito il resistente,
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eccezione che non è stata in alcun modo contestata o smentita dalla ricorrente, le conversazioni si sono verificate a decorrere dal mese di dicembre (deve ritenersi dell'anno 2017), ossia sono avvenute allorquando il ricorso per separazione era già stato depositato, atteso che il deposito è stato effettuato in data 11.5.2017 e la crisi coniugale si era già manifestata, tanto che -come ha allegato la ricorrente nell'atto introduttivo- i coniugi già vivevano separati in abitazioni differenti. Ne discende che mai la condotta fedifraga avrebbe potuto assurgere a causa della separazione.
Parimenti dicasi per le testimonianze raccolte nell'interesse della ricorrente avuto riguardo ai capitoli di prova A), B) e C) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Invece, avuto riguardo al capitolo di prova D) di cui alla poc'anzi citata memoria, che si riporta in parentesi («D) Vero che , in più occasioni, in costanza CP_2 di matrimonio, ha ripetutamente minacciato con frasi del tipo <ti parte_1 devo uccidere, ti togliere davanti>, nonché con frasi offensive tra cui, ad esempio,
» ), deve esser considerato che la testimone Tes_2
(indifferente), escussa all'udienza del 24.11.2023, ha dichiarato: «Tempo fa ho sentito le parti qui presenti discutere e gridare. I coniugi bisticciavano tra di loro. Ho sentito delle parole, ma non ricordo esattamente cosa poiché sono passati troppi anni, sette anni, ma ricordo di aver sentito la parola prostituta».
A.D.R.: «La circostanza di cui ho detto fa riferimento a un episodio verificatosi dinanzi al portone dove abita la mamma di . Io abito nello stesso palazzo della madre Pt_1 della e ho sentito il litigio poiché ero affacciata al balcone. Quando ho sentito Pt_1 le parti litigare, la bambina era già nata, ma non ricordo esattamente quando ciò sia accaduto».
A.D.R.: «Io ricordo di aver sentito la parola prostituta, ma siccome è passato molto tempo non ricordo chi dei coniugi l'abbia detta. Io ricordo del litigio e che i coniugi si sono detti delle parole offensive, ma non ricordo esattamente le parole. Posso dire che vicendevolmente sono state dette parole offensive».
«Oltre all'episodio di cui ho detto, ci sono stati altri episodi, ma non ricordo CP_4 esattamente quanti, di litigio tra i coniugi. Io ho sentito più volte litigare i coniugi e la bambina piangere, poiché da casa mia si sente tutto ciò che accade negli altri appartamenti. Ho sentito la bambina piangere poiché non voleva andare con il papà».
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A.D.R.: «I litigi erano causati dal fatto che la bambina, piccola, non voleva andare con il papà. Si trattava di litigi causati dal fatto che la bimba, all'epoca piccola d'età, voleva rimanere con la mamma».
Dalle riportate dichiarazioni non vi è prova che il marito abbia minacciato la moglie, né che questi l'abbia offesa chiamandola “prostituta”. Emerge, invero, una situazione di conflitto coniugale, con liti e vicendevoli accuse e proferimento di parole ingiuriose.
Ne discende che, si ribadisce in totale assenza di prova, la domanda in scrutinio deve essere respinta.
V.2 Passando a esaminare la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal resistente, occorre preliminarmente precisare quanto segue.
Il resistente non è incorso in alcuna decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in quanto la domanda in esame è stata ritualmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta (depositata il 22.12.2017), allorquando non era ancora spirato il termine decadenziale di trenta giorni antecedenti alla data di udienza (7.2.2018) assegnato con ordinanza presidenziale del 19.10.2017 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con la suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., il resistente è stato avvertito che la costituzione oltre il termine di trenta giorni antecedenti alla data di udienza avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., commi 1 e 2, c.p.c.
Il detto termine, attesa l'applicabilità al caso di specie degli artt. 706 e ss. c.p.c. ratione temporis (oggi abrogati per l'introduzione nel codice di rito del Titolo IV bis -
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - artt. 473 bis
e ss. c.p.c.), era l'ultimo momento utile per la tempestiva costituzione in giudizio del coniuge resistente/convenuto, atteso che la costituzione oltre l'indicato termine comportava la decadenza dal potere di compiere le attività difensive previste dall'art. 167 c.p.c.: eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, chiamata in causa di terzo.
Ne discende che l'eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 11.6.2018, in ordine alla
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inammissibilità della domanda riconvenzionale di addebito in quanto proposta tardivamente, deve esser disattesa.
Ciò posto, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale deve essere respinta poiché (già carente sul piano deduttivo) è rimasta totalmente priva di supporto probatorio.
V.3 Da ultimo, la domanda risarcitoria formulata dal resistente, che in ogni caso non avrebbe in alcun modo potuto trovare accoglimento -nel merito- atteso l'esito della domanda di addebito formulata in via principale, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione. Ciò in quanto è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.9.2014, n. 18870).
VI Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo al regime di affidamento e di collocamento della figlia minorenne
(Potenza, 11.12.2015), nonché al regime di contribuzione al sostentamento Per_1 della detta minore da parte dei genitori, si ritiene che vada confermato, per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa a definizione del sub-procedimento R.G.N. 1780-
2/2017 nonché alla luce di quanto rappresentato nella relazione depositata in data
18.3.2025 dalla psicologa dott.ssa del Consultorio familiare di Melfi- Persona_5
Rionero in Vulture, l'affidamento condiviso con collocamento paritetico della minore presso il padre e presso la madre secondo le modalità di cui alla sopra citata ordinanza, disponendo -quanto al mantenimento ordinario- che ogni genitore provveda in maniera diretta al sostentamento della minore, salva la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie.
Disporre diversamente, all'esito delle risultanze della C.T.U., significherebbe ledere il diritto alla bigenitorialità di con la precisazione che al collocamento Per_1 paritetico non è di ostacolo la circostanza che attualmente il padre viva in comune diverso da quello in cui risiede la minore, in considerazione della scarsa distanza tra i comuni interessati (Rionero in Vulture e Filiano), né che il padre conviva con altra
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donna, non potendosi opinare, in mancanza di concreti e idonei elementi lesivi del benessere psico-fisico della minore, che la detta circostanza sia automaticamente ostativa al già disposto collocamento paritetico.
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
VII Sul mantenimento per la moglie.
14 R.G. N. 1780/2017
La domanda di contribuzione al mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, è risultata assolutamente priva di prova. Invero, non vi è stata dimostrazione, né -a monte- specifica deduzione, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'attuale condizione reddituale e patrimoniale e dell'impossibilità oggettiva di rinvenire occupazione lavorativa.
Quanto sostenuto rinviene forza argomentativa negli orientamenti della giurisprudenza di merito, la quale ha statuito: «Non può essere accolto l'appello in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, qualora l'appellante non abbia dato alcuna prova della mancanza di mezzi adeguati a continuare il tenore di vita coniugale, essendosi limitata ad invocare la sua condizione non lavorativa, anche in considerazione del fatto che il marito percepisce un reddito appena sufficiente al mantenimento proprio e del figlio della stessa appellante» (cfr.
Corte d'Appello Napoli, sez. I, 15.3.2006). E, in via ulteriore, che «L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno de quo» (cfr. Tribunale Messina, sez. I, 20.1.2016).
Né assumono rilevanza probatoria le mere deduzioni di parte in ordine all'assoluta assenza di reddito, in mancanza di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la complessiva situazione economico-patrimoniale della ricorrente. Anzi, è stato provato che la ricorrente lavora irregolarmente, atteso che sono in atti riproduzioni fotografiche dalle quali emerge che la ricorrente è occupata come onicotecnica e che offre lavoro su Facebook, circostanze provate e in ogni caso non specificatamente contestate dalla ricorrente, che si è limitata a dichiararsi disoccupata. L'occupazione della ricorrente emerge altresì dalle conversazioni allegate nei due sub-procedimenti con riguardo alla gestione del regime padre-figlia, dalle quale risulta che la ricorrente rispose al resistente dicendo che lavorava, che era impegnata a lavorare e che per tale motivo non poteva far incontrare il padre e la figlia.
Pertanto, fermi i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito con l'ordinanza presidenziale quanto al passato, la domanda in disamina deve esser respinta.
15 R.G. N. 1780/2017
VIII Sulle domande ex art. 709 ter c.p.c. e sulle spese di lite.
Non vi sono i presupposti per l'adozione di ulteriori provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c. rispetto a quello di ammonimento già emesso nel corso del giudizio a carico di entrambi i genitori.
Le spese di lite, governate dai principi di soccombenza e causalità, avuto riguardo alla soccombenza della ricorrente verificatasi nei due sub-procedimenti introdotti in corso di causa e nel giudizio principale, si compensano per la metà. La restante metà deve esser posta a carico della ricorrente. Quest'ultima (metà) si liquida secondo il
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri massimi con riguardo alla fase istruttoria in considerazione dei due sub-procedimenti celebratisi in corso di causa, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, in euro 4.259,50 (pari al 50% dell'intero) per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Conseguentemente, si dà atto che non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
Nel caso di specie, essendo entrambe le parti ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, si rammenta che «il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa." (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che la parte soccombente - a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato - se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011)» (cfr. Cass. civ., sez.
VI - 1, ord., 13.11.2020, n. 25653).
Ciò posto, deve considerarsi che il resistente ha dichiarato di esser stato provvisoriamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha esposto che a decorrere dal 2023 non ha più diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, ha chiesto disporsi la revoca a decorrere dal momento del verificarsi del
16 R.G. N. 1780/2017
superamento del limite reddituale ossia a decorrere dall'anno 2023, all'uopo allegando modello 730/2024 relativo ai redditi 2023.
Alla luce di ciò le spese di lite, come sopra liquidate nel già ridotto ammontare pari al 50% dell'intero, devono esser così suddivise: euro 2.129,75 [somma ottenuta dalla sommatoria del 50% della fase studio (euro
1.701,00:2=850,50), del 50% della fase introduttiva (1.204,00:2=602,00) e del 50% della fase istruttoria ulteriormente ridotta della metà atteso che il dichiarato superamento del limite reddituale per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato si è verificato per il resistente nell'anno 2023, allorquando la causa era ancora in fase istruttoria (2.709:2=1.354,50:2=677,25)] devono esser corrisposti dalla ricorrente al resistente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di
Giustizia;
-euro 2.129,75 [somma ottenuta dalla sommatoria del 50% della fase istruttoria ulteriormente ridotta della metà atteso che il dichiarato superamento del limite reddituale per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato si è verificato per il resistente nell'anno 2023, allorquando la causa era ancora in fase istruttoria
(2.709:2=1.354,50:2=677,25) e del 50% della fase decisionale (2.905,00:2=1.452,50)] devono esser corrisposti dalla ricorrente al resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1780 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_2 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito;
2) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
3) affida la figlia minorenne (11.12.2015) a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione
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della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
4) dispone che la figlia minorenne (11.12.2015) sia collocata in Persona_1 maniera paritetica presso il padre e presso la madre secondo le seguenti modalità:
-lunedì e martedì padre, con pernotto della minore presso il padre, il quale accompagnerà il mercoledì a scuola;
Per_1
-mercoledì e giovedì madre, la quale preleverà dall'uscita da scuola il Per_1 mercoledì, terrà con sé per il pernotto e accompagnerà a scuola il Per_1 Per_1 venerdì;
-venerdì, sabato e domenica con il padre, e successivamente per l'altra settimana con la madre, secondo il principio dell'alternanza di fine settimana in fine settimana, con impegno da parte della madre ad accompagnare tutti i sabati mattina dalle Per_1 ore 10:00 alle ore 12:30, ovvero anche nel sabato di competenza del padre, al corso di nuoto;
-feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, ossia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
-vacanze estive quindici giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, da individuarsi di comune accordo entro fine maggio di ogni anno, che in difetto di diverso accordo si individuano dal 1 al 15 agosto di ogni anno pari con la madre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno pari con il padre;
dal 1 al 15 agosto di ogni anno dispari con il padre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno dispari con la madre;
-altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
-festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma e festa del papà e compleanno del papà con il papà;
-compleanno della minore insieme o ad anni alterni;
Per_1
5) dispone che ogni genitore provveda in maniera diretta al sostentamento della minore;
6) pone le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della figlia in capo ai genitori nella misura del 50% cadauno;
7) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie, fermo restando per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito;
18 R.G. N. 1780/2017
8) rigetta le domande formulate ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. diverse da quelle di ammonimento;
9) compensa per la metà (50%) le spese di lite e conseguentemente rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
10) condanna la ricorrente alla refusione del 50% delle spese di Parte_1 lite nei confronti del resistente , le quali si liquidano, nel già CP_2 ridotto ammontare pari al 50% dell'intero, in euro 4.259,50, di cui euro 2.129,75 in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia ed euro 2.129,75 in favore del resistente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1780/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al
31.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MURANO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in C.F._2
Vulture alla via Galliano Pal. presso lo studio del difensore, pec: Controparte_1
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA BARBUZZI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._4 alla P.zza Orazio n. 19 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE- 1 R.G. N. 1780/2017
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto CP_2 matrimonio in Rionero in Vulture (PZ) il 23.8.2014, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (Melfi, 11.12.2015), che era disoccupata Persona_1 mentre il marito «era dipendente della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Sociale», e che l'immobile adibito a casa coniugale era detenuto in locazione.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che «da svariato tempo il
Sig. aveva iniziato a mostrare disaffezione nei confronti della moglie CP_2
e della figlia, trattandole male e facendo loro mancare finanche i mezzi di sostentamento necessari per la vita quotidiana». In particolare, «nel corso del matrimonio il Sig. aveva spesso trattato male la moglie, aggredendola e CP_2 picchiandola anche davanti alla bambina, che non aveva ancora compiuto due anni».
La ricorrente, poi, ha rappresentato che «in un primo momento i coniugi avevano optato per una separazione consensuale, raggiungendo un accordo con cui era stata prevista la divisione dei beni mobili esistenti nell'abitazione coniugale e dei regali ricevuti come dono di nozze, nonché l'obbligo da parte di di versare CP_2
€ 500,00 a titolo di alimenti sia per la moglie che per la figlia»; e che, successivamente, il marito aveva deciso di non voler più «[…] rispettare gli accordi faticosamente raggiunti, anche con diverse rinunce da parte della , che aveva richiesto Pt_1 alimenti per l'importo di € 700,00». Ella «[…] si era trovata costretta ad alloggiare momentaneamente presso l'abitazione dei genitori, in attesa di reperire altro immobile ove vivere con la figlia minore».
Per l'effetto, l'istante ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda:
«-pronunci la separazione personale fra essa istante ed il marito, con addebito a carico di il quale ha assunto atteggiamenti contrari ai doveri derivanti dal CP_2 matrimonio;
2 R.G. N. 1780/2017
-Autorizzi i coniugi, in via preliminare e provvisoria, a vivere separatamente;
-Affidi la figlia alla madre;
Persona_1 Parte_1
-Ponga a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di alimenti e/o di CP_2 assegno di mantenimento per la Sig.ra e la figlia , pari Parte_1 Persona_1
a € 350,00 cadauna, con decorrenza dalla data della domanda, tenendo conto che
l'abitazione coniugale era condotta in locazione, per cui dall'importo richiesto a titolo di alimento occorre detrarre il costo per la locazione di questa o di altra abitazione, nonché il costo per le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento, ecc;
-Ponga inoltre a carico di l'obbligo di pagamento del 50% delle spese CP_2 scolastiche, ludico sportive e sanitarie per la figlia;
Per_1
Vittoria di spese e competenze di giudizio».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 17.10.2017 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando in udienza memoria difensiva.
Nel detto atto difensivo il resistente non si è opposto alla pronuncia di separazione, né si è opposto al collocamento della figlia presso la madre, ha domandato disporsi l'affidamento condiviso di e ha manifestato la disponibilità a versare, Per_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 250,00, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. In ordine all'assegno per la moglie, ha esposto di non essere in grado di corrisponderlo e che la moglie lavorava - seppur in modo irregolare- come onicotecnica e come venditrice porta a porta di prodotti estetici del marchio Avon.
Il resistente, poi, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente in ordine alla fine dell'affectio coniugalis, rappresentando che «subito dopo la nascita della piccola , le prime discussioni […]» tra i coniugi «[…] si erano mostrate Per_1 come un chiaro segnale di instabilità. […] La ricorrente si era mostrata sempre più tesa e distaccata dal marito, il quale, seppur sofferente da tale circostanza, si era impegnato a comprendere il suo comportamento che di volta in volta andava peggiorando». Inoltre, «Il aveva tentato di smorzare il clima teso, soprattutto CP_2 per il bene della piccola , aprendosi al dialogo e cercando di rinsavire i disagi;
Per_1
3 R.G. N. 1780/2017
tuttavia la non aveva fatto altro che rifugiarsi nel suo nuovo ruolo di madre, Pt_1 per giustificare i suoi comportamenti esagerati».
Da ultimo, il resistente ha sostenuto di esser stato «[…] un marito attento ai bisogni della sua famiglia e soprattutto premuroso verso la piccola » e che «mai Per_1 vi erano state vessazioni nei confronti della e neppure discussioni accese Pt_1 dinanzi alla piccola, protetta dal dalle futili discussioni che avvenivano sotto il CP_2 tetto coniugale».
Per l'effetto, ha concluso la memoria difensiva come segue:
«Si insiste per il rigetto parziale della domanda così come formulata, insistendo affinché il Tribunale voglia:
1) Emettere sentenza parziale di separazione;
2) Disporre l'affido congiunto della minore con residenza prevalente con la madre, attesa la giovane età;
3) Disciplinare il diritto di visita del padre, consentendo ad esso di avere un rapporto continuato con la minore, garantendo anche ai nonni paterni e ai parenti tutti di godere della presenza della nipote, consentendo ad essi di vedere e portare con sé la figlia per due ore a giorni alterni, per l'intero fine settimana e per le festività in maniera alternata;
4) Rigettare la richiesta di mantenimento della minore così come formulata dall'odierna ricorrente, dando la disponibilità a versare la somma di € 250,00 mensili, sulla scorta della documentazione reddituale prodotta;
5) Rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, essendo essa produttiva di reddito, benché in nero, ed essendo il resistente impossibilitato a corrispondere quanto richiesto, in base alla documentazione reddituale prodotta;
6) Nel merito, dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente condannandola anche al risarcimento del danno endofamiliare, come verrà provato nel corso del giudizio;
7) Vinte spese e competenze del giudizio».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 26.10.2017 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti
4 R.G. N. 1780/2017
ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Ammesse le prove orali come articolate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 18.10.2019 sono stati assunti gli interrogatori formali dei coniugi e la difesa del resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status, domanda alla quale controparte non si è opposta.
All'udienza dell'11.11.2020 è stata reiterata dal resistente la richiesta di emissione di sentenza non definitiva sullo status. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 5.3.2021 per consentire alle parti di precisare le conclusioni sulla richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza parziale n. 455/2021 del 20.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
IV.1 Con “Istanza per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 709, comma 4 e 709 ter c.p.c.” del 9.6.2020, il resistente ha determinato l'apertura del primo sub-procedimento, nell'ambito del quale ha chiesto -a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti- di «valutare il collocamento prevalente» di presso di sé, Per_1 ovvero «in subordine, e per l'ipotesi che la minore restasse allocata presso la madre, estendere i rapporti di visita con il padre compatibilmente con i turni lavorativi del medesimo […]». Ha domandato altresì di «ridurre il contributo di mantenimento a favore della figlia e della madre in complessivi € 150,00 o di quanto si riterrà equo»,
e di ammonire e condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Nel detto sub-procedimento si è costituita depositando memoria Parte_1 difensiva in data 2.11.2020 e lo stesso si è concluso con ordinanza del 4.5.2021, con la quale ad integrazione dei provvedimenti provvisori e urgenti è stato così statuito:
«dispone che possa: Per_1
a) pernottare presso il padre, a settimane alterne, il giovedì della prima settimana successiva a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento (quale pernottamento infrasettimanale con cadenza quindicinale), con riaccompagno
5 R.G. N. 1780/2017
all'orario di entrata alla scuola dell'infanzia il venerdì mattina, o in mancanza con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 10,30; il sabato della seconda settimana a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento (quale pernottamento del fine-settimana con cadenza quindicinale), con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 19.00 della domenica;
b) trascorrere ad anni alterni, con ciascuno dei genitori i seguenti periodi:
-dalle ore 10.30 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre;
-dalle ore 10.30 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 2 gennaio;
-il 6 gennaio ad anni alterni;
-il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 10.00 del primo alle ore 20.30 del secondo;
-quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante il periodo estivo, da comunicare all'altro coniuge entro il 15 maggio di ogni anno;
-rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia e del coniuge avanzata dall'istante;
-rigetta la domanda di mutamento del collocamento della minore;
Per_1
-rigetta la domanda di ammonimento;
-rimette le statuizioni sulle spese di lite e sulla condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. -riguardanti il presente sub-procedimento- all'esito del giudizio principale;
-dispone il monitoraggio del nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali relazioneranno a questo Ufficio con cadenza trimestrale».
IV.2 Con “Istanza per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 709, comma 4 e 709 ter c.p.c.” del 7.7.2021, il resistente ha dato avvio al secondo sub- procedimento, domandando l'affidamento in via esclusiva della figlia e -per l'effetto- il collocamento presso di sé; in subordine, fermo l'affidamento condiviso, ha chiesto disporre il collocamento prevalente di presso di sé, disciplinando Per_1 conseguentemente il regime di frequentazione madre-figlia, e condannare la madre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Nel detto sub-procedimento si è costituita depositando memoria Parte_1 difensiva il 9.12.2021.
6 R.G. N. 1780/2017
Esaminata la documentazione versata in atti e tenuto conto di quanto rappresentato dai Servizi Sociali nella relazione depositata il 9.6.2022, il secondo sub- procedimento è stato istruito mediante C.T.U., nominando la dott.ssa Persona_2 quale ausiliario.
A fronte della rinuncia all'incarico peritale da parte della dott.ssa , Persona_2
è stata nominata la dott.ssa quale nuovo C.T.U., la quale ha rinunciato Persona_3 all'incarico.
Con provvedimento del 26.1.2023 è stata nominata quale nuovo ausiliario la dott.ssa , la quale ha accettato l'incarico. Persona_4
In data 17.11.2023 è stato depositato l'elaborato tecnico.
Il secondo sub-procedimento si è concluso con ordinanza del 6.5.2024 con la quale, esaminata la C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, è stato così statuito dal G.I.:
«a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori e urgenti, che rimangono fermi per il resto, così provvede:
1) dispone, fermo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, Per_1 che la minore sia collocata in maniera paritetica presso il padre e presso la madre secondo le seguenti modalità:
-lunedì e martedì padre, con pernotto della minore presso il padre, il quale accompagnerà il mercoledì a scuola;
Per_1
-mercoledì e giovedì madre, la quale preleverà dall'uscita da scuola il Per_1 mercoledì, terrà con sé per il pernotto e accompagnerà a scuola il Per_1 Per_1 venerdì;
-venerdì, sabato e domenica con il padre, e successivamente per l'altra settimana con la madre, secondo il principio dell'alternanza di fine settimana in fine settimana, con impegno da parte della madre ad accompagnare tutti i sabati mattina dalle ore Per_1
10:00 alle ore 12:30, ovvero anche nel sabato di competenza del padre, al corso di nuoto;
-feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, ossia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
7 R.G. N. 1780/2017
-vacanze estive quindici giorni consecutivi con l'uno o con l'altro genitore, da individuarsi di comune accordo entro fine maggio di ogni anno, che in difetto di diverso accordo si individuano dal 1 al 15 agosto di ogni anno pari con la madre e dal
15 al 31 agosto di ogni anno pari con il padre;
dal 1 al 15 agosto di ogni anno dispari con il padre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno dispari con la madre;
-altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
-festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma e festa del papà e compleanno del papà con il papà;
-compleanno della minore insieme o ad anni alterni;
Per_1
2) conferisce incarico ai competenti Servizi Sociali affinché modulino la gradualità indicata dalla C.T.U. nella risposta fornita all'ottavo quesito, in modo che entro il mese di luglio sia rispettato il regime determinato nella presente ordinanza, nonché al fine di condurre i genitori, come indicato dalla C.T.U., a intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale presso il Consultorio ASP di Melfi, oltre ai percorsi di sostegno psicologici individuali (previo consenso delle parti);
3) dispone che, a decorrere da agosto 2024 (allorquando il periodo di gradualità/passaggio relativo al collocamento della minore dovrà esser terminato), nulla sarà più dovuto dal padre alla madre a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Per_1
4) ammonisce entrambi i genitori;
5) rimette le ulteriori domande ex art. 709 ter c.p.c. nonché quelle concernenti la condanna al pagamento delle spese di lite al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. al Collegio alla fase decisoria, se saranno oggetto di precisazione delle conclusioni».
IV.3 La causa (in ordine al giudizio principale) è stata ulteriormente istruita mediante l'escussione testimoniale di , e , e Testimone_1 Tes_2 CP_3 all'udienza del 24.11.2023 è stata formulata dal Giudice istruttore proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza dell'1.12.2023, celebrata in forma cartolare, attesa la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente e la pendenza del secondo sub-procedimento, la causa è stata rinviata al 15.3.2024.
8 R.G. N. 1780/2017
Con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V Sulle reciproche domande di addebito e sulla domanda risarcitoria per illecito endofamiliare avanzata dal resistente.
Atteso che, come sopra esposto, con sentenza parziale n. 455/2021 del 20.4.2021
è già stata dichiarata la separazione personale delle parti (private) in causa, non resta che pronunciare sulle domande accessorie appartenenti al patrimonio processuale.
Avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio in ordine alla domanda di addebito occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro è stato più volte ribadito che «le violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in
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ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2023, n. 15144).
V.1 Orbene, prendendo in esame la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si osserva che alla base di essa (sia nel ricorso introduttivo che nella memoria integrativa) è stato posto l'aver il marito fatto mancare alla famiglia i mezzi di sostentamento per la vita quotidiana e l'aver vessato la moglie durante il matrimonio,
«[…] aggredendola e picchiandola anche davanti alla bambina, che non aveva ancora compiuto due anni». Tali allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Invero, la domanda di addebito in disamina deve essere rigettata per assoluta carenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento di essa.
Ai fini dell'accoglimento della domanda in esame risulta del tutto inconferente la documentazione allegata alla memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto relativa a fatti (la presunta infedeltà del marito) che non hanno formato oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria integrativa e che sono stati (inammissibilmente) dedotti solo nella citata memoria.
La ricorrente, con la precisazione che nella vigenza degli artt. 706 e ss. c.p.c.
l'ultimo momento utile per la proposizione della domanda di addebito (che è domanda autonoma rispetto a quella di separazione seppur proponibile esclusivamente nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la quale presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande e ha causa petendi e petitum distinti da quelli della domanda di separazione;
cfr. Cass. civ., sez. I,
21.11.2011, n. 24442), nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa non ha mai allegato a fondamento della domanda di addebito l'infedeltà del marito, bensì l'aver subito maltrattamenti dal marito e l'aver il marito fatto mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza.
In ogni caso, appare utile precisare che la documentazione allegata dalla ricorrente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (trattasi di riproduzioni di conversazioni via Facebook intercorse tra il resistente e altra donna) è relativa a un momento successivo al palesarsi della crisi coniugale. Come ha eccepito il resistente,
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eccezione che non è stata in alcun modo contestata o smentita dalla ricorrente, le conversazioni si sono verificate a decorrere dal mese di dicembre (deve ritenersi dell'anno 2017), ossia sono avvenute allorquando il ricorso per separazione era già stato depositato, atteso che il deposito è stato effettuato in data 11.5.2017 e la crisi coniugale si era già manifestata, tanto che -come ha allegato la ricorrente nell'atto introduttivo- i coniugi già vivevano separati in abitazioni differenti. Ne discende che mai la condotta fedifraga avrebbe potuto assurgere a causa della separazione.
Parimenti dicasi per le testimonianze raccolte nell'interesse della ricorrente avuto riguardo ai capitoli di prova A), B) e C) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Invece, avuto riguardo al capitolo di prova D) di cui alla poc'anzi citata memoria, che si riporta in parentesi («D) Vero che , in più occasioni, in costanza CP_2 di matrimonio, ha ripetutamente minacciato con frasi del tipo <ti parte_1 devo uccidere, ti togliere davanti>, nonché con frasi offensive tra cui, ad esempio,
(indifferente), escussa all'udienza del 24.11.2023, ha dichiarato: «Tempo fa ho sentito le parti qui presenti discutere e gridare. I coniugi bisticciavano tra di loro. Ho sentito delle parole, ma non ricordo esattamente cosa poiché sono passati troppi anni, sette anni, ma ricordo di aver sentito la parola prostituta».
A.D.R.: «La circostanza di cui ho detto fa riferimento a un episodio verificatosi dinanzi al portone dove abita la mamma di . Io abito nello stesso palazzo della madre Pt_1 della e ho sentito il litigio poiché ero affacciata al balcone. Quando ho sentito Pt_1 le parti litigare, la bambina era già nata, ma non ricordo esattamente quando ciò sia accaduto».
A.D.R.: «Io ricordo di aver sentito la parola prostituta, ma siccome è passato molto tempo non ricordo chi dei coniugi l'abbia detta. Io ricordo del litigio e che i coniugi si sono detti delle parole offensive, ma non ricordo esattamente le parole. Posso dire che vicendevolmente sono state dette parole offensive».
«Oltre all'episodio di cui ho detto, ci sono stati altri episodi, ma non ricordo CP_4 esattamente quanti, di litigio tra i coniugi. Io ho sentito più volte litigare i coniugi e la bambina piangere, poiché da casa mia si sente tutto ciò che accade negli altri appartamenti. Ho sentito la bambina piangere poiché non voleva andare con il papà».
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A.D.R.: «I litigi erano causati dal fatto che la bambina, piccola, non voleva andare con il papà. Si trattava di litigi causati dal fatto che la bimba, all'epoca piccola d'età, voleva rimanere con la mamma».
Dalle riportate dichiarazioni non vi è prova che il marito abbia minacciato la moglie, né che questi l'abbia offesa chiamandola “prostituta”. Emerge, invero, una situazione di conflitto coniugale, con liti e vicendevoli accuse e proferimento di parole ingiuriose.
Ne discende che, si ribadisce in totale assenza di prova, la domanda in scrutinio deve essere respinta.
V.2 Passando a esaminare la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal resistente, occorre preliminarmente precisare quanto segue.
Il resistente non è incorso in alcuna decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in quanto la domanda in esame è stata ritualmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta (depositata il 22.12.2017), allorquando non era ancora spirato il termine decadenziale di trenta giorni antecedenti alla data di udienza (7.2.2018) assegnato con ordinanza presidenziale del 19.10.2017 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con la suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., il resistente è stato avvertito che la costituzione oltre il termine di trenta giorni antecedenti alla data di udienza avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., commi 1 e 2, c.p.c.
Il detto termine, attesa l'applicabilità al caso di specie degli artt. 706 e ss. c.p.c. ratione temporis (oggi abrogati per l'introduzione nel codice di rito del Titolo IV bis -
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - artt. 473 bis
e ss. c.p.c.), era l'ultimo momento utile per la tempestiva costituzione in giudizio del coniuge resistente/convenuto, atteso che la costituzione oltre l'indicato termine comportava la decadenza dal potere di compiere le attività difensive previste dall'art. 167 c.p.c.: eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, chiamata in causa di terzo.
Ne discende che l'eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 11.6.2018, in ordine alla
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inammissibilità della domanda riconvenzionale di addebito in quanto proposta tardivamente, deve esser disattesa.
Ciò posto, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale deve essere respinta poiché (già carente sul piano deduttivo) è rimasta totalmente priva di supporto probatorio.
V.3 Da ultimo, la domanda risarcitoria formulata dal resistente, che in ogni caso non avrebbe in alcun modo potuto trovare accoglimento -nel merito- atteso l'esito della domanda di addebito formulata in via principale, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione. Ciò in quanto è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.9.2014, n. 18870).
VI Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo al regime di affidamento e di collocamento della figlia minorenne
(Potenza, 11.12.2015), nonché al regime di contribuzione al sostentamento Per_1 della detta minore da parte dei genitori, si ritiene che vada confermato, per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa a definizione del sub-procedimento R.G.N. 1780-
2/2017 nonché alla luce di quanto rappresentato nella relazione depositata in data
18.3.2025 dalla psicologa dott.ssa del Consultorio familiare di Melfi- Persona_5
Rionero in Vulture, l'affidamento condiviso con collocamento paritetico della minore presso il padre e presso la madre secondo le modalità di cui alla sopra citata ordinanza, disponendo -quanto al mantenimento ordinario- che ogni genitore provveda in maniera diretta al sostentamento della minore, salva la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie.
Disporre diversamente, all'esito delle risultanze della C.T.U., significherebbe ledere il diritto alla bigenitorialità di con la precisazione che al collocamento Per_1 paritetico non è di ostacolo la circostanza che attualmente il padre viva in comune diverso da quello in cui risiede la minore, in considerazione della scarsa distanza tra i comuni interessati (Rionero in Vulture e Filiano), né che il padre conviva con altra
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donna, non potendosi opinare, in mancanza di concreti e idonei elementi lesivi del benessere psico-fisico della minore, che la detta circostanza sia automaticamente ostativa al già disposto collocamento paritetico.
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
VII Sul mantenimento per la moglie.
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La domanda di contribuzione al mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, è risultata assolutamente priva di prova. Invero, non vi è stata dimostrazione, né -a monte- specifica deduzione, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'attuale condizione reddituale e patrimoniale e dell'impossibilità oggettiva di rinvenire occupazione lavorativa.
Quanto sostenuto rinviene forza argomentativa negli orientamenti della giurisprudenza di merito, la quale ha statuito: «Non può essere accolto l'appello in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, qualora l'appellante non abbia dato alcuna prova della mancanza di mezzi adeguati a continuare il tenore di vita coniugale, essendosi limitata ad invocare la sua condizione non lavorativa, anche in considerazione del fatto che il marito percepisce un reddito appena sufficiente al mantenimento proprio e del figlio della stessa appellante» (cfr.
Corte d'Appello Napoli, sez. I, 15.3.2006). E, in via ulteriore, che «L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno de quo» (cfr. Tribunale Messina, sez. I, 20.1.2016).
Né assumono rilevanza probatoria le mere deduzioni di parte in ordine all'assoluta assenza di reddito, in mancanza di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la complessiva situazione economico-patrimoniale della ricorrente. Anzi, è stato provato che la ricorrente lavora irregolarmente, atteso che sono in atti riproduzioni fotografiche dalle quali emerge che la ricorrente è occupata come onicotecnica e che offre lavoro su Facebook, circostanze provate e in ogni caso non specificatamente contestate dalla ricorrente, che si è limitata a dichiararsi disoccupata. L'occupazione della ricorrente emerge altresì dalle conversazioni allegate nei due sub-procedimenti con riguardo alla gestione del regime padre-figlia, dalle quale risulta che la ricorrente rispose al resistente dicendo che lavorava, che era impegnata a lavorare e che per tale motivo non poteva far incontrare il padre e la figlia.
Pertanto, fermi i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito con l'ordinanza presidenziale quanto al passato, la domanda in disamina deve esser respinta.
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VIII Sulle domande ex art. 709 ter c.p.c. e sulle spese di lite.
Non vi sono i presupposti per l'adozione di ulteriori provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c. rispetto a quello di ammonimento già emesso nel corso del giudizio a carico di entrambi i genitori.
Le spese di lite, governate dai principi di soccombenza e causalità, avuto riguardo alla soccombenza della ricorrente verificatasi nei due sub-procedimenti introdotti in corso di causa e nel giudizio principale, si compensano per la metà. La restante metà deve esser posta a carico della ricorrente. Quest'ultima (metà) si liquida secondo il
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri massimi con riguardo alla fase istruttoria in considerazione dei due sub-procedimenti celebratisi in corso di causa, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, in euro 4.259,50 (pari al 50% dell'intero) per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Conseguentemente, si dà atto che non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
Nel caso di specie, essendo entrambe le parti ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, si rammenta che «il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa." (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che la parte soccombente - a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato - se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011)» (cfr. Cass. civ., sez.
VI - 1, ord., 13.11.2020, n. 25653).
Ciò posto, deve considerarsi che il resistente ha dichiarato di esser stato provvisoriamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha esposto che a decorrere dal 2023 non ha più diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, ha chiesto disporsi la revoca a decorrere dal momento del verificarsi del
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superamento del limite reddituale ossia a decorrere dall'anno 2023, all'uopo allegando modello 730/2024 relativo ai redditi 2023.
Alla luce di ciò le spese di lite, come sopra liquidate nel già ridotto ammontare pari al 50% dell'intero, devono esser così suddivise: euro 2.129,75 [somma ottenuta dalla sommatoria del 50% della fase studio (euro
1.701,00:2=850,50), del 50% della fase introduttiva (1.204,00:2=602,00) e del 50% della fase istruttoria ulteriormente ridotta della metà atteso che il dichiarato superamento del limite reddituale per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato si è verificato per il resistente nell'anno 2023, allorquando la causa era ancora in fase istruttoria (2.709:2=1.354,50:2=677,25)] devono esser corrisposti dalla ricorrente al resistente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di
Giustizia;
-euro 2.129,75 [somma ottenuta dalla sommatoria del 50% della fase istruttoria ulteriormente ridotta della metà atteso che il dichiarato superamento del limite reddituale per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato si è verificato per il resistente nell'anno 2023, allorquando la causa era ancora in fase istruttoria
(2.709:2=1.354,50:2=677,25) e del 50% della fase decisionale (2.905,00:2=1.452,50)] devono esser corrisposti dalla ricorrente al resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1780 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_2 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito;
2) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
3) affida la figlia minorenne (11.12.2015) a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione
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della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
4) dispone che la figlia minorenne (11.12.2015) sia collocata in Persona_1 maniera paritetica presso il padre e presso la madre secondo le seguenti modalità:
-lunedì e martedì padre, con pernotto della minore presso il padre, il quale accompagnerà il mercoledì a scuola;
Per_1
-mercoledì e giovedì madre, la quale preleverà dall'uscita da scuola il Per_1 mercoledì, terrà con sé per il pernotto e accompagnerà a scuola il Per_1 Per_1 venerdì;
-venerdì, sabato e domenica con il padre, e successivamente per l'altra settimana con la madre, secondo il principio dell'alternanza di fine settimana in fine settimana, con impegno da parte della madre ad accompagnare tutti i sabati mattina dalle Per_1 ore 10:00 alle ore 12:30, ovvero anche nel sabato di competenza del padre, al corso di nuoto;
-feste natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza, ossia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
-vacanze estive quindici giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, da individuarsi di comune accordo entro fine maggio di ogni anno, che in difetto di diverso accordo si individuano dal 1 al 15 agosto di ogni anno pari con la madre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno pari con il padre;
dal 1 al 15 agosto di ogni anno dispari con il padre e dal 15 al 31 agosto di ogni anno dispari con la madre;
-altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
-festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma e festa del papà e compleanno del papà con il papà;
-compleanno della minore insieme o ad anni alterni;
Per_1
5) dispone che ogni genitore provveda in maniera diretta al sostentamento della minore;
6) pone le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della figlia in capo ai genitori nella misura del 50% cadauno;
7) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie, fermo restando per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito;
18 R.G. N. 1780/2017
8) rigetta le domande formulate ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. diverse da quelle di ammonimento;
9) compensa per la metà (50%) le spese di lite e conseguentemente rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
10) condanna la ricorrente alla refusione del 50% delle spese di Parte_1 lite nei confronti del resistente , le quali si liquidano, nel già CP_2 ridotto ammontare pari al 50% dell'intero, in euro 4.259,50, di cui euro 2.129,75 in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia ed euro 2.129,75 in favore del resistente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
19